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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11910/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 6 ottobre 2022, con cui Cuz- zupé Lorenzo era stato condannato alla pena chi mesi sette di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Assenza di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha richiamato inte- gralmente le argomentazioni del Giudice di primo grado.

2.2. Violazione di legge per omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. In relazione al primo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, la difesa si limita a dedurre un difetto motivazionale e l'omessa risposta alle censure prospettate con l'atto di appello, senza articolare tale doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante.

Peraltro, anche l'atto di appello era generico relativamente a tali motivi di impugnazione.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indic:are precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle mo- dalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinse- cazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contra- sto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ri- corso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della con- dotta, il tasso alcolemico riscontrato superiore al triplo della soglia di rilevanza pe- nale, l'elevata velocità, la guida in ora notturna e il mancato tempestivo fermo all'alt intimato dalle forze dell'ordine.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il ricorrente si limita a sminuire la gravità del fatto e a rimarc:are la non abitualità della condotta, senza confrontarsi con il lineare ed esauriente apparato argomenta- tivo.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 6 ottobre 2022, con cui Cuz- zupé Lorenzo era stato condannato alla pena chi mesi sette di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Assenza di motivazione, in quanto la Corte territoriale ha richiamato inte- gralmente le argomentazioni del Giudice di primo grado. 2.2. Violazione di legge per omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. In relazione al primo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, la difesa si limita a dedurre un difetto motivazionale e l'omessa risposta alle censure prospettate con l'atto di appello, senza articolare tale doglianza in termini sufficientemente dettagliati e senza formulare riferimenti alla fattispecie concreta posta all'esame dell'organo giudicante. Peraltro, anche l'atto di appello era generico relativamente a tali motivi di impugnazione. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indic:are precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle mo- dalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinse- cazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contra- sto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ri- corso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della con- dotta, il tasso alcolemico riscontrato superiore al triplo della soglia di rilevanza pe- nale, l'elevata velocità, la guida in ora notturna e il mancato tempestivo fermo all'alt intimato dalle forze dell'ordine. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente si limita a sminuire la gravità del fatto e a rimarc:are la non abitualità della condotta, senza confrontarsi con il lineare ed esauriente apparato argomenta- tivo. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammen
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