CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 41001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udito ii difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia assolutoria emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impugnata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che aveva assolto il predetto dai reati di cui agli artt. 611, 612 e 323 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva limitatamente ai casi previsti dall'art. 495. comma 2, c.p.p. La Corte di appello dì Lecce ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione dibattimentale ritualmente richiesta dalla parte civile relativamente alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'obbligo di nuova istruzione sussisterebbe solo allorché alla sentenza di riforma dell'assoluzione si pervenga sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche, come nei caso che occupa, attraverso una mera rivalutazione della prova documentale. Erra la Corte territoriale sul punto non avendo osservato il principio per cui il giudice di appello è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso di impugnazione della sola parte civile, e ai soli effetti civili, quando la sentenza di condanna del giudice di appello sia fondata su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice. La mera rivalutazione della prova documentale nei giudizio di appello che avrebbe esentato la Corte dal procedere nuovamente all'ascolto del teste Morelli non ha mai avuto luogo, essendosi invece proceduto ad una nuova classificazione delle dichiarazioni attribuendo lo stigma della veridicità ad alcune e negandole ad altre; ciò è stato fatto negando la necessità di un nuovo esame del teste Morelli per il fatto che costui avesse già rilasciato sommarie informazioni testimoniali utilizzabili in virtù del consenso prestato dalle parti; tuttavia tali sommarie informazioni non contengono tutte le dichiarazioni del teste sussistendone altre in un supporto magnetico - c.d. - contenente la registrazione di un colloquio tra il teste e l'odierna parte civile, supporto andato distrutto proprio nella parte di interesse per il processo. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manìfesta illogicità della motivazione. Si riportano stralci di deposizioni e di passaggi della sentenza impugnata assumendo che vi siano delle contraddizioni nel testo di essa che vengono espressamente indicate riportandosi i relativi punti argomentativi; indi, si conclude che la contraddizione costituisce una conseguenza di quella ricostruzione parziale evidenziata col primo motivo, mancante di quanto contenuto nel C.D. andato parzialmente distrutto proprio nella sequenza di interesse ai fini dell'accertamento dei fatti narrati da Schito (confermati dai teste [OSCURATO:PERSONA] deceduto medio tempore), che non è smentito da nessun' altra fonte escussa; le dichiarazioni della parte civile avrebbero potuto essere confermate in dibattimento da Morelli il cui ascolto non è stato, invece, ammesso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 dei 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori dell'imputato hanno insistito nella declaratoria di inammissibilità ovvero nel rigetto del ricorso, condividendo gli argomenti esposti nella requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA]! ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente argomentato in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria della prova indicata dal ricorrente - escussione del teste Morelli - non essendosi limitata ad evidenziare che l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. riguarda solo le prove dichiarative, non anche quelle documentali - laddove la richiesta in esame inerisce comunque a dichiarazioni sia pure rese in sede di indagini preliminari - avendo essa piuttosto messo in evidenza come nel caso di specie si versi nell'ipotesi della conferma della pronuncia assolutoria e non in quella del ribaltamento rispetto alla quale vige la regola di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che in ogni caso opera nel caso in cui si giunga ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, non anche quando si ribalti la pronuncia di primo grado per una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio; laddove peraltro - non manca di evidenziare la Corte territoriale - nel caso di specie le dichiarazioni di Morelli già acquisite agli atti hanno trovato risconto in altre emergenze probatorie sicché di esse non vi è ragione di dubitare; né il ricorrente ha indicato le ragioni specifiche a sostegno della chiesta rinnovazione. E' solo il caso di aggiungere che questa Corte di legittimità, con la sentenza Sez. 5, n. 5716 dei 08/07/2019 Ud. (dep. 13/02/2020), Rv. 278322 - 01, ha già, condivisibilmente, chiarito che nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis„ cod. proc. ben., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; e che il giudice d'appello, che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 - 02); e ciò non può che valere anche nel caso in cui ad impugnare la pronuncia assolutoria sia stata la parte civile. Si è, in sostanza, precisato che il campo applicativo della regula iuris prevista dalla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non comprende ipotesi diverse da quella di ribaltamento in chiave di condanna tra primo e secondo grado, sicché non soggiace, ex se, all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa la sentenza di conferma dì quella di assoluzione già emessa in primo grado; e si tratta quindi in tal caso piuttosto di richiesta di rinnovazione soggetta alle ordinarie regole, implicanti, tra l'altro, valutazioni in termini di necessità ovvero di impossibilità di decidere allo stato degli atti; laddove nel caso di specie non si sono delineate, da parte del richiedente, neppure le specifiche ragioni della decisività della prova. 1.2. Il secondo motivo è generico e meramente rivalutativo di aspetti che sono stati gia oggetto di puntale disamina nella pronuncia impugnata che ha ripercorso, alla luce delle censure mosse in appello, l'intera ricostruzione della vicenda ponendo in rilievo tutti i profili che non consentono di riscontrare la versione della parte civile, che risulta anzi proprio smentita in diversi suoi punti da altre emergenze processuali (quali le deposizioni dei colleghi dell'imputato); e rispetto a tale conclusione non è stato evidentemente ritenuto decisivo quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] - nelle more deceduto - che aveva asserito di aver udito l'imputato minacciare la parte civile facendo riferimento nel suo racconto ad un'autovettura, a bordo della quale il Berrino si sarebbe allontanato, risultata essere non di proprietà di questi ma di un vicino di casa dello stesso, rendendo peraltro dichiarazioni in parte difformi rispetto a quelle rese nella fase delle indagini. Tutto ciò senza considerare che il ricorso attraverso i vizi denunciati mira ad ottenere una diversa valutazione del merito della vicenda che com'è noto non è possibile nella presente sede di legittimità, attraverso peraltro il metodo non ortodosso della giustapposizione di passaggi argomentativi della sentenza e di stralci di deposizioni. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Si è altresì osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 dei 22/03/2006, Cugliarì, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cessazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv, 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv, 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215); è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavoia e altri, Rv. 238215; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 - 01). Applicando tali principi al caso di specie, rimane evidente come la valutazione operata dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, risulti, in definitiva, insindacabile in questa sede, non avendo il ricorso fornito argomenti tali da evidenziare rilevanti illogicità e/o contraddizioni idonee a sovvertire la struttura argomentativa che la sorregge. Difetti è il caso di aggiungere - laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, siffatta doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu acuii", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 dei 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente