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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24134/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., essendo state ampiamente esplicitate le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della ricettazione, con argomentazioni logiche e rispettose dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., essendo state ampiamente esplicitate le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della ricettazione, con argomentazioni logiche e rispettose dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris