Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00753/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si esclude che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione incida negativamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza quando ciò non osti all'individuazione del fatto per cui si procede, attesa la evidente e richiamata ricorrenza di un mero errore materiale, per come emergente dagli atti acquisiti sulla base del rito prescelto - Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506-01; Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si esclude che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione incida negativamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza quando ciò non osti all'individuazione del fatto per cui si procede, attesa la evidente e richiamata ricorrenza di un mero errore materiale, per come emergente dagli atti acquisiti sulla base del rito prescelto - Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506-01; Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb
Sentenza Cassazione n. 00753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris