CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 23380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7743/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.1856/2017depositata il 0 8/08/2017 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 27 del 14.1.2013 il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 75.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della scrittura privata intercorsa tra le parti il 15.12.1999, dalla quale risultava che quest’ultima aveva corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di £ 70.000.000 per l’acquisto di un immobile sito in Torino, via [OSCURATO:PERSONA], con l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere alla sorella Luciana il 50% del ricavato della vendita del suddetto immobile, che era stato poi venduto ad € 150.000,00. Avverso tale decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], che non contestava la debenza della somma ingiunta, ma opponeva in compensazione un controcredito, sostenendo che il 21.4.2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto a lui ed alla madre, [OSCURATO:PERSONA], un prestito mediante autorizzazione a prelevare da un conto corrente acceso presso la Unicredit, filiale di Carmagnola, cointestato a tutti e tre, la somma di € 220.000,00, avendone necessità per sue esigenze personali connesse alla sua attività nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], prestito che era stato autorizzato da lui e dalla madre con prelievo della relativa somma da parte di [OSCURATO:PERSONA] e versamento in pari data sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA].; che il 2.6.2009 era deceduta [OSCURATO:PERSONA], lasciando come unici eredi i figli Giuseppe e Luciana; che pertanto chiedeva la restituzione della quota di prestito da lui concessa alla sorella e della metà della quota di prestito concessa dalla madre a [OSCURATO:PERSONA], con un controcredito pari alla differenza tra la somma mutuata di €110.000,64 e la somma ingiunta di € 75.000,00, in ragione del quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore di € 36.666,88. Nel giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che l’accredito di €220.000,00 non era stato fatto a lei, ma alla [OSCURATO:SOCIETA]., un soggetto diverso, per cui non era applicabile la compensazione; che [OSCURATO:PERSONA] era un socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che il bonifico riportava la dicitura “finanziamento soci”; che ove poi la restituzione del prestito fosse a lei richiesta quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]., risultava opponibile il beneficio dellapreventiva escussione del patrimonio sociale. Per tali ragioni [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare la qualità di socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ed il versamento della somma da parte di quest’ultimo a titolo di conferimento socio. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. del giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] replicava che l’accertamento della sua qualità di socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. era inammissibile, e che il bonifico dal conto cointestato al contodella [OSCURATO:SOCIETA]. era stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] con l’autorizzazione preventiva del fratello e della madre, a riprova che erano stati essi a concedere il prestito a [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 2/2016 del 2.2.2016 il Tribunale di Asti rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione, ritenendo che il prestito fosse stato concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA], che poteva validamente opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, e riteneva conseguentemente inammissibili le riconvenzionali dell’opposta di accertamento della qualifica di socio occulto di [OSCURATO:PERSONA] e della natura di conferimento sociale della somma erogata alla [OSCURATO:SOCIETA].. A seguito d’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1856/2017 del 14.7/8.8.2017, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la compensazione tra il credito di [OSCURATO:PERSONA] di € 75.000,00 di cui al decreto ingiuntivo ed il credito per restituzione della somma mutuata di € 110.000,00 di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estinzione del primo e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza di € 35.000,00 con gli interessi legali dal 22.3.2013 e delle spese processuali del doppio grado. Riteneva la Corte d’Appello che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l’effettuazione del mutuo, ma solo l’individuazione del beneficiario dello stesso, che la traditio a [OSCURATO:PERSONA] della somma di denaro mutuata era desumibile dall’autorizzazione al prelievo dal conto cointestato datale da [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e dal bonifico che era stato effettuato dalla sola [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., e l’obbligo restitutorio emergeva dalla causale del bonifico “finanziamento soci”, inserita su richiesta della sola [OSCURATO:PERSONA], unica socia insieme al marito della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stata riproposta dall’opposta in secondo grado la domanda riconvenzionale di accertamento della qualifica di socio occulto di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suindicata sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 28.2.2018, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 5.4.2018. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1325 n. 1) cod. civ., 1813 e 1814 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che non sarebbero state acquisite prove sufficienti del mutuo che sarebbe stato concesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare della traditio, che emergeva semmai dall’accreditamento della somma di denaro sul conto intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a riprova quindi di un prestito concesso a quest’ultima e non a [OSCURATO:PERSONA], che si era limitata a richiedere alla madre ed al fratello la concessione di un prestito dal conto corrente cointestato a favore della suddetta società. Va premesso che non può essere richiesta alla Suprema Corte una nuova ricostruzione in fatto basata su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a fronte di un’interpretazione plausibile espressa dalla Corte d’Appello di Torino, anche se non corrispondente a quella auspicata da [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso non vi è stata alcuna violazione dell’onere probatorio, in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto che la prova della traditio, intesa come disponibilità giuridica della somma mutuata, e non come consegna materiale del denaro, sia stata rappresentata dal prelevamento dal conto corrente bancario cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], autorizzata preventivamente dai cointestatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 220.000,00, autorizzazione senza la quale [OSCURATO:PERSONA] in base al disposto dell’art. 1298 comma 2° cod. civ. non avrebbe potuto disporre di una somma eccedente la sua quota di 1/3 del conto medesimo. La sentenza impugnata ha inoltre fatto discendere la prova dell’obbligo restitutorio di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che la stessa non ha contestato che sia stata mutuata la somma di €220.000,00 proveniente dal conto cointestato previa autorizzazione dei cointestatari e con bonifico bancario della sola [OSCURATO:PERSONA], e dalla circostanza che solo quest’ultima, e non il fratello [OSCURATO:PERSONA], era socia (insieme al marito) della [OSCURATO:SOCIETA]. e che solo lei ha fatto riportare nel bonifico la causale “finanziamento soci”, limitandosi a sostenere che beneficiaria del mutuo sarebbe stata la sola società, alla quale però la somma è pervenuta da una disposizione della sola [OSCURATO:PERSONA] a ciò autorizzata preventivamente dai cointestatari. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2293, 2266 e 2304 cod. civ. in relazione all’individuazione del soggetto mutuatario ed obbligato alla restituzione delle somme bonificate dal conto corrente bancario cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la ricorrente che poiché come socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto al fratello (asseritamente socio occulto della stessa) ed alla madre la concessione del prestito ottenendone l’autorizzazione preventiva, e poiché come beneficiaria del bonifico era stata indicata la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare quest’ultima e non [OSCURATO:PERSONA] come mutuataria. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto la spendita del nome della [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta da parte di [OSCURATO:PERSONA] solo nell’individuazione del beneficiario finale dell’operazione e solo [OSCURATO:PERSONA] (oltre al marito) era socia della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stata riproposta in appello la domanda riconvenzionale di accertamento della qualifica di socio occulto di [OSCURATO:PERSONA], per cui la causale del bonifico “finanziamento soci” addotta a giustificazione dell’accreditamento della somma di € 220.000,00 dal conto cointestato a favore di quello della suddetta società non può che essere indicativa di un finanziamento a favore della stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA], autrice del bonifico, che è stato preceduto dalla messa a disposizione della provvista a favore di quest’ultima con l’autorizzazione preventiva dei cointestatari del conto di provenienza della provvista, né può ritenersi non contestato che il prestito sia stato fatto in modo diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale essi non erano neppure soci, in quanto [OSCURATO:PERSONA] nell’eccepire la compensazione avverso il credito ingiunto ha da subito riferito il prestito da parte sua e di sua madre [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:SOCIETA].. Non vi è stata quindi alcuna violazione delle norme che regolano la responsabilità nelle società in nome collettivo. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1241, 1246 e 2271 cod. civ. in relazione all’erronea applicazione della compensazione, sostenendo che la stessa non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto il credito ingiunto faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], mentre il controcredito per la restituzione del mutuo vantato da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riferibile ad un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA], ossia alla [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente mancanza del requisito essenziale di operatività della compensazione, quello della reciprocità delle obbligazioni. Anche il terzo motivo è infondato, in ragione della reiezione del secondo motivo, dalla quale deriva la conferma della coincidenza tra il soggetto titolare del credito ingiunto ed il soggetto obbligato alla restituzione del prestito della somma proveniente dal conto cointestato, con conseguente sussistenza del requisito della reciprocità delle obbligazioni da compensare. Col quarto motivo la ricorrente lamenta in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 81 e 115 comma 1° c.p.c. e 2697 cod. civ. in relazione alla legittimazione dell’erede a richiedere la restituzione del mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA] alla figlia [OSCURATO:PERSONA], affermando che [OSCURATO:PERSONA], a tutto concedere, avrebbe potuto agire per la quota della somma mutuata a lui direttamente riferibile di € 73.333,33 (€ 220.000,00 : 3) e non anche per fare accertare il mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla madre poi defunta, [OSCURATO:PERSONA], e per chiedere la restituzione pro quotadel mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla madre. Anche il quarto motivo è infondato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha mai in precedenza contestato che il prestito di € 220.000,00 sia stato concesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né la qualità di erede legittimo di quest’ultima facente capo al fratello Giuseppe, oltre che a lei, per cui su tali punti [OSCURATO:PERSONA] non doveva fornire alcuna prova ed ha legittimamente agito in giudizio contemporaneamente per la restituzione della somma personalmente mutuata, e per la metà della somma mutuata a [OSCURATO:PERSONA] dalla defunta [OSCURATO:PERSONA], a lui spettante quale erede legittimo della stessa. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dellaricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 1