CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 49252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione del 24 maggio 2018, la Corte di appello di L'Aquila ha rideterminato la pena in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Teramo in ordine al delitto di cui all'art. 81, 629 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver, con più azioni ed in tempi diversi, con minacce dirette nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arnese e della madre lezzi Nicolina, costretto le citate persone offese a corrispondergli somme di denaro per un ammontare variabile tra 200 e 500 euro ed a cedergli, previa intestazione, un'autovettura; fatti commessi in Roseto degli Abbruzzi dal gennaio al febbraio 2012. Interposto ricorso per Cassazione avverso detta decisione, questa Suprema Corte ravvisava una carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione piuttosto che in quello di truffa, con particolare riferimento alla valutazione della condotta quale minacciosa o violenta tale da implicare o meno una spontanea ovvero coartata dazione delle utilità enunciate nella contestazione. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, su rinvio di questa Suprema Corte, ha ravvisato nel suo comportamento prepotente, minaccioso e, in una occasione, finanche violento gli estremi di una vera e propria coartazione della volontà delle persone offese e, per l'effetto, ha confermato la qualificazione giuridica ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e confermato le disposizioni in favore della parte civile, rideterminando la pena in anni tre, mesi sei ed euro 900 di multa. 2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel delitto di estorsione e non, come invece prospettato, in quello di truffa. La Corte di appello ha assegnato rilevanza, ai fini dell'integrazione della fattispecie di estorsione, al dato a mente del quale alla parte offesa era fuoriuscito del sangue dal labbro, sanguinamento ricollegabile alla condotta della stessa parte offesa che si era morsa il labbro e non alla condotta del ricorrente. A dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia coartazione depone il fatto che le persone offese erano a conoscenza del fatto che le frasi del Casolani costituivano il tentativo per ottenere del denaro. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'esclusa attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen. La Corte territoriale ha errato nel ritenere significativo della consistenza del danno economico causato alle persone offese il fatto che l'autovettura ceduta fosse stata acquistata da costoro a rate, modalità di acquisto che costituisce una pratica commerciale diffusa e, pertanto, inconferente al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e declinato in fatto 2. Il primo motivo, prevalentemente generico nella parte in cui censura la parte della decisione che ha fatto riferimento al sangue fuoriuscito dal labbro, tende a riduttivamente apprezzare la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello che, in risposta al tema demandato dalla decisione di rinvio di questa Corte, ha invece diffusamente argomentato in punto di azione violenta: ha fatto riferimento, non solo alla condotta realizzatasi (testualmente "provò ad alzarmi le mani") attraverso piccoli schiaffetti ed un "colpetto" sul labbro, ma anche alle espresse minacce in occasione della palesata intenzione, da parte del D'Arnese, di chiudere ogni rapporto; ha riferito di un atteggiamento progressivamente più spregiudicato del ricorrente che era giunto a minacciare, Nicolina lezzi, madre del D'Arnese, mediante l'evocazione del proprio status di malvivente e della conseguente impunità che ne derivava qualora il D'Arnese e la lezzi avessero denunciato i fatti alle forze di polizia, tanto da conseguire dalla vittima, dapprima un impegno scritto a versare la somma di euro 3.000 e, successivamente, proprio a causa dell'incapacità economica a saldare il debito in tali termini contratto, a intestare un'auto al ricorrente. La Corte territoriale ha pertanto escluso, con motivazione completa e logica, che la complessiva condotta integrante un quadro di grave e protratta violenza psicologica che aveva posto le persone offese in condizione di totale asservimento integrasse la fattispecie della truffa mediante la prospettazione di un pericolo solo immaginario che postula una condotta fraudolenta finalizzata a convincere la vittima sino ad indurla in errore ed effettuare l'atto di disposizione patrimoniale. A fronte di una motivazione esauriente e rispettosa delle ragioni del rinvio e che dava conto del perché quella del ricorrente avesse costituito condotta violenta e minacciosa nei riguardi delle persone offese, attraverso la critica rivolta alla sola parte della decisione che effettua il richiamo dell'episodio concluso con il sanguinannento del labbro, il ricorrente effettua una parziale rilettura del compendio probatorio con riferimento alle dichiarazione rese dalle e persone offese che, a dire della difesa, avrebbero escluso la violenza e la minaccia riconducendo il tutto ad una mera condotta fraudolenta tesa a "spillare somme di denaro". Così operando, da un canto, non si confronta con la parte della decisione che aveva reso, sul punto, ben più ampia motivazione (quanto ad inammissibilità del ricorso quando manca ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), dall'altro, attraverso l'estrapolazione di elementi processuali cui fa diretto riferimento, tenta di accreditare una lettura alternativa dati probatori, scadendo nel precluso merito (in ordine all'aspecificità del motivo di ricorso 3 U5-7 allorché si prospetta un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, tra le tante, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Analoga modo di procedere caratterizza il secondo motivo, in cui il ricorrente, a fronte di una motivazione completa che ha escluso che la condotta delittuosa avesse provocato un danno patrimoniale di speciale tenuità, sia in ragione delle plurime e sempre maggiori richieste di denaro, sia per la apprezzata consistenza patrimoniale della cessione della titolarità dell'autovettura, concentra la critica sulla sola parte della decisione che ha fatto riferimento alla necessità delle persone offese di acquistare l'auto facendo ricorso alla rateizzazione, circostanza presa in esame dalla Corte di appello unitamente ai citati significativi elementi, non oggetto di censura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua