CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20198-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 52/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20198 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva respinto la proposta di variazione, da A/1 in A/2, dell'accatastamento di un appartamento, avanzata da essa Pellizzari con procedura DOCFA a seguito di progressivo scadimento della situazione dal quartiere in cui era ubicato il condominio del quale l'appartamento faceva parte e della condizione del condominio medesimo; 2.I'adita CTP di Genova accoglieva il ricorso; 3.1a CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Riconosceva fondata la proposta di variazione in ragione del fatto che, come dedotto dall'interessata, il quartiere aveva subito l'eliminazione di zone verdi e l'innalzamento della densità abitativa e viaria; nel condominio era stato aperto un albergo con conseguente pregiudizio della tranquillità e del decoro dell'insieme, il giardino era stato trasformato in parcheggio a servizio dei clienti dell'albergo, era stato eliminato il servizio di portineria, alcuni appartamenti erano stati frazionati; unità abitative "site nei pressi" erano accatastate in A/2. La CTR concludeva scrivendo che "il contribuente ha diritto a vedersi revisionato in classamento in ogni momento e ciò anche mediante il ricorso al procedimento DOCFA [e] nella fattispecie si riscontrato gli elementi per ritenere che la precedente categoria A/1 non sia confacente all'attuale situazione, risultando non più sussistenti le caratteristiche di lusso ..." 3. l'Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe; 4. la parte privata resiste con controricorso e deposita memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. 652/1939, dell'art. 1, del d.m. 701/1994 e dell'art.38, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere la CTR mancato di rilevare e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario "in quanto proposto al fine di ottenere una revisione catastale dell'immobile" attraverso la procedura di cui al d.m. 701/1994 in assenza dei presupposti (nuova costruzione o variazione edilizia) solo in presenza dei quali la procedura può essere utilizzata; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione e falsa applicazione del d.m. 2 agosto 1969 per avere la CTR affermato che l'immobile doveva essere accatastato in A/2 "risultando non più sussistenti le caratteristiche di lusso", con evidente, erronea sovrapposizione del concetto di abitazione signorile con quello diverso di abitazione di lusso ai sensi del ridetto d.m.; 3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate premettendosi che la prima -al di là della non lineare prospettazione attraverso un inconferente riferimento alla categoria della "inammissibilità" del ricorso- mira, come la seconda, a denunciare che la CTR abbia erroneamente disposto la revisione catastale in mancanza dei presupposti di legge. Sotto questo profilo neppure può dirsi che -come si sostiene in controricorso- la censura sia nuova. 3.1 La revisione del classamento può essere modificata a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e dì variazione edilizia ex DM. 701/1994 o per effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero del classamento. L'art 38, comma primo del d.P.R. 1986 nr 917 stabilisce un ulteriore strumento di rideterminazione della rendita catastale residuale rispetto a quelli precedenti prevedendo che «se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini di un diverso classamento dell'unità immobiliare..., il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori». 3.2. Nel caso in esame, la CTR ha avallato una revisione catastale mediante procedimento Docfa ex D.M. 701 /1994 malgrado che nessuno dei soli due casi in cui il procedimento può essere attivato ricorresse: né il caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui all'art 56 del DPR 1142/1949; né il caso di variazione dello stato dei beni di cui all'art 20 RDL 652/1939 (il quale impone alle persone o enti indicati nell'art.3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art 17). La CTR ha ritenuto potersi impiegare la procedura Docfa in relazione non ad un modifica nella consistenza dell'unità abitativa de qua, ma ìn relazione ad una variazione peggiorativa delle condizioni del quartiere urbano in cui l'unità è situata e a modifiche che, nel tempo, hanno riguardato l'edificio condominiale di cui l'unità fa parte. 3.3. La CTR ha male applicato la normativa che disciplina la revisione catastale. 3.4. Con riguardo all'ulteriore affermazioni della CTR, secondo cui l'unità abitativa in parola, non avrebbe più le "caratteristiche del lusso", va richiamata la precisazione fatta da questa Corte in più occasioni per cui "in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come «signorile», «civile» o «popolare» corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini «di lusso», ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali (cfr. Cass. n. 2250/2021; 23235/2014). 3.5. Né infine può darsi in questa sede di legittimità rilievo alcuno alle condizioni fattuali dell'immobile dedotte dalla contribuente in memoria ex art. 380 bis, c.p.c. 4. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; 5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso; 5. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della situazione processuale; 6. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; P.Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la controricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 3500,00, oltre spese prenotate a debito. C