CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5311/21 in data 06/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari applicava le seguenti pene: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei capi 25), 26) e 27), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale) ed alle aggravanti contestate, considerato come più grave il capo 26) d'imputazione (artt. 110, 112, comma 1 n. 1 e 4, 624-bis, commi 1 e 3 cod. pen. in relazione all'art.625, n. 2 e 5 cod. pen.), pena base, anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 25) di mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 27) di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa, pena diminuita per il rito ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei capi 15) e 16), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata, specifica) ed alle aggravanti contestate, considerato come più grave il capo 15) d'imputazione (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, 3-bis e 3-quinquies cod. pen.), pena base, anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 16) di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, pena diminuita per il rito ad anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 63, 69, commi 3 e 4, 81, comma 4, 99, comma 4, 132 e 628, commi 3, 4 e 5 cod. pen. Il giudice è incorso in plurimi errori: -ha effettuato il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza in violazione dell'art. 628, comma 5, cod. pen., in quanto l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen. è esclusa dal giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti; -non ha effettuato alcun giudizio di bilanciamento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ed ha applicato la riduzione di un terzo della pena per detta circostanza; -ha applicato l'aumento per la continuazione per il capo 16) in misura inferiore ad un terzo della pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.Secondo motivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 63, 69, commi 3 e 4, 81, comma 4, 99, comma 4, 132 e 628, commi 3, 4 e 5 cod. pen. Il giudice è incorso in plurimi errori: -ha effettuato il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza in violazione dell'art. 624-bis, comma 4, cod. pen., in quanto le aggravanti di cui all'art. 625 è esclusa dal giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti; -ha applicato l'aumento complessivo per la continuazione di mesi dodici di reclusione, in misura inferiore al terzo della pena legale minima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. 2. Nella trattazione congiunta dei motivi, evidenzia il Collegio come il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari si presenti fondato in quanto il calcolo della pena contenuto nella richiesta delle parti, e recepito nella sentenza di patteggiamento, è palesemente erroneo ed ha determinato l'applicazione, nei confronti di entrambi gli imputati, di una pena illegale, in quanto ben al di sotto del minimo edittale (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). Il giudice ha, infatti, commesso gli errori indicati nel ricorso, violando il divieto di bilanciamento delle circostanze privilegiate ex artt. 624-bis, comma 4 e 628, comma 4, cod. pen., sottraendo al bilanciamento la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., mettendo in comparazione circostanze attenuanti con aggravanti privilegiate (cfr., Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, secondo cui le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse) e, infine, violando l'art. 81, comma 4 cod. pen. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di determinazione "contra legem" della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari pe