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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1991

Cassazione n. 17917/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1991 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso contesta, con il suo unico motivo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reato descritti nelle imputazioni , enfatizzandone la porzione in cui si afferma (p. 5, non numerata) che nel giudizio abbreviato il Giudice non deve dar conto delle specifiche ragioni per le quali attribuisce credibilità a un atto delle indagini preliminari (nella fattispecie il verbale di arresto), ma non si confronta con la argomentazioni che reggono la decisione, sicché risulta aspecifico e va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ptanzo , Pir1rDi Stefano [OSCURATO:PERSONA].ETRIA -5 6 2022 L CANC I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1991 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso contesta, con il suo unico motivo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reato descritti nelle imputazioni , enfatizzandone la porzione in cui si afferma (p. 5, non numerata) che nel giudizio abbreviato il Giudice non deve dar conto delle specifiche ragioni per le quali attribuisce credibilità a un atto delle indagini preliminari (nella fattispecie il verbale di arresto), ma non si confronta con la argomentazioni che reggono la decisione, sicché risulta aspecifico e va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ptanzo , Pir1rDi Stefano [OSCURATO:PERSONA].ETRIA -5 6 2022 L CANC I
Sentenza Cassazione n. 17917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris