CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente íf'~ sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/6/2025 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza resa nei suoi confronti da questa Corte, Sez.2, n. 26909 del 20/6/2025, con la quale veniva dichiarata l'irrevocabilità della condanna per il reato di truffa aggravata, disponendosi la trasmissione alla Corte di appello al solo fine di rideterminare la pena. 2. Con l'articolato ricorso proposto nell'interesse del condannato, si deduceva la sussistenza di un errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione che non si sarebbe avveduta dell'esistenza di una nullità assoluta e insanabile, in quanto tale rilevabile d'ufficio, derivante dall'omessa notifica del verbale dell'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2022, nel corso della quale veniva contestata ex novo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. Nella successiva udienza del 15 febbraio 2023, alla quale compariva l'imputato, precedentemente assente, non si dava atto né dell'avvenuta notifica del verbale della precedente udienza contenente la nuova contestazione, né si procedeva a rinnovare in udienza la contestazione dell'aggravante. Sostiene il ricorrente che l'omessa notifica darebbe luogo ad una nullità assoluta e che, risultando quest'ultima per tabulas, la Cassazione l'avrebbe dovuta rilevare d'ufficio. L'errore percettivo, legittimante la proposizione del ricorso straordinario, sarebbe consistito proprio nell'omessa rilevazione della nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che, nel ricorso che ha dato luogo alla pronuncia della sentenza impugnata, la difesa non aveva in alcun modo dedotto la presunta nullità della contestazione dell'aggravante. A fronte della mancata devoluzione del tema, non è configurabile un errore percettivo conseguente all'omessa rilevazione d'ufficio della nullità, non potendosi ipotizzare un indiscrinninato dovere in capo al decidente di ricercare eventuali cause di nullità, non risultanti ictu ocu/i, né dedotte dalla parte interessata. Il ricorrente, invero, tende a sovrapporre concetti distinti, confondendo il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità con quello di errore perfettivo legittimante il ricorso straordinario. La rilevabilità d'ufficio attiene esclusivamente al regime delle nullità ed attribuisce il potere di dichiarare i vizi processuali di maggior rilevanza anche in assenza di eccezione di parte. Tale potere, tuttavia, non comporta un obbligo in capo al giudice di andare alla ricerca di eventuali vizi invalidanti, pur in assenza di elementi che rendano evidente la loro esistenza. In ogni caso, l'omesso esercizio del potere officioso di dichiarare la nullità integrerebbe, in ipotesi, un errore in diritto e non già un mero errore di fatto, frutto dell'errata percezione di un dato oggettivo, il che comporta che in alcun caso si potrebbe porre rimedio a tale errore mediante il ricorso straordinario. Deve ribadirsi, infatti, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione o di interpretazione di norme giuridiche (Sez.6, n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689). Nel caso di specie, nell'originario ricorso per cassazione non era stata espressamente posta la questione della nullità della contestazione dell'aggravante, il che consente da un lato di escludere la sussistenza di un errore percettivo, posto che il dato fattuale non è stato sottoposto all'attenzione della Corte e, al contempo, l'omesso esercizio del potere di rilevare d'ufficio la nullità potrebbe al più ricadere nell'errore di diritto e non in quello di fatto. 3. Per completezza, deve anche evidenziarsi come l'assunto sul quale si basa il ricorso straordinario e, cioè, che l'omessa notifica del verbale di udienza contenente la contestazione dell'aggravante dia luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, non è condivisibile. Invero, si è sostenuto che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione avvenuta in udienza, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato assente ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., sulla scorta della rinunzia espressa nella medesima udienza dal difensore di fiducia domiciliatario, dà luogo ad una nullità insanabile della successiva sentenza per violazione delle prerogative difensive personali dell'imputato (Sez.6, n. 30187 del 9/7/2025, Bouzid, Rv. 288629). Si tratta, tuttavia, di un principio non condivisibile, ove si consideri che, in base al combinato disposto degli artt.178, lett.c) e 179 cod.proc.pen., è solo l'omessa citazione dell'imputato che determina una nullità assoluta e insanabile, posto che in tal caso viene meno la stessa vocatio in iudicium, ne consegue che, stante il principio di tassatività che disciplina le nullità processuali, non può ricomprendersi nella nozione di "omessa citazione" anche un atto strutturalmente diverso, qual è la notifica del verbale di udienza contenente la nuova contestazione. Nel caso dell'omessa notifica del verbale di udienza contenente una contestazione suppletiva o la contestazione di una aggravante (come avvenuto nel caso di specie), non si verte in tema di vocatio in iudicium, posto che quest'ultimo è già stato correttamente instaurato, bensì si determina una lesione del diritto di difesa, privandosi l'imputato della possibilità di conoscere con anticipo, rispetto alla prosecuzione del processo, la nuova contestazione ed eventualmente di esercitare i diritti previsti dall'art. 519 cod.proc.pen.Per consolidata giurisprudenza, infatti, la disciplina dettata dagli artt. 516-522 cod. proc. pen., è preordinata ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez.5, n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv. 254658; in motivazione, si veda Sez.U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051), mentre la sola notifica dell'atto di citazione tutela la partecipazione dell'imputato al suo procedimento che, evidentemente, costituisce un prerequisito per il successivo esercizio dei diritti di difesa e, quindi, la sua omissione è assistita da una tutela rafforzata mediante la previsione della nullità assoluta nel caso di omessa citazione. La fattispecie in esame, pertanto, rientra appieno nelle ipotesi di nullità a regime intermedio disciplinate dagli artt. 178, lett.c) e 180 cod.proc.pen., per le quali è previsto un limite alla deducibilità e rilevabilità d'ufficio della nullità che, nel caso di specie, non è stato rispettato. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del