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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07611/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa F. Ceroni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. e al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 12, co. 5, 22, co. 12 e 12-bis lett. c) d.lgs. n. 286/1998, disponendo altresì la confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. o in subordine la confisca per equivalente dei beni o somme di denaro per pari valore.

2. Con atto unitario a firma di comune difensore gli imputati hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

Con un primo motivo lamentano che il giudice di merito non abbia motivato in merito alla responsabilità degli imputati; in particolare la censura si indirizza alla insufficienza, al riguardo, dell'evocazione di una 'gestione di fatto' della ditta di [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo censurano la statuizione relativo alla confisca osservando che in sede di formulazione dell'istanza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria non è stata oggetto di accordo tra le parti.

3. Con motivi aggiunti si assume che il giudice ha determinato l'ammontare del profitto senza sottrarre dall'importo del risparmio di spesa, corrispondente alla somma non esborsa per il costo del lavoro, le somme versate ai lavoratori a titolo retributivo, come invece avrebbe dovuto fare alla luce del concetto di profitto emergente dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo non è consentito.

L'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Come è stato opportunamente precisato, la modifica della disposizione recata dalla legge n. 103/2017 non ha inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art.444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.

Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come hanno precisato le Sezioni Unite, nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta; ciò non significa che l'applicazione della misura possa avvenire solo in quanto prevista dall'accordo.

Infatti, l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della «pena irrogata».

Se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, in motivazione).

Ne consegue la legittimità della disposizione concernente la misura di sicurezza.

3. Con il motivo aggiunto si è introdotto un diverso tema, che lo rende di per sé inammissibile in quanto tardivo.

Infatti, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666).

In ogni caso, poiché esso si coordina a motivo inammissibile, non potrebbe valere a superare il dato della non regolare instaurazione del rapporto processuale.

Principio espresso da questa Corte, infatti, è che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa F. Ceroni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. e al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 12, co. 5, 22, co. 12 e 12-bis lett. c) d.lgs. n. 286/1998, disponendo altresì la confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. o in subordine la confisca per equivalente dei beni o somme di denaro per pari valore. 2. Con atto unitario a firma di comune difensore gli imputati hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Con un primo motivo lamentano che il giudice di merito non abbia motivato in merito alla responsabilità degli imputati; in particolare la censura si indirizza alla insufficienza, al riguardo, dell'evocazione di una 'gestione di fatto' della ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo censurano la statuizione relativo alla confisca osservando che in sede di formulazione dell'istanza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria non è stata oggetto di accordo tra le parti. 3. Con motivi aggiunti si assume che il giudice ha determinato l'ammontare del profitto senza sottrarre dall'importo del risparmio di spesa, corrispondente alla somma non esborsa per il costo del lavoro, le somme versate ai lavoratori a titolo retributivo, come invece avrebbe dovuto fare alla luce del concetto di profitto emergente dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo non è consentito. L'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato, la modifica della disposizione recata dalla legge n. 103/2017 non ha inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art.444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come hanno precisato le Sezioni Unite, nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta; ciò non significa che l'applicazione della misura possa avvenire solo in quanto prevista dall'accordo. Infatti, l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della «pena irrogata». Se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, in motivazione). Ne consegue la legittimità della disposizione concernente la misura di sicurezza. 3. Con il motivo aggiunto si è introdotto un diverso tema, che lo rende di per sé inammissibile in quanto tardivo. Infatti, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666). In ogni caso, poiché esso si coordina a motivo inammissibile, non potrebbe valere a superare il dato della non regolare instaurazione del rapporto processuale. Principio espresso da questa Corte, infatti, è che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 07611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris