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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:397
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0877 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 13 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 6, 8 e 9 – Cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che scontano una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo – Possibilità di adottare una decisione di rimpatrio – Garanzie procedurali» Nella causa C‑877/24 [Shamsi] ( i ), avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 18 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento X, Y contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie , in precedenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per X, da M.F.

Wijngaarden, advocaat; – per Y, da I.C. van Krimpen, advocaat; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman e M.H.S.

Gijzen, in qualità di agenti; – per il governo belga, da L. Jans e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, A. Katsimerou, F. van Schaik e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che vede contrapposti X e Y, cittadini di paesi terzi, al minister van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] per l’asilo e la migrazione, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in precedenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in merito alla legittimità delle decisioni di rimpatrio adottate nei loro confronti.

Contesto normativo 3 Il considerando 4 della direttiva 2008/115 enuncia quanto segue: «Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita». 4 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.

La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) sottoposti a respingimento alla frontiera (…) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

3. La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione (…)». 5 L’articolo 3, punto 3, di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 3) “rimpatrio”: il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: – nel proprio paese di origine, o – in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o – in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato». 6 L’articolo 5 della medesima direttiva precisa quanto segue: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione: a) l’interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement ». 7 L’articolo 6, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2008/115 così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo.

In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4. In qualsiasi momento gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio.

Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

5. Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6». 8 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (…) o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso (…)». 9 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva stabilisce quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento: a) qualora violi il principio di non-refoulement , oppure b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto in particolare: a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo; b) delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali La situazione di X 10 X era titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nei [OSCURATO:PERSONA].

Il 19 gennaio 2015 è stato condannato in via definitiva, da un giudice dei [OSCURATO:PERSONA], alla pena detentiva dell’ergastolo per diversi omicidi premeditati e omicidi dolosi, perpetrati tra il 12 maggio 2011 e il 20 maggio 2011. 11 Con decisione del 20 settembre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato a X il permesso di soggiorno con effetto retroattivo al 12 maggio 2011, gli ha intimato di lasciare immediatamente il territorio dell’Unione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto d’ingresso della durata di dieci anni.

Con decisione del 27 luglio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto un reclamo presentato da X avverso la sua decisione del 20 settembre 2018. 12 X ha proposto ricorso avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2020 dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sedi di Hertogenbosch e Amsterdam, [OSCURATO:PERSONA]).

Con sentenza del 14 gennaio 2022, tale giudice ha respinto detto ricorso, con la motivazione, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di X e che la decisione in parola era necessaria per garantire il suo allontanamento nel caso in cui X fosse stato rimesso in libertà, dato che una siffatta liberazione poteva avvenire dopo 25 anni di detenzione. 13 X ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio.

La situazione di Y 14 Y è entrato nei [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2018.

Il 16 novembre 2020 è stato condannato in via definitiva, da un giudice dei [OSCURATO:PERSONA], a una pena detentiva di 25 anni per due tentati omicidi con intento terroristico, perpetrati il giorno del suo ingresso nei [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con decisione del 25 aprile 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che Y non soggiornava legalmente nei [OSCURATO:PERSONA], gli ha intimato di lasciare immediatamente il territorio dell’Unione e ha emesso nei suoi confronti un divieto d’ingresso della durata di 20 anni. 16 Y ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sedi di Hertogenbosch e Amsterdam).

Con sentenza del 22 dicembre 2023, il giudice in parola ha accolto il ricorso e ha annullato detta decisione, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente adottare una decisione di rimpatrio in una situazione in cui, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata, non era in grado di procedere all’allontanamento. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Considerazioni comuni alle situazioni di X e di Y 18 Il giudice del rinvio sottolinea che è pacifico che X e Y si trovano in situazione di soggiorno irregolare nei [OSCURATO:PERSONA], che essi non hanno invocato i principi elencati all’articolo 5 della direttiva 2008/115 e che essi non rientrano nelle eccezioni all’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio enunciate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva. 19 Le parti nei procedimenti principali sono tuttavia in disaccordo quanto alla possibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di X e Y, in un contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] non può allontanarli e in cui essi non possono ottemperare all’obbligo di rimpatrio di cui sono oggetto fino al termine della detenzione irrogata con le pene loro inflitte. 20 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 sembri imporre l’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio in situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, la direttiva in parola non determina chiaramente l’articolazione di tale obbligo con la circostanza che, in siffatte situazioni, qualsiasi possibilità di rimpatrio è esclusa per un lungo periodo.

Secondo detto giudice, l’analisi della giurisprudenza della Corte non consente di risolvere la difficoltà di interpretazione della direttiva che esso si trova ad affrontare. 21 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato autorizzato ad adottare una decisione di rimpatrio nei procedimenti principali, il giudice del rinvio desidera stabilire se egli fosse allora tenuto, in forza della direttiva 2008/115, a rilasciare un permesso di soggiorno a X e a Y, al fine di evitare la persistenza di una situazione in cui essi non possono essere oggetto di una procedura di rimpatrio, senza tuttavia soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato. 22 In terzo luogo, tale giudice si chiede se sia possibile invocare il principio di proporzionalità per opporsi all’adozione di decisioni di rimpatrio come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali. 23 Stante quanto precede, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la [direttiva 2008/115], segnatamente gli articoli 6, 8 e 9 di detta direttiva, ostino all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di uno straniero che, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o perpetua, per un lungo periodo non sia in grado di ottemperare al suo obbligo di rimpatrio e pertanto non possa neppure essere allontanato dal territorio dell’Unione europea. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo Stato membro sia allora tenuto, durante il soggiorno detentivo di lunga durata o perpetua, a concedere allo straniero un permesso di soggiorno autonomo o un’altra forma di autorizzazione a soggiornare, eventualmente sulla base dell’articolo 6, paragrafo 4, della [direttiva 2008/115]. 3) Se, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 2008/115], esista spazio per una valutazione della proporzionalità nel singolo caso, oltre alle deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 e ai principi e agli interessi di cui all’articolo 5 di tale direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e terza 24 Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo cui è stato condannato, quest’ultimo non possa né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro interessato né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo. 25 La direttiva 2008/115 si applica, in forza del suo articolo 2, paragrafo 1, a cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. 26 Sebbene l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva preveda talune limitazioni, obbligatorie o facoltative, all’ambito di applicazione di quest’ultima, laddove l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva autorizza in particolare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a decidere di non applicare quest’ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a una sanzione penale che prevede o ha come conseguenza il loro rimpatrio, è giocoforza constatare che le disposizioni in parola non escludono in alcun modo l’applicabilità della medesima direttiva ai cittadini di paesi terzi condannati a una pena detentiva o che scontano una siffatta pena. 27 Dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertata l’irregolarità del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo 6 e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi terzi di cui all’articolo 3, punto 3, di detta direttiva, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 53 e giurisprudenza citata]. 28 A tal riguardo, occorre sottolineare che nessuna delle eccezioni enunciate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della medesima direttiva riguarda, direttamente o indirettamente, i cittadini di paesi terzi condannati a una pena detentiva o che scontano una pena siffatta. 29 Parimenti, dai requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tenere debitamente conto di taluni interessi e a rispettare il principio di non-refoulement , non discende che uno Stato membro debba, in generale, astenersi dall’adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora quest’ultimo sia stato condannato a una pena detentiva o sconti una pena siffatta. 30 Occorre tuttavia rilevare che, una volta che sia stata adottata una decisione di rimpatrio, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali istituite dalla direttiva 2008/115, e, se del caso, che l’obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro il termine concesso per la partenza volontaria, lo Stato membro interessato è tenuto a procedere all’allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Changu, C‑352/23 , EU:C:2024:748 , punto 57 e giurisprudenza citata).

Risulta tanto dal dovere di lealtà degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto dalle esigenze di efficacia ricordate in particolare al considerando 4 di detta direttiva, che detto obbligo di procedere all’allontanamento di tale cittadino di un paese terzo deve essere adempiuto con la massima celerità (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2015, Zaizoune, C‑38/14 , EU:C:2015:260 , punto 34 , e del 15 febbraio 2016, N.,

C‑601/15 PPU

, EU:C:2016:84 , punto 76 ). 31 Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, uno Stato membro che proceda, prima che la procedura di rimpatrio sia stata portata a termine, all’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo pronunciata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, non si conformerà per diversi anni, o addirittura diversi decenni, al suo obbligo di allontanarlo, mentre tale cittadino di un paese terzo non potrà lasciare il territorio di tale Stato membro nel corso di tale periodo neppure volontariamente. 32 Tuttavia, tale ostacolo al rapido completamento della procedura di rimpatrio non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro di irrogare e far eseguire una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. 33 È certo vero che la Corte ha già rilevato che, nonostante la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione.

La Corte ne ha dedotto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono applicare una normativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/115 e da privare così quest’ultima del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 33 ). 34 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale direttiva non esclude la facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di reprimere con una pena detentiva la commissione, da parte di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, di reati diversi da quelli relativi alla sola circostanza di un soggiorno o di un ingresso irregolari, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio non sia stata ancora conclusa (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , punto 65 ). 35 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di reprimere con una pena detentiva la commissione di tali reati comprende non solo la facoltà di imporre una siffatta pena, ma anche quella di far eseguire la pena inflitta. 36 In tale contesto, risulta necessario, al fine di rispondere alla prima e alla terza questione, stabilire se l’obbligo per lo Stato membro interessato di procedere quanto prima all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, ricordato al punto 30 della presente sentenza, osti all’adozione di una siffatta decisione in una situazione in cui è già accertato, a seguito della pronuncia e dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo, che un obbligo di rimpatrio non sarà, in ogni caso, eseguito per un lungo periodo. 37 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’adozione di una decisione di rimpatrio in un momento in cui le autorità competenti non sono ancora certe di poter procedere alla sua esecuzione non è necessariamente esclusa. 38 Infatti, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio contemporaneamente a una decisione di rigetto in prime cure di una domanda di protezione internazionale, sebbene l’eventuale esercizio di un ricorso avverso tale rigetto implichi in linea di principio, per la persona interessata, l’autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in attesa dell’esame di tale ricorso, autorizzazione che escluderebbe qualsiasi possibilità di procedere all’allontanamento di tale persona (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 59 ). 39 L’adozione di una decisione di rimpatrio sin dalla constatazione dell’irregolarità del soggiorno è del resto idonea a favorire la realizzazione dell’obiettivo principale della direttiva 2008/115, vale a dire l’attuazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 48 , e del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 88 ], in particolare garantendo che eventuali contestazioni relative alla legittimità di una siffatta decisione possano essere esaminate senza ritardare eccessivamente l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio e consentendo alle autorità competenti di disporre del tempo necessario per adottare misure che consentano, in pratica, l’attuazione dell’allontanamento. 40 In secondo luogo, occorre tuttavia rilevare che, anche quando un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro, la prevedibile impossibilità di eseguire un obbligo di rimpatrio che lo riguarda può, in taluni casi particolari, ostare all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di tale cittadino di un paese terzo. 41 Pertanto, la Corte ha dichiarato che una decisione di rimpatrio non può essere adottata nei confronti di un minore non accompagnato senza che sia previamente verificato che nel paese di destinazione previsto sussistano condizioni di accoglienza adeguate che consentano effettivamente l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio [v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19 , EU:C:2021:9 , punti 55 , 59 e 60 ]. 42 In senso più ampio, la Corte ha giudicato che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, il quale costituisce una norma generale che si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva, obbliga in particolare l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement , garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

Ciò vale, in particolare, quando tale autorità, dopo aver ascoltato l’interessato, intende adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 55 , e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21 , EU:C:2023:540 , punto 49 ]. 43 La Corte ne ha dedotto che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che il cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio allorché tale decisione prende in considerazione, come paese di destinazione, un paese in cui esistono seri e comprovati motivi per ritenere che, se fosse data esecuzione a siffatta decisione, tale cittadino sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 o all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 56 , e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21 , EU:C:2023:540 , punto 50 ]. 44 Tuttavia, le circostanze che caratterizzano le cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate ai punti da 41 a 43 della presente sentenza si distinguono significativamente da situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali. 45 Infatti, le sentenze in parola si riferiscono a casi in cui, alla data in cui è stata adottata una decisione di rimpatrio, o non era accertato che il rimpatrio del cittadino interessato di un paese terzo verso il paese di destinazione potesse svolgersi senza violare i diritti fondamentali di tale cittadino di un paese terzo, o era dimostrato che un siffatto rimpatrio avrebbe comportato un rischio serio di violazione di tali diritti fondamentali. 46 Per contro, nel caso di specie, il giudice del rinvio non indica che sia stato asserito o dimostrato che il rimpatrio verso il paese di destinazione possa ledere i diritti fondamentali dei cittadini interessati di paesi terzi.

In situazioni del genere, l’imposizione di un obbligo di rimpatrio e le prevedibili condizioni per l’esecuzione dell’obbligo in parola non appaiono, nel momento in cui si prevede di adottare una decisione di rimpatrio, tali da creare un rischio di lesione dei diritti fondamentali di detti cittadini di paesi terzi, cosicché i motivi che hanno giustificato, nelle sentenze menzionate ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, l’esclusione dell’adozione di una decisione siffatta non possono condurre ad una medesima soluzione nel caso di specie. 47 In terzo luogo, occorre sottolineare che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente previsto che, in talune situazioni, la decisione di rimpatrio non possa essere eseguita immediatamente e ha definito il regime giuridico applicabile a tali situazioni. 48 In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso.

Tale disposizione precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, in particolare, delle condizioni fisiche o mentali del cittadino interessato di un paese terzo e delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione. 49 Detta disposizione autorizza quindi il rinvio dell’allontanamento sulla base di circostanze specifiche, fornendo taluni esempi, senza tuttavia elencare tassativamente i casi in cui un siffatto rinvio può essere disposto. 50 Orbene, si deve ritenere che la pronuncia di una pena detentiva a seguito della commissione di un reato diverso da quelli che incriminano esclusivamente il soggiorno o l’ingresso irregolari, da un lato, e la sua esecuzione, dall’altro, integrino una circostanza di tal genere, poiché dai punti 34 e 35 della presente sentenza deriva che siffatte misure rientrano nell’esercizio della competenza penale di uno Stato membro, al quale la direttiva 2008/115 non osta. 51 È vero che la Corte ha dichiarato che l’esercizio di azioni penali, seguite eventualmente da pena detentiva, non figura tra le giustificazioni del rinvio dell’allontanamento menzionate all’articolo 9 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 45 ).

Tale precisazione si riferiva tuttavia ad un’ipotesi particolare, vale a dire quella di procedimenti penali avviati per fatti di soggiorno irregolare, prima dell’attuazione della procedura di rimpatrio. 52 Peraltro, il requisito, enunciato all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, secondo cui il rinvio dell’allontanamento deve essere disposto per un congruo periodo, non può essere interpretato nel senso che implica che un siffatto rinvio possa essere attuato solo al fine di garantire l’esecuzione di una pena detentiva di breve durata. 53 Infatti, la scelta del legislatore dell’Unione di non determinare a priori la durata massima del periodo durante il quale l’allontanamento può essere rinviato e di fare riferimento semplicemente a un periodo «congruo» indica che esso ha inteso consentire una certa flessibilità nell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, escludendo tuttavia che il rinvio dell’allontanamento possa estendersi su un periodo superiore a quanto richiesto dalle circostanze che lo giustificano. 54 Ne consegue che, in una situazione in cui, a seguito della pronuncia di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo e della sua esecuzione, per un reato diverso da quelli relativi alla sola circostanza del soggiorno o dell’ingresso irregolari, un obbligo di rimpatrio non sarà attuato per un lungo periodo, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 autorizza le autorità competenti a differire l’allontanamento in attesa dell’esecuzione di tale pena. 55 Alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che, in una situazione del genere, non si possa ritenere che l’obbligo di procedere quanto prima all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, menzionata al punto 30 della presente sentenza, osti all’adozione di una decisione siffatta. 56 Ciò non toglie che, in tale contesto, esista necessariamente un lasso di tempo significativo tra il momento in cui le autorità competenti hanno valutato, in occasione dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, la possibilità di imporre un obbligo di rimpatrio, nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 e dei diritti fondamentali del cittadino interessato di un paese terzo, e il momento in cui tale obbligo potrà effettivamente essere eseguito. 57 Pertanto, sussiste il rischio che, il giorno in cui detto obbligo potrà effettivamente essere eseguito, la sua esecuzione sia divenuta incompatibile con tale articolo 5 o con tali diritti fondamentali, sebbene la decisione di rimpatrio sia stata, alla data della sua adozione, pienamente compatibile con detto articolo 5 e con detti diritti fondamentali. 58 Per evitare tale rischio, da un lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire ai cittadini interessati dei paesi terzi di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 64 , e del 4 settembre 2025, Adrar,

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, EU:C:2025:647 , punto 65 ). 59 Dall’altro lato, le autorità competenti sono tenute a procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi per il cittadino interessato di un paese terzo di essere esposto a trattamenti contrari al principio di non-refoulement .

Siffatta valutazione, che deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione di detta decisione, deve consentire alle autorità competenti di assicurarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino di un paese terzo, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che quest’ultimo sarebbe esposto, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, a rischi del genere (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 38 ). 60 Tale valutazione aggiornata dovrà altresì tenere debitamente conto di tutti gli interessi enunciati all’articolo 5 della direttiva 2008/115, al fine di garantire che tali interessi non ostino all’esecuzione della decisione di rimpatrio [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis terapeutica), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 91 , nonché del 4 settembre 2025, Adrar,

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, EU:C:2025:647 , punti 79 e 80 ]. 61 Gli obblighi ricordati ai punti da 58 a 60 della presente sentenza si applicano anche se il cittadino interessato di un paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, anche se non ha contestato in tempo utile tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar,

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, EU:C:2025:647 , punto 63 ). 62 Nell’ipotesi in cui le autorità competenti giungessero, in esito alla loro valutazione aggiornata, alla conclusione che l’allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo lo espone a un serio rischio di violazione del principio di non-refoulement , tali autorità dovrebbero, quanto meno, rinviare tale allontanamento finché perdura un siffatto rischio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 39 ).

In ogni caso, dette autorità non possono procedere all’allontanamento di tale cittadino di un paese terzo qualora risulti che tale allontanamento sarebbe incompatibile con l’articolo 5 di tale direttiva o con un diritto fondamentale garantito dalla Carta. 63 Inoltre, conformemente all’articolo 47 della Carta, il cittadino interessato di un paese terzo deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo che gli consenta di contestare la conclusione cui sono pervenute le autorità competenti in esito alla loro valutazione aggiornata [v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 35 ]. 64 Peraltro, se il rispetto del principio di proporzionalità deve essere garantito nel corso di tutte le fasi della procedura di rimpatrio, compresa la fase relativa all’adozione della decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13 , EU:C:2015:377 , punto 49 ), il carattere precoce dell’adozione della decisione di rimpatrio, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, non può essere considerato contrario a tale principio, purché le garanzie enunciate ai punti da 56 a 63 della presente sentenza siano effettivamente offerte ai cittadini interessati di paesi terzi. 65 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo alla quale è stato condannato, quest’ultimo non potrà né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro di cui trattasi né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo, purché la normativa nazionale preveda garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dell’articolo 5 di detta direttiva e della Carta quando tale decisione dovrà essere eseguita.

Sulla seconda questione 66 Dalla decisione di rinvio risulta che occorre rispondere alla seconda questione solo se dalla risposta alla prima questione risulta che la direttiva 2008/115 osta all’adozione di una decisione di rimpatrio in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali. 67 Poiché da tale risposta risulta che la possibilità di adottare una siffatta decisione è subordinata ad una condizione, il cui rispetto dovrà essere verificato dal giudice del rinvio, risulta necessario rispondere alla seconda questione. 68 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115 debba essere interpretata nel senso che essa impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo. 69 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che la direttiva 2008/115 non mira ad armonizzare integralmente le norme degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul soggiorno degli stranieri.

Infatti, le norme e le procedure comuni stabilite da tale direttiva riguardano solo l’adozione di decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19 , EU:C:2021:127 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 70 La direttiva suddetta non mira, in particolare, a determinare le conseguenze del soggiorno irregolare, nel territorio di uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio verso un paese terzo [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a., (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19 , EU:C:2021:127 , punto 44 e giurisprudenza citata). 71 Riguardo, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, tale disposizione si limita a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concedere, sulla base del loro diritto nazionale e non del diritto dell’Unione, un diritto di soggiorno, per motivi caritatevoli o umanitari, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 86 ]. 72 Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa non impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo.

Sulle spese 73 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 6, 8 e 9, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: non ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo alla quale è stato condannato, quest’ultimo non potrà né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro di cui trattasi né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo, purché la normativa nazionale preveda garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dell’articolo 5 di detta direttiva e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quando tale decisione dovrà essere eseguita. 2) La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa non impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0877 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 13 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 6, 8 e 9 – Cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che scontano una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo – Possibilità di adottare una decisione di rimpatrio – Garanzie procedurali» Nella causa C‑877/24 [Shamsi] ( i ), avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 18 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento X, Y contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie , in precedenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per X, da M.F. Wijngaarden, advocaat; – per Y, da I.C. van Krimpen, advocaat; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti; – per il governo belga, da L. Jans e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, A. Katsimerou, F. van Schaik e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( GU 2008, L 348, pag. 98 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che vede contrapposti X e Y, cittadini di paesi terzi, al minister van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] per l’asilo e la migrazione, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), in precedenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in merito alla legittimità delle decisioni di rimpatrio adottate nei loro confronti. Contesto normativo 3 Il considerando 4 della direttiva 2008/115 enuncia quanto segue: «Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita». 4 L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) sottoposti a respingimento alla frontiera (…) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. 3.   La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione (…)». 5 L’articolo 3, punto 3, di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 3) “rimpatrio”: il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: – nel proprio paese di origine, o – in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o – in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato». 6 L’articolo 5 della medesima direttiva precisa quanto segue: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione: a) l’interesse superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato; e rispettano il principio di non-refoulement ». 7 L’articolo 6, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2008/115 così recita: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1. 4.   In qualsiasi momento gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare. 5.   Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6». 8 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (…) o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso (…)». 9 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva stabilisce quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento: a) qualora violi il principio di non-refoulement , oppure b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto in particolare: a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo; b) delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali La situazione di X 10 X era titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nei [OSCURATO:PERSONA]. Il 19 gennaio 2015 è stato condannato in via definitiva, da un giudice dei [OSCURATO:PERSONA], alla pena detentiva dell’ergastolo per diversi omicidi premeditati e omicidi dolosi, perpetrati tra il 12 maggio 2011 e il 20 maggio 2011. 11 Con decisione del 20 settembre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato a X il permesso di soggiorno con effetto retroattivo al 12 maggio 2011, gli ha intimato di lasciare immediatamente il territorio dell’Unione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto d’ingresso della durata di dieci anni. Con decisione del 27 luglio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto un reclamo presentato da X avverso la sua decisione del 20 settembre 2018. 12 X ha proposto ricorso avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2020 dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sedi di Hertogenbosch e Amsterdam, [OSCURATO:PERSONA]). Con sentenza del 14 gennaio 2022, tale giudice ha respinto detto ricorso, con la motivazione, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di X e che la decisione in parola era necessaria per garantire il suo allontanamento nel caso in cui X fosse stato rimesso in libertà, dato che una siffatta liberazione poteva avvenire dopo 25 anni di detenzione. 13 X ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio. La situazione di Y 14 Y è entrato nei [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2018. Il 16 novembre 2020 è stato condannato in via definitiva, da un giudice dei [OSCURATO:PERSONA], a una pena detentiva di 25 anni per due tentati omicidi con intento terroristico, perpetrati il giorno del suo ingresso nei [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con decisione del 25 aprile 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che Y non soggiornava legalmente nei [OSCURATO:PERSONA], gli ha intimato di lasciare immediatamente il territorio dell’Unione e ha emesso nei suoi confronti un divieto d’ingresso della durata di 20 anni. 16 Y ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaatsen’s-Hertogenbosch en Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sedi di Hertogenbosch e Amsterdam). Con sentenza del 22 dicembre 2023, il giudice in parola ha accolto il ricorso e ha annullato detta decisione, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse validamente adottare una decisione di rimpatrio in una situazione in cui, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata, non era in grado di procedere all’allontanamento. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Considerazioni comuni alle situazioni di X e di Y 18 Il giudice del rinvio sottolinea che è pacifico che X e Y si trovano in situazione di soggiorno irregolare nei [OSCURATO:PERSONA], che essi non hanno invocato i principi elencati all’articolo 5 della direttiva 2008/115 e che essi non rientrano nelle eccezioni all’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio enunciate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva. 19 Le parti nei procedimenti principali sono tuttavia in disaccordo quanto alla possibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di X e Y, in un contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] non può allontanarli e in cui essi non possono ottemperare all’obbligo di rimpatrio di cui sono oggetto fino al termine della detenzione irrogata con le pene loro inflitte. 20 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 sembri imporre l’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio in situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, la direttiva in parola non determina chiaramente l’articolazione di tale obbligo con la circostanza che, in siffatte situazioni, qualsiasi possibilità di rimpatrio è esclusa per un lungo periodo. Secondo detto giudice, l’analisi della giurisprudenza della Corte non consente di risolvere la difficoltà di interpretazione della direttiva che esso si trova ad affrontare. 21 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato autorizzato ad adottare una decisione di rimpatrio nei procedimenti principali, il giudice del rinvio desidera stabilire se egli fosse allora tenuto, in forza della direttiva 2008/115, a rilasciare un permesso di soggiorno a X e a Y, al fine di evitare la persistenza di una situazione in cui essi non possono essere oggetto di una procedura di rimpatrio, senza tuttavia soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato. 22 In terzo luogo, tale giudice si chiede se sia possibile invocare il principio di proporzionalità per opporsi all’adozione di decisioni di rimpatrio come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali. 23 Stante quanto precede, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la [direttiva 2008/115], segnatamente gli articoli 6, 8 e 9 di detta direttiva, ostino all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di uno straniero che, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o perpetua, per un lungo periodo non sia in grado di ottemperare al suo obbligo di rimpatrio e pertanto non possa neppure essere allontanato dal territorio dell’Unione europea. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo Stato membro sia allora tenuto, durante il soggiorno detentivo di lunga durata o perpetua, a concedere allo straniero un permesso di soggiorno autonomo o un’altra forma di autorizzazione a soggiornare, eventualmente sulla base dell’articolo 6, paragrafo 4, della [direttiva 2008/115]. 3) Se, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 2008/115], esista spazio per una valutazione della proporzionalità nel singolo caso, oltre alle deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 e ai principi e agli interessi di cui all’articolo 5 di tale direttiva». Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e terza 24 Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo cui è stato condannato, quest’ultimo non possa né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro interessato né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo. 25 La direttiva 2008/115 si applica, in forza del suo articolo 2, paragrafo 1, a cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. 26 Sebbene l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva preveda talune limitazioni, obbligatorie o facoltative, all’ambito di applicazione di quest’ultima, laddove l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva autorizza in particolare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a decidere di non applicare quest’ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a una sanzione penale che prevede o ha come conseguenza il loro rimpatrio, è giocoforza constatare che le disposizioni in parola non escludono in alcun modo l’applicabilità della medesima direttiva ai cittadini di paesi terzi condannati a una pena detentiva o che scontano una siffatta pena. 27 Dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertata l’irregolarità del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo 6 e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi terzi di cui all’articolo 3, punto 3, di detta direttiva, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 53 e giurisprudenza citata]. 28 A tal riguardo, occorre sottolineare che nessuna delle eccezioni enunciate all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della medesima direttiva riguarda, direttamente o indirettamente, i cittadini di paesi terzi condannati a una pena detentiva o che scontano una pena siffatta. 29 Parimenti, dai requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115, che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tenere debitamente conto di taluni interessi e a rispettare il principio di non-refoulement , non discende che uno Stato membro debba, in generale, astenersi dall’adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora quest’ultimo sia stato condannato a una pena detentiva o sconti una pena siffatta. 30 Occorre tuttavia rilevare che, una volta che sia stata adottata una decisione di rimpatrio, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali istituite dalla direttiva 2008/115, e, se del caso, che l’obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro il termine concesso per la partenza volontaria, lo Stato membro interessato è tenuto a procedere all’allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Changu, C‑352/23 , EU:C:2024:748 , punto 57 e giurisprudenza citata). Risulta tanto dal dovere di lealtà degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto dalle esigenze di efficacia ricordate in particolare al considerando 4 di detta direttiva, che detto obbligo di procedere all’allontanamento di tale cittadino di un paese terzo deve essere adempiuto con la massima celerità (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2015, Zaizoune, C‑38/14 , EU:C:2015:260 , punto 34 , e del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU , EU:C:2016:84 , punto 76 ). 31 Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, uno Stato membro che proceda, prima che la procedura di rimpatrio sia stata portata a termine, all’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo pronunciata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, non si conformerà per diversi anni, o addirittura diversi decenni, al suo obbligo di allontanarlo, mentre tale cittadino di un paese terzo non potrà lasciare il territorio di tale Stato membro nel corso di tale periodo neppure volontariamente. 32 Tuttavia, tale ostacolo al rapido completamento della procedura di rimpatrio non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro di irrogare e far eseguire una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. 33 È certo vero che la Corte ha già rilevato che, nonostante la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione. La Corte ne ha dedotto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono applicare una normativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/115 e da privare così quest’ultima del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 33 ). 34 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che tale direttiva non esclude la facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di reprimere con una pena detentiva la commissione, da parte di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, di reati diversi da quelli relativi alla sola circostanza di un soggiorno o di un ingresso irregolari, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio non sia stata ancora conclusa (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , punto 65 ). 35 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di reprimere con una pena detentiva la commissione di tali reati comprende non solo la facoltà di imporre una siffatta pena, ma anche quella di far eseguire la pena inflitta. 36 In tale contesto, risulta necessario, al fine di rispondere alla prima e alla terza questione, stabilire se l’obbligo per lo Stato membro interessato di procedere quanto prima all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, ricordato al punto 30 della presente sentenza, osti all’adozione di una siffatta decisione in una situazione in cui è già accertato, a seguito della pronuncia e dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo, che un obbligo di rimpatrio non sarà, in ogni caso, eseguito per un lungo periodo. 37 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’adozione di una decisione di rimpatrio in un momento in cui le autorità competenti non sono ancora certe di poter procedere alla sua esecuzione non è necessariamente esclusa. 38 Infatti, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio contemporaneamente a una decisione di rigetto in prime cure di una domanda di protezione internazionale, sebbene l’eventuale esercizio di un ricorso avverso tale rigetto implichi in linea di principio, per la persona interessata, l’autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in attesa dell’esame di tale ricorso, autorizzazione che escluderebbe qualsiasi possibilità di procedere all’allontanamento di tale persona (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 59 ). 39 L’adozione di una decisione di rimpatrio sin dalla constatazione dell’irregolarità del soggiorno è del resto idonea a favorire la realizzazione dell’obiettivo principale della direttiva 2008/115, vale a dire l’attuazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 48 , e del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 88 ], in particolare garantendo che eventuali contestazioni relative alla legittimità di una siffatta decisione possano essere esaminate senza ritardare eccessivamente l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio e consentendo alle autorità competenti di disporre del tempo necessario per adottare misure che consentano, in pratica, l’attuazione dell’allontanamento. 40 In secondo luogo, occorre tuttavia rilevare che, anche quando un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro, la prevedibile impossibilità di eseguire un obbligo di rimpatrio che lo riguarda può, in taluni casi particolari, ostare all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di tale cittadino di un paese terzo. 41 Pertanto, la Corte ha dichiarato che una decisione di rimpatrio non può essere adottata nei confronti di un minore non accompagnato senza che sia previamente verificato che nel paese di destinazione previsto sussistano condizioni di accoglienza adeguate che consentano effettivamente l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio [v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19 , EU:C:2021:9 , punti 55 , 59 e 60 ]. 42 In senso più ampio, la Corte ha giudicato che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, il quale costituisce una norma generale che si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva, obbliga in particolare l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement , garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Ciò vale, in particolare, quando tale autorità, dopo aver ascoltato l’interessato, intende adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 55 , e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21 , EU:C:2023:540 , punto 49 ]. 43 La Corte ne ha dedotto che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che il cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio allorché tale decisione prende in considerazione, come paese di destinazione, un paese in cui esistono seri e comprovati motivi per ritenere che, se fosse data esecuzione a siffatta decisione, tale cittadino sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 o all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 56 , e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21 , EU:C:2023:540 , punto 50 ]. 44 Tuttavia, le circostanze che caratterizzano le cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate ai punti da 41 a 43 della presente sentenza si distinguono significativamente da situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali. 45 Infatti, le sentenze in parola si riferiscono a casi in cui, alla data in cui è stata adottata una decisione di rimpatrio, o non era accertato che il rimpatrio del cittadino interessato di un paese terzo verso il paese di destinazione potesse svolgersi senza violare i diritti fondamentali di tale cittadino di un paese terzo, o era dimostrato che un siffatto rimpatrio avrebbe comportato un rischio serio di violazione di tali diritti fondamentali. 46 Per contro, nel caso di specie, il giudice del rinvio non indica che sia stato asserito o dimostrato che il rimpatrio verso il paese di destinazione possa ledere i diritti fondamentali dei cittadini interessati di paesi terzi. In situazioni del genere, l’imposizione di un obbligo di rimpatrio e le prevedibili condizioni per l’esecuzione dell’obbligo in parola non appaiono, nel momento in cui si prevede di adottare una decisione di rimpatrio, tali da creare un rischio di lesione dei diritti fondamentali di detti cittadini di paesi terzi, cosicché i motivi che hanno giustificato, nelle sentenze menzionate ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, l’esclusione dell’adozione di una decisione siffatta non possono condurre ad una medesima soluzione nel caso di specie. 47 In terzo luogo, occorre sottolineare che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente previsto che, in talune situazioni, la decisione di rimpatrio non possa essere eseguita immediatamente e ha definito il regime giuridico applicabile a tali situazioni. 48 In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Tale disposizione precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, in particolare, delle condizioni fisiche o mentali del cittadino interessato di un paese terzo e delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione. 49 Detta disposizione autorizza quindi il rinvio dell’allontanamento sulla base di circostanze specifiche, fornendo taluni esempi, senza tuttavia elencare tassativamente i casi in cui un siffatto rinvio può essere disposto. 50 Orbene, si deve ritenere che la pronuncia di una pena detentiva a seguito della commissione di un reato diverso da quelli che incriminano esclusivamente il soggiorno o l’ingresso irregolari, da un lato, e la sua esecuzione, dall’altro, integrino una circostanza di tal genere, poiché dai punti 34 e 35 della presente sentenza deriva che siffatte misure rientrano nell’esercizio della competenza penale di uno Stato membro, al quale la direttiva 2008/115 non osta. 51 È vero che la Corte ha dichiarato che l’esercizio di azioni penali, seguite eventualmente da pena detentiva, non figura tra le giustificazioni del rinvio dell’allontanamento menzionate all’articolo 9 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11 , EU:C:2011:807 , punto 45 ). Tale precisazione si riferiva tuttavia ad un’ipotesi particolare, vale a dire quella di procedimenti penali avviati per fatti di soggiorno irregolare, prima dell’attuazione della procedura di rimpatrio. 52 Peraltro, il requisito, enunciato all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, secondo cui il rinvio dell’allontanamento deve essere disposto per un congruo periodo, non può essere interpretato nel senso che implica che un siffatto rinvio possa essere attuato solo al fine di garantire l’esecuzione di una pena detentiva di breve durata. 53 Infatti, la scelta del legislatore dell’Unione di non determinare a priori la durata massima del periodo durante il quale l’allontanamento può essere rinviato e di fare riferimento semplicemente a un periodo «congruo» indica che esso ha inteso consentire una certa flessibilità nell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, escludendo tuttavia che il rinvio dell’allontanamento possa estendersi su un periodo superiore a quanto richiesto dalle circostanze che lo giustificano. 54 Ne consegue che, in una situazione in cui, a seguito della pronuncia di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo e della sua esecuzione, per un reato diverso da quelli relativi alla sola circostanza del soggiorno o dell’ingresso irregolari, un obbligo di rimpatrio non sarà attuato per un lungo periodo, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 autorizza le autorità competenti a differire l’allontanamento in attesa dell’esecuzione di tale pena. 55 Alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che, in una situazione del genere, non si possa ritenere che l’obbligo di procedere quanto prima all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, menzionata al punto 30 della presente sentenza, osti all’adozione di una decisione siffatta. 56 Ciò non toglie che, in tale contesto, esista necessariamente un lasso di tempo significativo tra il momento in cui le autorità competenti hanno valutato, in occasione dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, la possibilità di imporre un obbligo di rimpatrio, nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 e dei diritti fondamentali del cittadino interessato di un paese terzo, e il momento in cui tale obbligo potrà effettivamente essere eseguito. 57 Pertanto, sussiste il rischio che, il giorno in cui detto obbligo potrà effettivamente essere eseguito, la sua esecuzione sia divenuta incompatibile con tale articolo 5 o con tali diritti fondamentali, sebbene la decisione di rimpatrio sia stata, alla data della sua adozione, pienamente compatibile con detto articolo 5 e con detti diritti fondamentali. 58 Per evitare tale rischio, da un lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire ai cittadini interessati dei paesi terzi di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16 , EU:C:2018:465 , punto 64 , e del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU , EU:C:2025:647 , punto 65 ). 59 Dall’altro lato, le autorità competenti sono tenute a procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi per il cittadino interessato di un paese terzo di essere esposto a trattamenti contrari al principio di non-refoulement . Siffatta valutazione, che deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione di detta decisione, deve consentire alle autorità competenti di assicurarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino di un paese terzo, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che quest’ultimo sarebbe esposto, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, a rischi del genere (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 38 ). 60 Tale valutazione aggiornata dovrà altresì tenere debitamente conto di tutti gli interessi enunciati all’articolo 5 della direttiva 2008/115, al fine di garantire che tali interessi non ostino all’esecuzione della decisione di rimpatrio [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis terapeutica), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 91 , nonché del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU , EU:C:2025:647 , punti 79 e 80 ]. 61 Gli obblighi ricordati ai punti da 58 a 60 della presente sentenza si applicano anche se il cittadino interessato di un paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, anche se non ha contestato in tempo utile tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU , EU:C:2025:647 , punto 63 ). 62 Nell’ipotesi in cui le autorità competenti giungessero, in esito alla loro valutazione aggiornata, alla conclusione che l’allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo lo espone a un serio rischio di violazione del principio di non-refoulement , tali autorità dovrebbero, quanto meno, rinviare tale allontanamento finché perdura un siffatto rischio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 39 ). In ogni caso, dette autorità non possono procedere all’allontanamento di tale cittadino di un paese terzo qualora risulti che tale allontanamento sarebbe incompatibile con l’articolo 5 di tale direttiva o con un diritto fondamentale garantito dalla Carta. 63 Inoltre, conformemente all’articolo 47 della Carta, il cittadino interessato di un paese terzo deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo che gli consenta di contestare la conclusione cui sono pervenute le autorità competenti in esito alla loro valutazione aggiornata [v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19 , EU:C:2021:270 , punto 35 ]. 64 Peraltro, se il rispetto del principio di proporzionalità deve essere garantito nel corso di tutte le fasi della procedura di rimpatrio, compresa la fase relativa all’adozione della decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13 , EU:C:2015:377 , punto 49 ), il carattere precoce dell’adozione della decisione di rimpatrio, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, non può essere considerato contrario a tale principio, purché le garanzie enunciate ai punti da 56 a 63 della presente sentenza siano effettivamente offerte ai cittadini interessati di paesi terzi. 65 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo alla quale è stato condannato, quest’ultimo non potrà né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro di cui trattasi né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo, purché la normativa nazionale preveda garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dell’articolo 5 di detta direttiva e della Carta quando tale decisione dovrà essere eseguita. Sulla seconda questione 66 Dalla decisione di rinvio risulta che occorre rispondere alla seconda questione solo se dalla risposta alla prima questione risulta che la direttiva 2008/115 osta all’adozione di una decisione di rimpatrio in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali. 67 Poiché da tale risposta risulta che la possibilità di adottare una siffatta decisione è subordinata ad una condizione, il cui rispetto dovrà essere verificato dal giudice del rinvio, risulta necessario rispondere alla seconda questione. 68 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115 debba essere interpretata nel senso che essa impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo. 69 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che la direttiva 2008/115 non mira ad armonizzare integralmente le norme degli [OSCURATO:PERSONA] membri sul soggiorno degli stranieri. Infatti, le norme e le procedure comuni stabilite da tale direttiva riguardano solo l’adozione di decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19 , EU:C:2021:127 , punto 43 e giurisprudenza citata]. 70 La direttiva suddetta non mira, in particolare, a determinare le conseguenze del soggiorno irregolare, nel territorio di uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio verso un paese terzo [sentenza del 24 febbraio 2021, M e a., (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19 , EU:C:2021:127 , punto 44 e giurisprudenza citata). 71 Riguardo, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, tale disposizione si limita a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concedere, sulla base del loro diritto nazionale e non del diritto dell’Unione, un diritto di soggiorno, per motivi caritatevoli o umanitari, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21 , EU:C:2022:913 , punto 86 ]. 72 Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa non impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo. Sulle spese 73 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 6, 8 e 9, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: non ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare qualora, a causa dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo alla quale è stato condannato, quest’ultimo non potrà né lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro di cui trattasi né essere oggetto di allontanamento per un lungo periodo, purché la normativa nazionale preveda garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dell’articolo 5 di detta direttiva e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quando tale decisione dovrà essere eseguita. 2) La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa non impone a uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare qualora quest’ultimo debba scontarvi una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris