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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 09473/2022

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RECUPPPP ORDINANZA C.U. ex art. 13 co. 1 Trae DPR 115k)2 sul ricorso 8124-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (--3Li-ì. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1084/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti, con atto in data 10/1/2022, hanno dichiarato di voler abbandonare il giudizio e di non avere interesse alla decisione della Corte, rinunciando agli atti;considerato che la controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; ritenuto che: - l'affermata mancanza, evidentemente sopravvenuta, di interesse alla decisione invocata con il ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione; - a fronte di una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]:o P-aórc75kF-A7- lirE, I r"! fhmet. 2 3 MAR. 2o2 i."14111.Ava m.,41 t‘A • —‘ r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RECUPPPP ORDINANZA C.U. ex art. 13 co. 1 Trae DPR 115k)2 sul ricorso 8124-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (--3Li-ì. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1084/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti, con atto in data 10/1/2022, hanno dichiarato di voler abbandonare il giudizio e di non avere interesse alla decisione della Corte, rinunciando agli atti;considerato che la controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; ritenuto che: - l'affermata mancanza, evidentemente sopravvenuta, di interesse alla decisione invocata con il ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione; - a fronte di una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]:o P-aórc75kF-A7- lirE, I r"! fhmet. 2 3 MAR. 2o2 i."14111.Ava m.,41 t‘A • —‘ r
Sentenza Cassazione n. 09473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris