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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 giugno 1982

Cassazione n. 42383/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/06/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dt/Lt [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e indicazione di generalità false; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen., all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la recidiva era stata regolarmente contestata nel decreto di citazione a giudizio ed è stata ritenuta operante già dal primo giudice.

La diversa prospettazione è, quindi, puramente assertiva e totalmente errata.

Per il resto, il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione.

Invero: a) l'imputato dichiarò alla Polizia dati diversi da quelli risultanti dalla scheda anagrafica redatta a suo nome.

Tanto basta per il giudizio di responsabilità, correttamente formulato dal giudicante.

A nulla rileva che le generalità dichiarate corrispondessero a quelle riportate nel documento fornito agli agenti, una volta accertato che anche il documento era falso; né il giudizio della Corte di merito è inficiato dal fatto che il giudice di prime cure abbia considerato, ai fini della revoca della misura cautelare, il certificato del casellario relativo alla data di nascita falsa, dal momento proprio l'inganno perpetrato dall'imputato ha determinato la sua scarcerazione per questi fatti; b) le attenuanti generiche sono state negate per la gravità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato, e tanto basta per ritenere assolto l'obbligo motivazionale; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] li k Il Presidente ( t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/06/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dt/Lt [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e indicazione di generalità false; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen., all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la recidiva era stata regolarmente contestata nel decreto di citazione a giudizio ed è stata ritenuta operante già dal primo giudice. La diversa prospettazione è, quindi, puramente assertiva e totalmente errata. Per il resto, il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione. Invero: a) l'imputato dichiarò alla Polizia dati diversi da quelli risultanti dalla scheda anagrafica redatta a suo nome. Tanto basta per il giudizio di responsabilità, correttamente formulato dal giudicante. A nulla rileva che le generalità dichiarate corrispondessero a quelle riportate nel documento fornito agli agenti, una volta accertato che anche il documento era falso; né il giudizio della Corte di merito è inficiato dal fatto che il giudice di prime cure abbia considerato, ai fini della revoca della misura cautelare, il certificato del casellario relativo alla data di nascita falsa, dal momento proprio l'inganno perpetrato dall'imputato ha determinato la sua scarcerazione per questi fatti; b) le attenuanti generiche sono state negate per la gravità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato, e tanto basta per ritenere assolto l'obbligo motivazionale; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] li k Il Presidente ( t
Decreto Cassazione n. 42383/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris