CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile e che siano rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva condannato gli imputati per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per vari reati fine in materia di stupefacenti, di armi e contro l'incolumità pubblica, ha riconosciuto, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], la continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza del 24/10/2019 del Tribunale di Roma, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. Dalle conformi sentenze di merito emerge che, sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di servizi di osservazione e controllo, di riprese video, di arresti e perquisizioni nonché di prove testimoniali/ è stata ricostruita l'operatività di una associazione dedita al narcotraffico operante dal 2017 al febbraio 2021 capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito sintetizzati. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto due motivi comuni, attinenti, il primo, alla competenza per territorio e, il secondo, all'esistenza dell'associazione di cui al capo A. 3.1. E' stato, in primo luogo dedotto, il vizio di Violazione di legge in relazione agli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen. Gli imputati sono. stati tratti a giudizio con decreto di giudizio immediato cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Roma in data 19/04/2022; la competenza territoriale si era radicata a Roma ai sensi degli artt. 51, comma 3- bis e 328, comma 1- bis, cod. proc. pen. poiché si procedeva, tra gli altri, per il reato di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309/1990. Parte degli imputati ha definito la propria posizione con rito abbreviato, con conseguente stralcio e trasmissione al GUP presso il Tribunale di Roma. Gli odierni ricorrenti, invece, hanno optato per il rito ordinario.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi al Tribunale di Roma, i ricorrenti hanno tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Velletri. Il Tribunale di Roma ha respinto l'eccezione, ritenendo che fosse più grave il delitto associativo di cui al capo B, non oggetto del presente giudizio, perché circostanziato da più aggravanti, e rilevando che lo stralcio delle posizioni dei compiutati di esso accusati - che hanno, appunto, optato per il rito abbreviato- non potesse incidere sulla competenza territoriale, stante il principio di perpetuatio jurisdictionis. La Corte di appello di Roma, cui l'eccezione è stata reiterata, l'ha respinta, rilevando che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la competenza territoriale spetta al Tribunale presso cui ha sede il pubblico ministero distrettuale. Con il ricorso si rileva che l'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. trasferisce unicamente le funzioni dal Giudice per le indagini preliminari territoriale al Giudice per le indagini preliminari distrettuale, ma non incide sulla competenza nella fase dibattimentale, per cui è errata la motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza di appello. Quanto, invece, alla motivazione dell'ordinanza adottata dal Tribunale di Roma, si deduce: a) che erroneamente è stata ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Roma per il delitto di cui al capo B, poiché nessuna valutazione sul punto è stata compiuta; b) che, anche se si volesse ipotizzare che la competenza territoriale per il delitto sub B vada individuata in Roma, non sarebbe possibile applicare il principio di perpetuatio jurisdictionis. Infatti, lo stralcio disposto per tutti gli imputati che rispondono del delitto sub B è avvenuto prima del termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (ossia del termine entro cui eccepire l'incompetenza per territorio), non essendo stata celebrata l'udienza preliminare a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato. 3.2. E' stato, in secondo luogo, dedotto il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, 192, 195 cod. pen., in riferimento alla sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A. Non risulterebbe dimostrata l'esistenza del sodalizio tra la fine del 2017 e il 2021: nel 2017 è stato arrestato [OSCURATO:PERSONA]; il nucleo originario ipotizzato dall'accusa si sarebbe, così, dissolto, tanto che i fatti oggetto del procedimento si collocano nell'anno 2019, senza che sia contestato alcun episodio riferibile agli anni 2017-2018. Sul punto la Corte di appello si è limitata a rilevare, in modo del tutto apodittico, che l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe interrotto l'attività del sodalizio, senza però individuare chi avrebbe preso il suo posto, con quali modalità operative, e in quale forma organizzativa e programmatica sia proseguita l'attività criminosa. La Corte di appello avrebbe, poi, travisato o, comunque, interpretato erroneamente le intercettazioni e avrebbe utilizzato prove inutilizzabili, quali le dichiarazioni testimoniali del colonnello Flocker - nella parte in cui ha riportato il contenuto delle sommarie informazioni della signora Sebastiani, non acquisite al fascicolo per il dibattimento- nonché la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma n. 3087/2022, relativa al giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza, infatti, sarebbe stata acquisita al di fuori del contraddittorio delle parti, in quanto nel processo il pubblico ministero aveva prodotto unicamente il dispositivo a dimostrazione del fatto storico del suo deposito, quindi ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e non dell'art. 238-bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza non irrevocabile. Tale sentenza e la testimonianza del colonnello Flocker sarebbero indispensabili per datare l'operatività della presunta associazione al dicembre 2017. Si contesta, poi, che il negozio di compro-oro formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] fosse una base logistica dell'associazione, come erroneamente dedotto da un'unica intercettazione, del tutto generica e contrastante con altra intercettazione, nella quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] descrive il totale abbandono commerciale del negozio, circostanza /questa fdel tutto incompatibile con il suo utilizzo strutturale e continuativo da parte dell'associazione. Né risulta provata l'utilizzazione del garage di via dei Lauri 13 per il deposito di droga, in quanto, a sostegno di tale ipotesi, vi è solo una conversazione priva di riscontri e del tutto generica, così come l'utilizzo deOppartamento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il confezionamento della sostanza stupefacente. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti, inoltre, i seguenti motivi di ricorso., 4.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990, 192, 195 cod. pen. in riferimento all'appartenenza dei ricorrenti al sodalizio di cui al capo A) per difetto dei relativi presupposti. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia garantito supporto legale ai ricorrenti, circostanza, questa, smentita sia documentalmente (perché dal verbale di arresto risulta che sono stati i assistiti da un difensore d'ufficio) sia dalla conversazione riportata nel ricorso. Si deduce, infine, che il materiale rinvenuto nell'appartamento dei ricorrenti in via Ragazzi del 99 consente di ritenere che lì si perpetrava un'attività di piccolo spaccio e che, quanto al garage di via Paganico 20, si trattava di luogo non nella esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai filmati acquisiti al fascicolo per il dibattimento da cui risulta che più persone potevano accedervi liberamente. 4.2. Violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione del reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, essendo l'associazione costituita unicamente per commettere reati di lieve entità. 4.3 Violazione di legge e Aifetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di trasporto di cocaina avvenuto il 20/09/2019 (capo A5), per il quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] , nel separato procedimento, è stato assolto perché il fatto non sussiste. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti, oltre ai motivi comuni sopra riportati, i seguenti motivi di ricorso. 5.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al capo A, mancando la specifica indicazione delle condotte di consapevole partecipazione al sodalizio poste in essere dall'imputata, cui è addebitato un unico reato, contestato al capo A11, concernente la presunta detenzione, unicamente al marito [OSCURATO:PERSONA], di un'arma comune da sparo all'interno dell'abitazione condivisa. 5.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 I. n. 895/1967 e 648 cod. pen., in merito ai delitti contestati al capo A11, difettando la prova della disponibilità autonoma e consapevole dell'arma e della conoscenza della sua provenienza delittuosa. La responsabilità della ricorrente sarebbe fondata su una lettura atomistica e suggestiva delle conversazioni intercettate, che, lungi dall'avere un significato auto accusatorio, se lette nel loro complesso, sarebbero indicative di un comportamento timoroso nei confronti del compagno. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 I. n. 895/1967 e 648 cod. pen., dovendo i reati contestati al capo A11 essere qualificati come favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 cod. pen. 5.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, in difetto di qualsivoglia elemento a sostegno della presunta messa a disposizione dell'arma in favore dell'associazione e della consapevole condivisione della stessa. Rileva la difesa che, nel separato procedimento, l'aggravante è stata esclusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ossia del soggetto che, secondo la sentenza impugnata, era il reale detentore dell'arma. 5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990.5.6. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di motivare, sia sulla mancata riduzione massima di un terzo della pena a seguito del riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sia sull'applicazione degli aumenti per la continuazione. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle censure relative alla competenza e alla esistenza dell'associazione di cui al capo A, sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso. 6.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in ordine alla partecipazione del ricorrente a tale associazione, essendo stato, peraltro, assolto dall'unico reato in materia di stupefacente attribuitogli (capo A8). In particolare, non sarebbe stato individuato alcun contributo concreto del ricorrente alla attività della organizzazione e alla realizzazione del programma criminoso, non potendo la sua partecipazione essere dedotta da alcuni presunti episodi di consegna di stupefacente emergenti dai dialoghi captati, dal contenuto tutt'altro che univoco, aventi comunque modesta rilevanza. Del resto, si rileva, la stessa Corte di appello ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo A8 per l'incertezza della sua identificazione, affermando espressamente che il nome "[OSCURATO:PERSONA]" non è sufficiente a tale fine; questa valutazione inciderebbe direttamente sull'utilizzabilità delle restanti intercettazioni, in quanto le priva di qualsivoglia valore dimostrativo certo in ordine alla responsabilità del ricorrente. Si deduce, poi, che una serie di captazioni hanno un contenuto non univoco (quali quella del 06/03/ 2019 o quella del 20/09/2019) e si evidenzia che, in una conversazione intercettata, [OSCURATO:PERSONA] e un altro interlocutore affermano espressamente che [OSCURATO:PERSONA] «spaccia così», intendendo che si trattava di un soggetto operante in maniera autonoma, fuori da dinamiche associative. 6.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'associazione armata. 6.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 6.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 65, 133 e 81 cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di motivare sia sul riconoscimento della sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti sia sulle ragioni della loro applicazione non nella massima estensione. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo di ricorso per difetto di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima di un terzo della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena della reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno preliminarmente esaminati i motivi comuni. 2. Il motivo relativo alla competenza territoriale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fè infondato. 2.1. I reati associativi di cui ai capi A e B, secondo la conforme valutazione dei giudici di merito, sono legati da vincolo di connessione e tale presupposto non è contestato dai ricorrenti. Le Sezioni unite hanno da tempo affermato, sulla scia di plurime pronunce della Corte costituzionale, che anche quello basato sulla connessione è un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall'art. 12 cod. proc. pen., non subordinato alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado (in tal senso anche Corte cost., ord. n. 247 del 1998) e hanno sottolineato come tale connotato sia intrinsecamente finalizzato a escludere ogni discrezionalità nell'individuazione del giudice cui è demandata la cognizione e a dare in tal modo attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge (Sez. U, n. 27343 del 28/2/2013, Taricco, Rv. 255345). In motivazione hanno precisato che «nell'attuale codice di procedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per così dire fluttuante, cosicché il thema decidendum del processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio. Ora se è vero che i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio». Con una successiva pronuncia (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, PG in proc. Sacco, Rv. 277304 - 02)frelativa a profili di connessione tra reati di "attribuzione" collegiale e reati di "attribuzione" monocratica, le Sezioni unite hanno precisato che il momento in cui va valutata l'esistenza della connessione non è quello dell'esercizio della azione penale ma quello del rinvio a giudizio.Secondo tale pronuncia, a tale conclusione non osta il principio della perpetuatio iurisdictionis, la cui finalità «è essenzialmente quella di evitare che la competenza, una volta stabilizzata perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato, possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio, garantendo anche al giudice di poter adeguare la qualificazione giuridica del fatto senza privarsi della competenza. Al contempo, la perpetuati° iurisdictionis assicura il rispetto dei principi di certezza ed economia processuale, ed è funzionale all'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall'art. 111, terzo comma, Cost. Proprio in considerazione della funzione della perpetuati° iurisdictionis, si comprende la ragione per cui il suo ambito operativo si collochi dopo il passaggio alla fase del giudizio, allorché si rende necessario garantire quella "stabilità" di competenza che, invece, non è funzionale nel corso delle indagini preliminari». 2.2. Nel caso di specie il rinvio a giudizio è stato disposto con decreto di giudizio immediato cautelare sia per il capo A che per capo B. Correttamente, dunque, il Tribunale, innanzi a cui l'eccezione di incompetenza è stata proposta come questione preliminare, l'ha respinta, ritenendo che i reati contestati fossero connessi e che, quindi, la competenza andasse determinata, tenuto conto della connessione, avendo riguardo al reato più grave (art. 16 cod. proc. pen.), ossia il reato di cui al capo B. Infatti, per quanto sopra detto, con il rinvio a giudizio è stata radicata definitivamente la competenza, risultando irrilevanti le successive evenienze processuali, quali, appunto, la separazione della posizione dei coimputati accusati dei reati che avevano determinato anche per gli altri coimputati la competenza per connessione (Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi e altri, Rv. 269662 - 01). 2.3. La difesa contesta che per il reato di cui al capo B fosse competente il Tribunale di Roma. Tuttavia, poiché la questione della competenza si fonda su un fatto processuale che deve essere oggetto di prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.), è onere della parte allegare gli elementi dai quali desumere l'insussistenza della competenza sicché, in mancanza di idonea allegazione in tal senso, la censura risulta del tutto generica. 2.4. La Corte di appello, invece, ha errato nel respingere l'eccezione ritenendo che, per i reati di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., sia competente, in fase dibattimentale, il Tribunale distrettuale, ossia il Tribunale ove ha sede il pubblico ministero procedente ex art. 51 citato. Infatti, nei procedimenti per reati previsti dall'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e dal giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, mentre la competenza territoriale infradistrettuale riacquista rilievo nella fase del dibattimento. Non vi è, però, interesse a far valere tale vizio, in quanto dall'eventuale accoglimento della censura non deriverebbe alcuna conseguenza favorevole ai ricorrenti, essendo la competenza correttamente radicata a Roma, per le ragioni esposte dai giudici di primo grado e sopra esaminate. 3. Le censure relative all'esistenza dell'associazione di cui al capo A sono inammissibili. 3.1. Preliminarmente, va evidenziato che ricorre nel caso di specie una c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ancora, è opportuno ribadire che non rientra tra i poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Va, infine, precisato che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). 3.2. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt.110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nella struttura organizzativa, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (ex multis, Sez.4, n. 27517 del 23/4/2024, Deda, Rv. 286738).Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (in questo senso, tra le molte, Sez.4, n.44183 del 2/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01). La sentenza impugnata, anche mediante rinvio alla sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando che, grazie ai servizi di appostamento e controllo, posti in essere anche per mezzo di telecamere, e alle attività di intercettazione telefonica e ambientale, che hanno permesso di captare dialoghi in cui viene utilizzato un linguaggio esplicito e non criptico, è stato possibile ricostruire l'esistenza di una struttura associativa stabile, a capo della quale vi era [OSCURATO:PERSONA]. L'associazione si contendeva il controllo del mercato della droga a Velletri con altra facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a questa lotta è da ricondurre l'attentato incendiario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B9), nonché l'agguato da cui lo stesso è riuscito a sfuggire (pag. 128 sentenza di primo grado). L'organizzazione era stabile e i ruoli dei partecipi erano definiti. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la prova dell'esistenza dell'associazione è stata fondata, come chiaramente emerge dalla sentenza di primo grado, non sulla sentenza n. 3087/2022 emessa dal GIP di Roma all'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati, ma sull'attività di intercettazione, sui servizi di o.p.c. e sugli arresti dei sodali. Così, l'operatività dell'associazione già nel 2017, allorquando vi era stato un l approvvigionamento di droga dall'Olanda, è stata provata sia dall'avvenuto arresto in flagranza del sodale [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Germania il 03/12/2017, sia dalle plurime intercettazioni nelle quali si fa esplicito riferimento a detto arresto, e non dalle dichiarazioni del teste Flocker né dalla sentenza sopra indicata. 10 [OSCURATO:PERSONA] l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'organizzazione si è fatta carico delle spese per la sua difesa e per il mantenimento dei familiari. Nonostante l'arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA] il sodalizio, come emerge dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado (pag. 46-48), ha continuato ad operare e si è riorganizzato attraverso nuovi corrieri, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno provveduto all'approvvigionamento di stupefacente. Anzi, la struttura operativa era così collaudata e stabile che ha continuato la propria attività, per un certo periodo, anche dopo l'arresto del capo, essendo stata retta dalla moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo disponeva di mezzi materiali, quali auto utilizzate per il trasporto della droga e armi, nonché di basi logistiche, quali il negozio di compro-oro, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], dove [OSCURATO:PERSONA] riceveva i possibili acquirenti oltre che i sodali e che costituiva un'attività di copertura. Lo stupefacente, invece, era custodito nel garage di via Paganico 20 a Velletri, mentre, dalla perquisizione domiciliare operata in occasione del loro arresto, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si avvalevano anche, per il confezionamento della sostanza stupefacente da loro commercializzata, dell'appartamento sito a Velletri in via dei Ragazzi del '99. Nello stesso periodo era anche utilizzato per il deposito di droga il garage di [OSCURATO:PERSONA], sito in Velletri via dei Lauri, per lo stoccaggio della droga (conversazioni riportate a pagg. 80-81 sentenza di primo grado). Sono del tutto inammissibili le censure con cui si contesta, sotto vari profili, la ricostruzione operata dai giudici di merito e sopra riportata, poché si risolvono in una diversa interpretazione dei dialoghi captati, la cui valutazione, come sopra detto, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, e il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, che non ricorre nel caso di specie, in cui le conversazioni sono chiarissime perché i ricorrenti, per lo più, utilizzavano telefoni criptati. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla competenza territoriale, è infondato, per i motivi sopra specificati, mentre il secondo è inammissibile nella parte relativa all'esistenza dell'associazione di cui al capo A. 4.2. Quanto al ruolo dei ricorrenti, come sopra evidenziato, dalla sentenza impugnata emerge che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio si è attivato per organizzare un altro canale di approvvigionamento, rappresentato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno provveduto a trasportare stupefacente il 17/03/2019, il 20/09/2019 (capo A5) nonché nell'ottobre del 2019, quando sono stati arrestati e trovati in possesso di circa 200 grammi di cocaina. Il loro stabile ruolo nel sodalizio è confermato dalla circostanza che, il giorno successivo al loro arresto, [OSCURATO:PERSONA], parlando al telefono con la moglie, si è detto preoccupato per le ripercussioni negative derivanti dall'arresto e si è attivato per garantire ai coniugi assistenza legale. Altre conversazioni, valutate nelle sentenze di merito, hanno documentato la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA], anche alle operazioni di conteggio del denaro provento delle attività illecite del gruppo (cfr. pag. 114 della sentenza di primo grado), nonché i contributi offerti dai ricorrenti alla raccolta del denaro per il detenuto [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 117 della sentenza di primo grado) e allo stoccaggio dello stupefacente, sia presso la propria abitazione (il provvedimento impugnato espone a pag. 10 i risultati delle attività di perquisizione effettuate al momento dell'arresto dei ricorrenti), sia presso altri luoghi e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 54 della sentenza di primo grado). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, oltre a svolgere l'attività di corrieri, i due coniugi vendevano lo stupefacente per conto del sodalizio: le immagini riprese dalla telecamera installata nei pressi del garage di via Paganico 20, luogo di stoccaggio dello stupefacente, hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni sia stato in quel luogo e ne sia uscito portando con sé involucri "contenenti verosimilmente droga di volta in volta prelevata per la cessione a terzi". Del resto, in sede di perquisizione presso il garage della coppia, oltre a strumenti e materiali da confezionamento della droga, è stata rinvenuta una nota relativa alla contabilità delle cessioni al dettaglio che gli stessi erano impegnati a svolgere per conto dell'associazione. Questa ricostruzione, logica e aderente alle emergenze istruttorie, non è efficacemente contestata con il ricorso, che sul punto è infondato. 4.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 74, comma 6 I d.P.R. 309/1990,,è infondato. In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, PG in proc. Degli Angioli, Rv. 278098). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando come l'associazione abbia movimentato ingenti quantitativi di stupefacente: [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in Germania durante il trasporto di undici chili di cocaina; [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di 600 grammi di cocaina; il reato di cui al capo A5 ha ad oggetto il trasporto di un quantitativo non modico di sostanza stupefacente. 4.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fondato la responsabilità degli imputati per il trasporto di sostanza stupefacente di cui al capo A5 sui dialoghi, dal tenore non equivoco, intercettati durante il viaggio in auto dei due fino alle Marche, dove hanno incontrato un uomo che ha loro consegnato delle confezioni riposte nel bagagliaio. Durante il viaggio [OSCURATO:PERSONA] ha contato il denaro; appena arrivato a Velletri si è recato Úgarage di via Paganico 20 depositando una busta. Nella conversazione del giorno successivo, parlando con un uomo in auto, si è lamentato che in una delle due confezioni ritirate mancassero 46 grammi e ha concluso che, fortunatamente, della mancanza si era accorto [OSCURATO:PERSONA], presente quando i pacchi sono stati aperti. A fronte di questo quadro probatorio, la difesa si è limitata a contestare, in modo del tutto generico, l'interpretazione di tale ultimo dialogo, invero univoco, senza, però, fornire alcuna spiegazione alternativa logicamente plausibile, tenuto conto del contesto. Anche il riferimento all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per tale reato è del tutto generico e aspecifico. La piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare all'attività di corriere del marito è stata desunta ,dalla sentenza impugnata dalle conversazioni con cui ha reso edotto il marito delle istruzioni impartite da [OSCURATO:PERSONA] e, poi, ha informato quest'ultimo sull'andamento del viaggio, utilizzando un telefono criptato. 4.5. In conclusione, ricorso, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 5.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, è infondato per i motivi sopra espostilcui si fa rinvio. 5.2. Il secondo motivo, nella parte relativa alla esistenza dell'associazione, è inammissibile per i motivi sopra esposti. 5.3. Non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno le censure relative alla partecipazione della ricorrente al sodalizio. La sentenza impugnata ha desunto il ruolo di partecipe della ricorrente dai seguenti elementi: a) la commissione del reato di cui al capo Al1 ; b) le conversazioni captate all'interno del negozio di compro-oro a lei intestato, da cui emerge che lo stesso era utilizzato come base per l'attività di narcotraffico (pagg. 76 e ss. della sentenza di primo grado), tanto che la ricorrente, il 12/02/2020, giorno dell'arresto in flagranza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], per precauzione e temendo una perquisizione, si è adoperata per trasportare il rilevante quantitativo di stupefacente presente in negozio presso tale Kozeta (conversazione riportata a pag. 61 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata espressamente affermava trattarsi di una attività di copertura («bisogna sempre avere una attività per essere impegnato, perché serve per molte cose ... anche a me fermano spesso, la prima cosa che mi chiedono è sempre che lavoro fai, mi ha fermato un finanziere mi ha chiesto che lavoro fai, gli ho detto ho una gioielleria...» pag. 15 sentenza impugnata). Sempre appartenente alla ricorrente era poi il garage ubicato in via Lauri 13 a Velletri, altro luogo utilizzato dai sodali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], per la custodia dello stupefacente di volta in volta acquistato (cfr. pag. 80 della sentenza di primo grado); c) la circostanza che sia stata coinvolta dal marito [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni relative agli aiuti economici garantiti dai sodali a [OSCURATO:PERSONA] durante la sua detenzione per l'arresto subito nel 2017, sia con riferimento all'assistenza legale, sia per le spese dell'asilo del figlio del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 50 della sentenza di primo grado); d) la circostanza che, dopo la fuga di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'attentato da questi subito, la ricorrente abbia contattato un tale Marco per dirgli che avrebbe dovuto consegnare a lei il denaro provento dell'attività di spaccio (cfr. pag. 69 della sentenza di primo grado); e) la detenzione di armi per l'associazione. Sono state, poi, valorizzate alcune conversazioni nelle quali il traffico di sostanze stupefacenti è stato gestito in prima persona dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio di compro oro. Tale ricostruzione non è intaccata dal ricorso, che si limita a contestare l'interpretazione dei dialoghi captati (in merito all'aiuto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] dopo il loro arresto, in merito all'attività nel negozio di compro-oro, in merito, infine, all'attività svolta dalla ricorrente dopo l'arresto del marito) e a proporre una, inammissibile, diversa lettura dei fatti, basata su una diversa valutazione delle prove assunte. 5.4. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen., contestato al capo A11, è inammissibile perché non dedotto in appello e proposto per la prima volta in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Il medesimo motivo, nella parte relativa al reato di cui agli artt. 2 e 7 della I. n. 895/1967, contestato al medesimo capo, è meramente reiterativo di identica censura proposta in sede di appello e respinta con motivazione logica, adeguata, pertinente rispetto alle deduzioni difensive e, quindi, non censurabile in sede di legittimità. La detenzione consapevole e volontaria da parte della ricorrente dell'arma comune da sparo ricettata e custodita in una autovettura è stata desunta dal contenuto di univoche conversazioni, riportate nelle motivazioni delle sentenze di merito, che hanno ricostruito il tentativo della ricorrente di non far rinvenire l'arma ai Carabinieri nel corso di una prima perquisizione, l'intenzione di metterla al sicuro portando via l'autovettura nella quale era nascosta e, infine, la preoccupazione da lei manifestata nel momento in cui era dovuta allontanarsi dalle Marche senza portarla con sé. 5.5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa qualificazione delle condotte di cui al capo n. All come favoreggiamento, è infondato. Secondo la difesa dall'istruttoria è emerso che la pistola era stata materialmente detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e che, dopo il suo arresto, la ricorrente si era limitata a custodirla per un periodo circoscritto in un contesto emergenziale senza alcuna prova di un uso personale o di una stabile disponibilità funzionale. Sul punto va premesso che, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259479-01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che la detenzione di arma comune da sparo ben può concretarsi nel potere di fatto anche mediato sull'arma, con la coscienza di tenerla contra legem per un tempo apprezzabile ed al di fuori della vigilanza di chi abbia su di essa un potere maggiore, come è accaduto nel caso di specie. Ebbene, dalle conversazioni dal contenuto inequivoco intercettate emerge che l'auto in cui era custodita l'arma era nella disponibilità della ricorrente, che ne deteneva le chiavi, mentre la sua piena consapevolezza della provenienza delittuosa e della detenzione abusiva dell'arma e delle munizioni è stata correttamente desunta dalla condotta volta a sviare i controlli degli operanti e dalla certezza che le modalità dell'occultamento fossero idonee a evitare il ritrovamento. L'accertato concorso nella ricettazione e nella detenzione abusiva dell'arma esclude che la condotta della ricorrente possa essere qualificata come favoreggiamento. 5.-6. Il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, D.PR. n. 309/1990, è infondato. In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, comma 5, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714). È necessaria, però, la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408). Affinché, poi, tale circostanza possa essere riconosciuta in capo al singolo partecipe del sodalizio, è altresì necessario che sussista un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale specifico aspetto, secondo quanto richiede l'art., 59, comma 2, cod. pen., occorrendo, pertanto, quanto meno una prevedibilità concreta, da parte di costui, della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo sussistente l'aggravante alla luce del rinvenimento di tre armi comuni da sparo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 120 e ss. sentenza primo grado, richiamata da quella di secondo grado). Inoltre, emerge dalla sentenza impugnata che, dalle chiare conversazioni intercettate, si desume che, nei giorni precedenti al suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso con la ricorrente il proposito di attuare un attentato nei confronti del rivale [OSCURATO:PERSONA], e che era stata proprio la donna a fare ripetuti riferimenti all'opportunità di utilizzare le armi a disposizione. Sulla base di tali elementi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto provata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dell'aggravante. Del tutto generico è il riferimento, contenuto nel ricorso, all'assoluzione, nel separato procdimento, di [OSCURATO:PERSONA] per tale reato. 6-7. Il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione della fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990/è infondato per i motivi sopra esposti/cui si fa rinvio. §78. Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso. La Corte, con motivazione logica e immune da vizi e, quindi, non censurabile in questa sede, ha evidenziato che la ricorrente ha garantito un supporto incondizionato all'attività illecita del marito e che è stata animata da un dolo intenzionale particolarmente intenso, in relazione al reato di detenzione illecita dell'arma comune da sparo ricettata, dati questi che hanno condotto anche a una valutazione di congruità dei due aumenti di quattro mesi per la riconosciuta continuazione tra i reati oggetto di condanna. Quanto al profilo circostanziale, ha rilevato che la gravità della condotta di partecipazione della ricorrente all'associazione, sopra descritta, giustifica la riduzione di pena per effetto delle attenuanti generiche non nella massima estensione. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. í.1. Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, è infondato per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio. Il secondo motivo, nella parte relativa alla esistenza dell'associazione, è inammissibile per i motivi sopra esposti. lí.2. Il medesimo motivo, nella parte relativa alla partecipazione all'associazione del ricorrente è inammissibile, in quanto con esso si contesta / l'interpretazione dei dialoghi captati, proponendone una diversa lettura. L'assoluzione dal presunto acquisto di stupefacente dal fratello [OSCURATO:PERSONA] per l'incertezza in ordine all'identificazione del soggetto cui quest'ultimo faceva / riferimento, parlando con terzi (capo A8), non è assolutamente incompatibile con il riconoscimento della sua condotta partecipativa, che è stata dalla Corte di appello ricostruita sulla base: a) dell'univoco contenuto dei dialoghi captati con l'apparecchio a lui in uso (e, dunque, senza margini di incertezza sulla corretta identificazione), dialoghi da cui emerge che gestiva in prima persona il traffico di stupefacenti seguendo le direttive del fratello, capo dell'associazione; b) dal possesso di 600 grammi di cocaina e di un'arma comune da sparo in occasione del suo arresto; c) dal dialogo in cui [OSCURATO:PERSONA] parla dell'attività di gestione del traffico illecito svolta dal ricorrente in seno al gruppo criminale (pag. 19 sentenza impugnata); d) dalla preoccupazione manifestata da [OSCURATO:PERSONA] al marito per l'incolumità del ricorrente, nel contesto della contesa con il gruppo rivale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; e) dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si è organizzata, dopo l'arresto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], per andare a ripulire la casa di via Sant'Eurosia da quanto vi era di compromettente sia per [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 107-111 sentenza primo grado.). ‘.3. Il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, e il quarto motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990, sono infondati per i motivi già esposti, cui si fa rinvio. Q.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Le attenuanti generiche sono state applicate solo per adeguare la pena alla gravità del fatto e con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, mentre, con motivazione adeguata e immune da censure, è stata esclusa la prevalenza alla luce del pericolo connesso alla disponibilità di armi e riei palesati proposti ritorsivi nei confronti dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 93 sentenza di primo grado).Del tutto incomprensibile, poi, è la doglianza relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, in quanto se, come nel caso di specie, fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti vi è equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha confermato la valutazione del giudice di primo grado, evidenziando che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere applicate nella massima estensione alla luce della particolare gravità e offensività in concreto del reato di cui all'art. 424 cod. pen. (incendio alla casa e di tre autovetture di [OSCURATO:PERSONA]), stante la pervasività del fuoco appiccato, amplificato dall'uso di benzina, e l'elevato rischio per l'incolumità pubblica che ne è derivato, e dell'intensità del dolo, preceduto da una minuziosa preparazione e, infine, dal movente (lotta tra bande criminali). Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, va rilevato che, anche dopo la riforma introdotta con d. Igs. n. 150 /2022, è riconosciuto al giudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. L'art. 58 della I. n. 689/1981 prevede, infatti, al comma 1, che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, respingendo la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, oltre che per 'IQ,. precedenti penali, per la prevalente valutazione negativa in ordine alla capacità del ricorrente di attenersi alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva, desunta dalle modalità del reato commesso, in adesione alla deliberazione del mandante in un contesto di elevato spessore criminale. Tale motivazione, logica e immune a vizi, non è intaccata dalle censure dedotte con il ricorso,.3-1. In conclusione il r