CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 1/07/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con provvedimento del Tribunale di Messina del 9 aprile 2014, misura aggravata per ulteriori diciotto mesi con decreto della stessa autorità del 18 maggio 2015 e successivamente nella misura massima con decreto del 2 settembre 2020. Rilevava la Corte d'appello che la valutazione di aggravamento della pericolosità sociale del proposto discendeva dalla pronuncia di condanna alla pena. perpetua emessa nei confronti del Rao, indice di estremo allarme sociale, non rilevando la condotta tenuta dal proposto nel corso del lungo periodo di detenzione (trattandosi di elemento rilevante nel diverso eventuale giudizio di revoca della misura). 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 1, d. Igs. 159/2011 per quanto concerne l'errata valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per l'assoluta carenza di motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che anche nella fase dell'aggravamento della misura già disposta incombe sull'autorità giudiziaria l'onere di motivare in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale che, nella specie, non poteva essere desunta dalla pronuncia di condanna per fatti risalenti a decenni prima rispetto al momento in cui era stata formulata la richiesta di aggravamento. Palese l'errore manifestato nel ritenere irrilevante, invece, il dato nuovo del corretto comportamento osservato dal proposto nel corso dell'ininterrotto periodo di detenzione carceraria iniziato nell'anno 2011. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 146 bis, comma 1 e 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., 41 bis I. 354/1975. La mancata partecipazione personale del proposto - sottoposto al regime detentivo ex art. 41 bis I. 354/1975 - al giudizio di prevenzione, in applicazione del disposto dell'art.146 bis disp. att. cod. proc. pen. (che consente unicamente la partecipazione a distanza), costituiva violazione dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost. (in relazione, per quest'ultimo parametro, all'art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo); i giudici dell'appello, reiterando il giudizio già espresso dal Tribunale in primo grado, ritenevano irrilevante la questione, affermando che la valutazione sulla partecipazione personale al giudizio di prevenzione era disciplinata dall'art. 7, comma 4, d. Igs. 159/2011, così trascurando il necessario coordinamento tra quelle norme che imponeva di ritenere che l'attuale sistema impedisce la partecipazione personale del soggetto detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis I. 354/1975 a qualsiasi udienza dibattimentale, in camera di consiglio e nei procedimenti riguardanti il regime penitenziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il profilo della dedotta violazione di legge, concernente l'errata valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità, congiunta alla carenza motivazionale sul punto, non è fondato alla stregua delle coordinate della giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni e requisiti per il giudizio di aggravamento delle misure di prevenzione. In primo luogo, va rammentato che in ipotesi di aggravamento di misura di prevenzione personale, non è richiesto un rinnovato giudizio di pericolosità, in quanto essa è stata già accertata con il provvedimento che ha disposto l'applicazione della misura, essendo richiesta la valutazione dei "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità, in quanto «occorre procedere ad un "aggiornamento" di essa in funzione dell'esigenza di modificare aggravando la misura di prevenzione originariamente applicata. E' evidente che in questo caso la valutazione è più agevole rispetto all'applicazione, essendo relativa ai "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità, che dovrebbero comportare la semplificazione anche della "attualità", trattandosi di fatti nuovi, non considerati nell'applicazione della misura di prevenzione personale» (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, Caporrimo, Rv. 272866 - 01). La novità del dato, che si assume indicativo di una più accentuata pericolosità, non è limitata alla sopravvenienza cronologica di nuove condotte espressive del pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, ma è costituito da ogni altro elemento non precedentemente valutato che possieda quella capacità di attestare l'accentuazione della pericolosità sociale (v. già Sez. 1, n. 758 del 09/02/1998, Bruno, Rv. 211118 - 01, sulla rilevanza non solo di nuovi elementi sopravvenuti, ma anche dell'acquisizione di elementi non valutati in occasione del provvedimento applicativo). Per ciò che concerne, poi, il concetto di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che legittima la richiesta di aggravamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, d. Igs. 159/2011, va ricordato che «l'ordine pubblico in relazione al quale la misura può essere aggravata postula pur sempre il pericolo per la sicurezza pubblica, che risulta accresciuto dalla possibilità di eventi che vadano oltre l'attentato all'integrità fisica degli individui e minaccino l'ordinamento civile nel suo complesso» (Sez. 1, n. 4812 del 11/07/1997, Grossi, Rv. 208506 - 01); si tratta di pericolo che, pertanto, può discendere dalla commissione anche di un solo fatto di reato, purché si tratti di un episodio che si connoti per gravità in misura tale da ledere di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018, D'Agnillo, Rv. 274291 - 01). Il provvedimento della Corte territoriale ha dato conto della rilevanza, in termini di espressione di più accentuata pericolosità, del dato nuovo rappresentato dalla condanna per gravissimi delitti (plurimi omicidi commessi in contesto mafioso) per cui è stata irrogata al proposto la pena dell'ergastolo; ha altresì considerato il dato rappresentato dalla difesa, desunto dal periodo di detenzione e dall'atteggiamento mostrato dal detenuto in corso di espiazione della pena, ritenendo che esso non fosse in grado di neutralizzare la più accentuata pericolosità desunta dal nuovo dato ricordato, se non nella fase (eventuale) della revoca della misura su istanza della parte. 1.2. Il secondo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente osservato che la disposizione, sospettata di porsi in contrasto con i parametri costituzionali invocati con il ricorso, non trova applicazione nel caso in esame essendo solo richiamata dall'art. 7, comma 4, d. Igs. 159/2011, sicché la questione così come prospettata non è rilevante ai fini della decisione assunta dal Tribunale (senza dire che la condizione dell'esser detenuto fuori dalla circoscrizione di quel Tribunale, ostativa alla partecipazione personale, è considerata dalla norma indipendentemente dal regime detentivo cui è sottoposto il soggetto proposto, il che renderebbe già manifestamente infondata la questione sollevata). 2. Alle statuizioni che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric