CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 46888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NUOROnei confronti di: IGNOTI avverso il decreto del 30/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha rigettato la richiesta di autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione avanzata in data 29 dicembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in un procedimento nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 424 e 612, secondo commaicod. pen. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, lamentando violazione degli artt. 266, comma 1, lett. f), e 271, comma 1, cod. proc. pen, sulla base di rilievi che censurano le ragioni del diniego in quanto fondate sull'erroneo presupposto secondo cui le operazioni di intercettazioni nel caso del reato di minaccia sarebbero ammesseolo nell'ipotesi della condotta commessa con il mezzo telefonico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile. 2. Invero, come rilevato nella requisitoria depositata dall'Avvocato generale, i decreti pronunciati in materia di intercettazioni dal G.i.p.., non sono impugnabili neanche quando il loro contenuto risulti "stravagante" e dunque neanche sotto il profilo dell'abnormità (Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997, Rv. 207473). Tale conclusione deriva dalla considerazione che si tratta di decreti che non hanno contenuto di sentenza, che non incidono sulla libertà personale, che non concludono il procedimento, né una sua fase decisoria, sicché rimangono esclusi, in assenza di un'apposita disposizione, dal novero dei provvedimenti in relazione ai quali il codice di rito prevede la facoltà delle parti di proporre impugnazione. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 giugno 20224 < IN" -J liere estensore