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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:F:2009:95
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 10 luglio 2009 Causa F‑15/09

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso – Esecuzione di una sentenza – Ricevibilità» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede di ingiungere le misure di esecuzione appropriate della sentenza del Tribunale 25 novembre 2008, causa F‑50/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile.

La ricorrente sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie.

Questo principio rende irricevibili conclusioni miranti a che sia ingiunto all’istituzione di adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta. (v. punto 15) Riferimento: Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag.

II‑407, punto 150), e 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑137 e II‑433, punti 17 e 18) Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑4/08, Hambura/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 10 luglio 2009 Causa F‑15/09 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso – Esecuzione di una sentenza – Ricevibilità» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede di ingiungere le misure di esecuzione appropriate della sentenza del Tribunale 25 novembre 2008, causa F‑50/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta). Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Questo principio rende irricevibili conclusioni miranti a che sia ingiunto all’istituzione di adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta. (v. punto 15) Riferimento: Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑407, punto 150), e 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑433, punti 17 e 18) Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑4/08, Hambura/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32)
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