Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:95
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
10 luglio 2009
Causa F‑15/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso – Esecuzione di una sentenza – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede di ingiungere le misure di
esecuzione appropriate della sentenza del Tribunale 25 novembre 2008, causa F‑50/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta).
Decisione:
Il ricorso è manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91)
Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare le
prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni
alle istituzioni comunitarie. Questo principio rende irricevibili conclusioni miranti a che sia ingiunto all’istituzione di
adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta.
(v. punto 15)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑407, punto 150),
e 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑433, punti 17 e 18)
Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑4/08, Hambura/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 32)