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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33691/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17213-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6217/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 15/12/2020; / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava con distinti ricorsi avvisi di accertamento per IRPEF e Iva relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016 a seguito di verifica fiscale su documentazione bancaria; la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibili alcuni dei ricorsi per violazione dei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'esibizione del processo verbale di contestazione senza data e la contestuale esibizione di copia di raccomandata con avviso di ricevimento da cui si evince con chiarezza la spedizione dei ricorsi avvenuta in data 30 giugno 2018 cosicché i ricorsi sono ammissibili.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso della parte contribuente nonostante fosse tardivo.

Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato.

Ric. 2021 n. 17213 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- A() t Nella specie infatti, poiché ad essere stati impugnati davanti alla [OSCURATO:PERSONA] sono degli avvisi accertamento e non i processi verbali di contestazione, che logicamente e temporalmente li hanno preceduti, non assume rilevanza la circostanza che i suddetti processi verbali di contestazione fossero senza data e quindi il termine a partire dal quale occorre calcolare il termine a quo entro il quale proporre ricorso è appunto quello in cui tal avvisi di accertamento sono stati notificati alla parte contribuente, che secondo la ricostruzione del ricorrente è il 3 maggio 2008.

Per quanto poi riguarda il termine ad quem, la [OSCURATO:PERSONA] indica quale termine in cui è stato spedito quello del 30 giugno 2018 facendo riferimento alla data di spedizione indicata nell'avviso di ricevimento.

Tuttavia, a seguito della visione di tale avviso, contenuto nel ricorso dell'Agenzia delle entrate nel rispetto del principio di autosufficienza, si osserva che la data del 30 giugno 2018 è scritta manualmente e secondo questa Corte: nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non Ric. 2021 n. 17213 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass. n. 13452 del 2017; Cass. n. 24726 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio in quanto in caso di mera scritturazione manuale l'avviso di ricevimento non è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17213-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6217/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 15/12/2020; / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava con distinti ricorsi avvisi di accertamento per IRPEF e Iva relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016 a seguito di verifica fiscale su documentazione bancaria; la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibili alcuni dei ricorsi per violazione dei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'esibizione del processo verbale di contestazione senza data e la contestuale esibizione di copia di raccomandata con avviso di ricevimento da cui si evince con chiarezza la spedizione dei ricorsi avvenuta in data 30 giugno 2018 cosicché i ricorsi sono ammissibili. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso della parte contribuente nonostante fosse tardivo. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di impugnazione sia fondato. Ric. 2021 n. 17213 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- A() t Nella specie infatti, poiché ad essere stati impugnati davanti alla [OSCURATO:PERSONA] sono degli avvisi accertamento e non i processi verbali di contestazione, che logicamente e temporalmente li hanno preceduti, non assume rilevanza la circostanza che i suddetti processi verbali di contestazione fossero senza data e quindi il termine a partire dal quale occorre calcolare il termine a quo entro il quale proporre ricorso è appunto quello in cui tal avvisi di accertamento sono stati notificati alla parte contribuente, che secondo la ricostruzione del ricorrente è il 3 maggio 2008. Per quanto poi riguarda il termine ad quem, la [OSCURATO:PERSONA] indica quale termine in cui è stato spedito quello del 30 giugno 2018 facendo riferimento alla data di spedizione indicata nell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito della visione di tale avviso, contenuto nel ricorso dell'Agenzia delle entrate nel rispetto del principio di autosufficienza, si osserva che la data del 30 giugno 2018 è scritta manualmente e secondo questa Corte: nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non Ric. 2021 n. 17213 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass. n. 13452 del 2017; Cass. n. 24726 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio in quanto in caso di mera scritturazione manuale l'avviso di ricevimento non è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi
Sentenza Cassazione n. 33691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris