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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 33537/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SASSARInel procedimento nei riguardi diPolverino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari haaccolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassaridel 31 luglio 2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., iltrattenimento di una missiva in entrata sul rilievo che autore fosse personadiversa dal mittente e in ragione della presenza nel testo di riferimenti criptici edi non agevole comprensione.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] delloStato di Cagliari, per conto della Ministero della Giustizia, del Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] e della Casa circondariale di Sassari,articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione degli artt. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), e 18-ter, commi 4 e 5, Ord. pen., nonché assenzadella motivazione e omesso esame di fatti decisivi.Si duole che il Tribunale abbia svalutato la riconducibilità dello scritto apersona diversa dal mittente e i suoi contenuti ambigui, evidenziati nellarelazione della polizia penitenziaria, suscettibili di celare comunicazionifraudolente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sullacorrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertàpersonale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo delcontenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti ditrattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essereadottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione deireati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto.L’articolo 41-bis Ord. pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti tra ildetenuto e l’ambiente criminale di provenienza, indica la «sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza» come contenuto necessario del provvedimentoapplicativo.Le restrizioni sancite dalle disposizioni richiamate, incidendo su un dirittofondamentale della persona, possono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost.,con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previstedalla legge.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di controllosulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, ladecisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base dielementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez.1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n.51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 5, n. 32452 del22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).L’ordinanza impugnata si discosta dai dettami normativi e dalle indicazionigiurisprudenziali, atteso che sottovaluta immotivatamente la riconducibilità deifogli manoscritti all’interno del plico postale a persona diversa dal mittente(indicato in sede di reclamo quale figlio del detenuto), dato costituente in séindice di sospetto di pericolosità, e non offre alcuna argomentazione perconfutare la decisione del primo giudice in ordine al ritenuto rischio che sianoveicolati messaggi criptici, per la segnalata presenza nello scritto di terminiequivoci quali “padrino” e “famiglia”, nonché alludenti a una non meglio precisatavicenda che si sarebbe esaurita con l’arrivo in Brasile dell’autore (“adesso è tuttofinito”) e al timore di questi che una comunicazione in tempi precedenti potesse“creare problemi” allo stesso e al destinatario.3.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con rinvio al Tribunale disorveglianza di Sassari affinché espliciti adeguatamente i dati fattuali dellaritenuta assenza di situazioni di pericolo concreto per le esigenze di ordine e disicurezza in caso di inoltro al detenuto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Sassari.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SASSARInel procedimento nei riguardi diPolverino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari haaccolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassaridel 31 luglio 2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., iltrattenimento di una missiva in entrata sul rilievo che autore fosse personadiversa dal mittente e in ragione della presenza nel testo di riferimenti criptici edi non agevole comprensione.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] delloStato di Cagliari, per conto della Ministero della Giustizia, del Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] e della Casa circondariale di Sassari,articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione degli artt. 41-bis,comma 2-quater, lett. e), e 18-ter, commi 4 e 5, Ord. pen., nonché assenzadella motivazione e omesso esame di fatti decisivi.Si duole che il Tribunale abbia svalutato la riconducibilità dello scritto apersona diversa dal mittente e i suoi contenuti ambigui, evidenziati nellarelazione della polizia penitenziaria, suscettibili di celare comunicazionifraudolente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sullacorrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertàpersonale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo delcontenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti ditrattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essereadottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione deireati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto.L’articolo 41-bis Ord. pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti tra ildetenuto e l’ambiente criminale di provenienza, indica la «sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza» come contenuto necessario del provvedimentoapplicativo.Le restrizioni sancite dalle disposizioni richiamate, incidendo su un dirittofondamentale della persona, possono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost.,con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previstedalla legge.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di controllosulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, ladecisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base dielementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenutoeffettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez.1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n.51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 5, n. 32452 del22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).L’ordinanza impugnata si discosta dai dettami normativi e dalle indicazionigiurisprudenziali, atteso che sottovaluta immotivatamente la riconducibilità deifogli manoscritti all’interno del plico postale a persona diversa dal mittente(indicato in sede di reclamo quale figlio del detenuto), dato costituente in séindice di sospetto di pericolosità, e non offre alcuna argomentazione perconfutare la decisione del primo giudice in ordine al ritenuto rischio che sianoveicolati messaggi criptici, per la segnalata presenza nello scritto di terminiequivoci quali “padrino” e “famiglia”, nonché alludenti a una non meglio precisatavicenda che si sarebbe esaurita con l’arrivo in Brasile dell’autore (“adesso è tuttofinito”) e al timore di questi che una comunicazione in tempi precedenti potesse“creare problemi” allo stesso e al destinatario.3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con rinvio al Tribunale disorveglianza di Sassari affinché espliciti adeguatamente i dati fattuali dellaritenuta assenza di situazioni di pericolo concreto per le esigenze di ordine e disicurezza in caso di inoltro al detenuto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Sassari.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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