CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinve dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria "Careggi" di Firenze, è indagato, in concorso con il rettore della locale università e con altre persone, per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, egli avrebbe promesso al rettore il cofinanziamento, da parte dell'azienda ospedaliera, di due posizioni di professore straordinario in università, una delle quali da riservare a tale [OSCURATO:PERSONA], da lui sostenuto. 1.1. Il Pubblico ministero ha avanzato nei suoi confronti richiesta di applicazione di misure cautelari personali, che il Giudice per le indagini preliminari ha respinto, non ravvisando esigenze cautelari. 1.2. Di conforme avviso è stato il Tribunale, adito dall'autorità inquirente con appello ex art. 310, cod. proc. pen., rilevando che: [OSCURATO:PERSONA] non sembrerebbe aver dato sèguito alle promesse rese, avendo predisposto la documentazione di sua competenza in termini del tutto generici; già prima della sua nomina a direttore generale erano stati stipulati dei "patti", ai quali era rimasto estraneo; egli non era portatore d'interesse per nessuno dei due aspiranti a quei posti in università; pur avendo più volte promesso la propria prestazione, ne ha più volte differito l'esecuzione; si è dissociato dalle minacce invece poste in essere dal suo predecessore, così mostrando di prendere le distanze dalla relativa linea di comportamento. Generica, infine, sarebbe la chat telefonica valorizzata dal Pubblico ministero, nella quale, dialogando con il proprio collega Marchionni (indagato per altra vicenda analoga), [OSCURATO:PERSONA] si limita a parlare della possibilità di una carriera universitaria per una loro collega. 2. Impugna tale decisione il Pubblico ministero, lamentandone un vizio di motivazione, per omessa valutazione di elementi di prova decisivi. Tali sarebbero i messaggi telefonici, testualmente riportati in ricorso, intercorsi con il "favorito" [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergerebbe che, in realtà, l'indagato ne ha veicolato il programma e si è pure attivato per il superamento delle criticità manifestatesi nel corso della procedura, assicurandogli il proprio intervento sul rettore. Di qui, secondo l'autorità ricorrente, la dimostrazione di un comportamento significativo e non occasionale del [OSCURATO:PERSONA], oltre che di un suo diretto interesse per [OSCURATO:PERSONA], che impone al Tribunale una rivalutazione del pericolo di reiterazione criminosa, considerando che l'indagato continua a ricoprire il suo ruolo apicale nell'azienda ospedaliera universitaria. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, ritenendo fondate le doglianze e, perciò, chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 4. Ha depositato memoria scritta la difesa dell'indagato, deducendo, in punto di fondatezza dell'accusa: che i patti per l'espletamento del concorso erano già stati stipulati dal predecessore dell'indagato e ad essi quest'ultimo è rimasto estraneo; che gli sms valorizzati dal Pubblico ministero ricorrente non rivelano alcun interesse per le aspirazioni di [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ivi si manifesta evasivo né risulta poi aver dato corso a quanto avrebbe potuto fare: non vi sono, infatti, riscontri nella chat tra lui ed il rettore Dei, ma soprattutto egli non ha mai avviato la relativa procedura, nell'àmbito della quale, peraltro, la normativa di settore gli attribuisce un ruolo non decisivo. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, la difesa rileva come il ricorso sia generico in punto di concretezza ed attualità delle stesse, peraltro da escludersi, già solo per il fatto che la richiesta di misura cautelare è successiva di due anni rispetto ai fatti. 5. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata presente, un tipico vizio di motivazione, nella specie dell'omessa considerazione di elementi probatori potenzialmente decisivi. Tali si presentano, infatti, i messaggi telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositati al Tribunale dal Pubblico ministero e riportati in ricorso, dai quali emerge indiscutibilmente, secondo la loro lettura più piana, l'interesse del primo per la vicenda professionale dell'altro e, quanto meno, l'impegno da parte sua ad adoprarsi per un esito fausto della stessa: egli, ad esempio, conferma di aver «spedito al rettore il tutto»; alla richiesta del suo interlocutore di notizie sulla pubblicazione del concorso, lo rassicura dicendo: «penso di sì, ti faccio sapere»; così come, un paio di mesi dopo, alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] se «ieri è andata bene dal rettore», ribadisce il proprio impegno d'interessamento («m'informo, ma non credo che ci siano problemi»), per poi aggiungere, alle manifestazioni di perplessità dell'altro per il dilatarsi dei tempi: «Ok, mi muovo! (...) Ne parlo io di te! Tranqui che sti due stronzi li mettiamo a posto». Al cospetto di un simile dato probatorio, lascia perplessi, anzitutto, l'affermazione del Tribunale per cui Dannone non sarebbe stato «portatore di un diretto interesse» per [OSCURATO:PERSONA]. Né tale risultato probatorio può dirsi neutralizzato da quelli valorizzati nell'ordinanza: invero, quanto al mancato sèguito agli impegni assunti, quegli stessi giudici si esprimono in forma dubitativa («[OSCURATO:PERSONA] sembra non aver dato piena esecuzione alla promessa»); nessun rilevo, poi, può essere attribuito alla riserva mentale dell'indagato in tal senso, trattandosi di un indimostrato asserto proveniente dal medesimo; così come non può ritenersi decisiva la circostanza per cui i "patti" fossero stati già siglati dal suo predecessore, non risultando comunque che egli abbia tenuto un comportamento inconciliabile con quelle intese. Presentandosi incoerente con l'anzidetto dato probatorio l'assunto della mancanza di effettivo interesse del [OSCURATO:PERSONA] per le sorti del [OSCURATO:PERSONA], sul quale l'ordinanza fonda il giudizio d'insussistenza di esigenze cautelari, s'impone l'annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio nel quale si misuri specificamente con tali emergenze, verificandone la ricaduta sulla tenuta logica della propria decisione e dandone adeguato riscontro in motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuo