Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 38837/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA],. che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. nt.squale [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il Tribunale di Cosenza, in sede di rinvio e in funzione di giudice del riesame cautelare reale, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., terza interessata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 20.9.2020, con cui erano stati sottoposti a vincolo cautelare le quote sociali e i beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente trasferiti alla RU.I.M. s.r.I., essendo stati ravvisati il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2621, 2625, comma 2, 2634 cod. civ. e 388 cod. pen. e il periculum in mora correlato al rischio del compimento di ulteriori atti dispositivi o condotte depauperative delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. intestate ai denuncianti, soci di minoranza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di cassazione, con sentenza n. 34071 del 25 giugno 2021, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Cosenza avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale in sede aveva accolto il riesame proposto dalla terza interessata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata p.t. da [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, annullato il citato sequestro preventivo, aveva osservato che il giudice del riesame deve limitarsi a riscontrare la sussistenza del fumus delle ipotesi in contestazione e non deve impegnarsi nell'accertamento della concreta fondatezza dell'accusa.

Su tale premessa il Tribunale - dopo avere, altresì, richiamato e fatto proprie le argomentazioni svolte dalla stessa Corte di cassazione con la decisione parallela del 13.5.2021 resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - riteneva che il provvedimento di sequestro dovesse essere confermato in ordine all'addebito di falso in bilancio atteso che, secondo quanto dedotto dal consulente d'ufficio, non risultavano indicati in bilancio i crediti per gli anni 2016 e 2017 pari ad euro 1.5000.000,00 vantati dalla Rizzo s.r.I., società operante in accreditamento regionale per 33 posti letto, a titolo di "aggiornamento tariffe" giornaliere per posti letto delle R.S.A. nei confronti della Regione Calabria; dell'esistenza del credito la società e il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], erano edotti perché in data 20.11.2017 aveva diffidato l'A.S.P. di Cosenza a versare le differenze delle rette conseguenti al decreto del Commissario ad acta DCA 545/2015 e della proposizione di ricorso avverso il silenzio tenuto dalla Regione, cui era seguita la nomina del Commissario: l'amministrazione della società Rizzo era, dunque, animato dallo scopo fraudolento•di svuotare il patrimonio della società, partecipata anche da soci dissenzienti, tramite la distrazione di valori rilevanti verso altra società riconducibile al nucleo familiare dell'amministratore stesso; qualche giorno dopo la pronuncia della sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la nullità della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale della Rizzo s.r.I., che aveva impedito di esercitare il diritto di controllo e di opporsi alla cessione del ramo di azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto il ramo di azienda denominato "RSA [OSCURATO:PERSONA]" in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (le cui quote erano quasi integralmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) al prezzo svilito di euro 150.000,00.

Sussisteva, sempre secondo il Tribunale, anche il fumus in relazione al delitto di infedeltà patrimoniale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto di interessi non tanto perché amministratore di entrambe le società che avevano concluso il contratto di cessione del ramo di azienda, ma soprattutto perché aveva concorso alla delibera di cessione a condizioni sfavorevoli pet la cedente e di evidente e ingiustificato favore per la società cessionaria, partecipata quasi integralmente dalla moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la citata ordinanza del Tribunale di Cosenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità amministratore e legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando dieci distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

"inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per incompetenza territoriale del G.I.P. che ha emesso la misura cautelare in violazione degli artt. 291, primo comma, 21, secondo comma, e 8 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e all'art. 25, primo comma, della Costituzione".

Ha sostenuto che il Tribunale, nel ritenere infondata l'eccezione formulata dalla difesa relativa alla dedotta incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso la misura cautelare ("anche questa eccezione non può essere accolta perché l'omissione riguarda il credito di consistente valore che viene in esistenza nel 2015 e pertanto la sua indicazione avrebbe dovuto essere riportata in bilancio già nel 2016, allorquando la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sede in Cassano allo Ionio"), avrebbe omesso di considerare che: lo stesso decreto di sequestro aveva affermato che la consapevolezza da parte dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esistenza del presunto credito era da individuarsi nel mese di novembre 2017 quando era stata inviata dalla sede legale di Pesaro alla Regione Calabria una diffida con cui era stata fatta richiesta di aggiornamento delle tariffe; la stessa ordinanza aveva affermato che nella predetta richiesta del 20.11.2017 l'amministratore aveva richiamato il patto transattivo concluso con altri soggetti e recepito dal Commissario ad acta con decreto n. 87 del 9.8.2016, in tal modo confermando che l'amministratore né prima del 20.11.2017 e né prima dell'emissione del decreto commissariale n. 87 del 9.8.2016 non era a conoscenza del presunto credito; la stessa ordinanza aveva affermato che il dolo specifico e intenzionale sarebbe emerso dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9.2.2108, con la quale era stata dichiarata la nullità della delibera di esclusione del socio di minoranza, [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto un ramo d'azienda alla RU.IM. s.r.I.; il bilancio era stato approvato il 3.7.2018 in Pesaro, dove la Rizzo aveva trasferito la sede della società sin dal 22.2.2017.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321, comma 1, e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza delle condotte che, secondo il decreto di sequestro, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato contestato al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione".

2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., "inosservanza di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.".

Secondo la difesa il Tribunale di Cosenza, giudicando in sede di rinvio, avrebbe dovuto attenersi ai principi fissati con la sentenza di annullamento emessa emessa dalla Corte di cassazione il 25.6.2021 e a quanto statuito dalla medesima Corte il 13.5.2021 nell'ambito del diverso giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 314, settimo comma, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza della condotta che, secondo il decreto di sequestro e l'ordinanza del riesame, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato di cui al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione".

Secondo la difesa, nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcuna valutazione anche implicita, delle prove documentali fornite e delle deduzioni formulate, sia in relazione alla condotta materiale dell'omessa esposizione di un presunto credito in bilancio sia in relazione al dolo specifico, ovvero al finalismo dell'omessa esposizione di un presunto credito di bilancio, individuato nel decreto di sequestro nel depauperamento del valore delle quote dei soci di minoranza esclusi e nella sottovalutazione del prezzo di vendita di un ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. alla RU.IM. s.r.I..2.5.

Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 47 cod. pen. in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione".

Secondo la difesa, la scelta della [OSCURATO:SOCIETA]. di non esporre nel bilancio i crediti per l'adeguamento del tariffario delle rette secondo rivalutazione ISTAT sarebbe stata dovuta al fatto che non vi era certezza sul preteso credito e sul suo ammontare; in ogni caso, qualora il preteso credito fosse stato realmente certo, determinato, liquido ed esigibile, sarebbe stato configurabile ex art. 47 cod. pen. un errore relativo al fatto costituente reato (per incertezza in capo all'agente della reale esistenza del credito in conseguenza dei provvedimenti commissariali n. 454 del 2015 e n. 87 del 2016 che avevano espressamente negato efficacia erga omnes agli stessi) ovvero un errore su norme extrapenali cagionante un errore sul fatto che costituisce reato (per avere l'agente agito seguendo l'orientamento interpretativo che la Corte di cassazione aveva fornito in relazione all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986), per l'incidenza avuta dai predetti pronunciamenti commissariali e dalla predetta legge extrapenale sull'erronea rappresentazione sia della situazione di fatto (certezza del preteso credito) che della norma extrapenale applicabile, in primis quella di cui all'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche le direttive dell' O.I.C. e del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti.

2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla procedibilità dell'azione penale prevista dagli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione".

2.7. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

"inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla tempestività della querela, quale condizione di procedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione".

2.8. Con l'ottavo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) della rubrica di provvisoria incolpazione, per concorso apparente di norme tra la condotta di cui all'art. 5 2634 cod. civ. contestata nel predetto capo di imputazione e quella di cui all'art. 388 cod. pen., contestata nel capo D) della rubrica di provvisoria incolpazione, rispetto al quale è stata dichiarata l'improcedibilità per ne bis in idem".

Secondo la difesa, le condotte contestate ai capi C) e D) della provvisoria imputazione, entrambi consistenti nella cessione asseritamente fraudolenta del ramo di azienda a danno dei querelanti, sarebbero identiche; più specificamente, le due fattispecie di reato contestate, rispettivamente infedeltà patrimoniale per l'asserita cessione fraudolenta dell'intera azienda ex art. 2634 cod. civ. ed elusione degli obblighi nascenti dalla sentenza n. 122 del 9.2.2018 ex art. 388 cod. pen., sarebbero fra loro in rapporto di specialità reciproca e si differenzierebbero essenzialmente perché il presupposto della seconda è l'elusione all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria attraverso lo stesso fatto naturalistico, individuato nell'asserita cessione fraudolenta dell'intera azienda; la condotta contestata al capo C) della rubrica avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuta assorbita in quella contestata al capo D) con conseguente improcedibilità per ne bis in idem anche in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione.

2.9. Con il nono motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, primo comma, e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza della condotta che, secondo il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione".

2.10. Con il decimo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, primo comma, e al combinato disposto degli artt, 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza delle esigenze cautelari".

Secondo la difesa, la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente; il Tribunale non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive volte a dimostrare l'insussistenza delle ritenute esigenze cautelari: successivamente al sequestro eseguito il 20.10.2020, l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al quale erano stat.9_ contestate le condotte delittuose si era dimesso, ed era subentrato altro amministratore; durante l'arco temporale trascorso dal 9.12.2020 (data in cui il decreto di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame) non era stato compiuto alcun atto dispositivo pregiudizievole per la società, né erano stati compiuti ulteriori atti pregiudizievoli per la società tra il marzo 2018, in cui sarebbe stato commesso il reato contestato al capo C), e il 20.10.2020 (data di esecuzione del decreto di sequestro); per salvaguardare la ravvisata esigenza di evitare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi pregiudizievoli per il patrimonio della società sarebbe stato bastevole sequestrare le quote partecipative della società medesima e non l'intera azienda.

3. Con successivo atto, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha formulato "motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.", con i quali ha ribadito le proprie censure avverso l'ordinanza impugnata con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo possibile configurare un pericolo attuale di utilizzazione del bene per la prosecuzione del medesimo reato o la commissione di altri reati.

4. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Va, innanzitutto, rilevato che in data 9 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui agli addebiti cautelari.

Ebbene, detta evenienza è, a giudizio del Collegio, assolutamente dirimente con riguardo ai motivi dal n. 1 al n. 9 del ricorso oggetto del presente scrutinio di legittimità, tutti afferenti al profilo del fumus commissi delicti.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa" (Cass. Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03).2.

Quanto alla dedotta questione di incompetenza territoriale, pure essa afferente al tema della configurazione indiziaria dei fatti criminosi, va osservato che è già intervenuto un annullamento con rinvio e che è principio altrettanto consolidato quello secondo cui "all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01).

Va, altresì, richiamato il principio secondo cui "in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore" (Cass. Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Rv. 255307 - 01).

3. Infondati sono il decimo motivo di ricorso e motivi nuovi afferenti al profilo delle esigenze cautelar'.

Posto che "il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01; Cass. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01), ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di configurabilità del periculum in mora non sia meramente apparente.

Il Tribunale ha, infatti, congruamente messo in rilievo che: l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato deve essere funzionale alla verifica del nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato stesso e alla sua conseguente valutazione e giustificazione della finalità cautelare che la misura è destinata ad assicurare; il necessario requisito della pertinenzialità del bene sequestrato postula che l'oggetto su cui ricade il sequestro preventivo debba essere caratterizzato per un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità relativamente al reato contestato e costituisce imprescindibile premessa alla successiva valutazione del periculum in mora in termini di concretezza e attualità.

E ha concluso che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità - secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata a impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale - il sequestro delle quote in questione serviva ad arginare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi che potessero svuotare il patrimonio della società da cui era stata illegittimamente esclusa [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, quanto al ramo di azienda, il vincolo cautelare appariva indispensabile a evitare che ulteriori atti dispositivi potessero concretizzare il rischio di definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto al patrimonio della società.

E' una mera affermazione difensiva che nel periodo sucecssivo a quello di presunta commissione dei reati non vi sia stata ulteriore attività criminosa, che non vale a privare il provvedimento impugnato di una sufficiente e adeguata motivazione.

4. Al rigetto del ricorso con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA],. che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. nt.squale [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il Tribunale di Cosenza, in sede di rinvio e in funzione di giudice del riesame cautelare reale, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., terza interessata nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 20.9.2020, con cui erano stati sottoposti a vincolo cautelare le quote sociali e i beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. successivamente trasferiti alla RU.I.M. s.r.I., essendo stati ravvisati il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2621, 2625, comma 2, 2634 cod. civ. e 388 cod. pen. e il periculum in mora correlato al rischio del compimento di ulteriori atti dispositivi o condotte depauperative delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. intestate ai denuncianti, soci di minoranza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione, con sentenza n. 34071 del 25 giugno 2021, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Cosenza avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale in sede aveva accolto il riesame proposto dalla terza interessata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata p.t. da [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, annullato il citato sequestro preventivo, aveva osservato che il giudice del riesame deve limitarsi a riscontrare la sussistenza del fumus delle ipotesi in contestazione e non deve impegnarsi nell'accertamento della concreta fondatezza dell'accusa. Su tale premessa il Tribunale - dopo avere, altresì, richiamato e fatto proprie le argomentazioni svolte dalla stessa Corte di cassazione con la decisione parallela del 13.5.2021 resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - riteneva che il provvedimento di sequestro dovesse essere confermato in ordine all'addebito di falso in bilancio atteso che, secondo quanto dedotto dal consulente d'ufficio, non risultavano indicati in bilancio i crediti per gli anni 2016 e 2017 pari ad euro 1.5000.000,00 vantati dalla Rizzo s.r.I., società operante in accreditamento regionale per 33 posti letto, a titolo di "aggiornamento tariffe" giornaliere per posti letto delle R.S.A. nei confronti della Regione Calabria; dell'esistenza del credito la società e il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], erano edotti perché in data 20.11.2017 aveva diffidato l'A.S.P. di Cosenza a versare le differenze delle rette conseguenti al decreto del Commissario ad acta DCA 545/2015 e della proposizione di ricorso avverso il silenzio tenuto dalla Regione, cui era seguita la nomina del Commissario: l'amministrazione della società Rizzo era, dunque, animato dallo scopo fraudolento•di svuotare il patrimonio della società, partecipata anche da soci dissenzienti, tramite la distrazione di valori rilevanti verso altra società riconducibile al nucleo familiare dell'amministratore stesso; qualche giorno dopo la pronuncia della sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la nullità della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine sociale della Rizzo s.r.I., che aveva impedito di esercitare il diritto di controllo e di opporsi alla cessione del ramo di azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto il ramo di azienda denominato "RSA [OSCURATO:PERSONA]" in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (le cui quote erano quasi integralmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) al prezzo svilito di euro 150.000,00. Sussisteva, sempre secondo il Tribunale, anche il fumus in relazione al delitto di infedeltà patrimoniale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in conflitto di interessi non tanto perché amministratore di entrambe le società che avevano concluso il contratto di cessione del ramo di azienda, ma soprattutto perché aveva concorso alla delibera di cessione a condizioni sfavorevoli pet la cedente e di evidente e ingiustificato favore per la società cessionaria, partecipata quasi integralmente dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la citata ordinanza del Tribunale di Cosenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità amministratore e legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando dieci distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per incompetenza territoriale del G.I.P. che ha emesso la misura cautelare in violazione degli artt. 291, primo comma, 21, secondo comma, e 8 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e all'art. 25, primo comma, della Costituzione". Ha sostenuto che il Tribunale, nel ritenere infondata l'eccezione formulata dalla difesa relativa alla dedotta incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso la misura cautelare ("anche questa eccezione non può essere accolta perché l'omissione riguarda il credito di consistente valore che viene in esistenza nel 2015 e pertanto la sua indicazione avrebbe dovuto essere riportata in bilancio già nel 2016, allorquando la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sede in Cassano allo Ionio"), avrebbe omesso di considerare che: lo stesso decreto di sequestro aveva affermato che la consapevolezza da parte dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esistenza del presunto credito era da individuarsi nel mese di novembre 2017 quando era stata inviata dalla sede legale di Pesaro alla Regione Calabria una diffida con cui era stata fatta richiesta di aggiornamento delle tariffe; la stessa ordinanza aveva affermato che nella predetta richiesta del 20.11.2017 l'amministratore aveva richiamato il patto transattivo concluso con altri soggetti e recepito dal Commissario ad acta con decreto n. 87 del 9.8.2016, in tal modo confermando che l'amministratore né prima del 20.11.2017 e né prima dell'emissione del decreto commissariale n. 87 del 9.8.2016 non era a conoscenza del presunto credito; la stessa ordinanza aveva affermato che il dolo specifico e intenzionale sarebbe emerso dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9.2.2108, con la quale era stata dichiarata la nullità della delibera di esclusione del socio di minoranza, [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto un ramo d'azienda alla RU.IM. s.r.I.; il bilancio era stato approvato il 3.7.2018 in Pesaro, dove la Rizzo aveva trasferito la sede della società sin dal 22.2.2017. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321, comma 1, e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza delle condotte che, secondo il decreto di sequestro, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato contestato al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione". 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., "inosservanza di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.". Secondo la difesa il Tribunale di Cosenza, giudicando in sede di rinvio, avrebbe dovuto attenersi ai principi fissati con la sentenza di annullamento emessa emessa dalla Corte di cassazione il 25.6.2021 e a quanto statuito dalla medesima Corte il 13.5.2021 nell'ambito del diverso giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 314, settimo comma, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza della condotta che, secondo il decreto di sequestro e l'ordinanza del riesame, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato di cui al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione". Secondo la difesa, nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe traccia di alcuna valutazione anche implicita, delle prove documentali fornite e delle deduzioni formulate, sia in relazione alla condotta materiale dell'omessa esposizione di un presunto credito in bilancio sia in relazione al dolo specifico, ovvero al finalismo dell'omessa esposizione di un presunto credito di bilancio, individuato nel decreto di sequestro nel depauperamento del valore delle quote dei soci di minoranza esclusi e nella sottovalutazione del prezzo di vendita di un ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. alla RU.IM. s.r.I..2.5. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 47 cod. pen. in relazione al fumus commissi delicti del reato contestato al capo A) della rubrica di provvisoria incolpazione". Secondo la difesa, la scelta della [OSCURATO:SOCIETA]. di non esporre nel bilancio i crediti per l'adeguamento del tariffario delle rette secondo rivalutazione ISTAT sarebbe stata dovuta al fatto che non vi era certezza sul preteso credito e sul suo ammontare; in ogni caso, qualora il preteso credito fosse stato realmente certo, determinato, liquido ed esigibile, sarebbe stato configurabile ex art. 47 cod. pen. un errore relativo al fatto costituente reato (per incertezza in capo all'agente della reale esistenza del credito in conseguenza dei provvedimenti commissariali n. 454 del 2015 e n. 87 del 2016 che avevano espressamente negato efficacia erga omnes agli stessi) ovvero un errore su norme extrapenali cagionante un errore sul fatto che costituisce reato (per avere l'agente agito seguendo l'orientamento interpretativo che la Corte di cassazione aveva fornito in relazione all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986), per l'incidenza avuta dai predetti pronunciamenti commissariali e dalla predetta legge extrapenale sull'erronea rappresentazione sia della situazione di fatto (certezza del preteso credito) che della norma extrapenale applicabile, in primis quella di cui all'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche le direttive dell' O.I.C. e del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti. 2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla procedibilità dell'azione penale prevista dagli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione". 2.7. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla tempestività della querela, quale condizione di procedibilità dell'azione penale prevista dall'art. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione". 2.8. Con l'ottavo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) della rubrica di provvisoria incolpazione, per concorso apparente di norme tra la condotta di cui all'art. 5 2634 cod. civ. contestata nel predetto capo di imputazione e quella di cui all'art. 388 cod. pen., contestata nel capo D) della rubrica di provvisoria incolpazione, rispetto al quale è stata dichiarata l'improcedibilità per ne bis in idem". Secondo la difesa, le condotte contestate ai capi C) e D) della provvisoria imputazione, entrambi consistenti nella cessione asseritamente fraudolenta del ramo di azienda a danno dei querelanti, sarebbero identiche; più specificamente, le due fattispecie di reato contestate, rispettivamente infedeltà patrimoniale per l'asserita cessione fraudolenta dell'intera azienda ex art. 2634 cod. civ. ed elusione degli obblighi nascenti dalla sentenza n. 122 del 9.2.2018 ex art. 388 cod. pen., sarebbero fra loro in rapporto di specialità reciproca e si differenzierebbero essenzialmente perché il presupposto della seconda è l'elusione all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria attraverso lo stesso fatto naturalistico, individuato nell'asserita cessione fraudolenta dell'intera azienda; la condotta contestata al capo C) della rubrica avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuta assorbita in quella contestata al capo D) con conseguente improcedibilità per ne bis in idem anche in relazione al reato di cui al capo C) dell'imputazione. 2.9. Con il nono motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, primo comma, e al combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza della condotta che, secondo il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame, integrerebbero il fumus commissi delicti del reato contestato al capo C) della rubrica di provvisoria incolpazione". 2.10. Con il decimo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321, primo comma, e al combinato disposto degli artt, 324, settimo comma, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., per apparenza della motivazione conseguente all'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove documentali fornite dalla difesa in relazione all'assoluta insussistenza delle esigenze cautelari". Secondo la difesa, la motivazione sul punto sarebbe del tutto apparente; il Tribunale non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive volte a dimostrare l'insussistenza delle ritenute esigenze cautelari: successivamente al sequestro eseguito il 20.10.2020, l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al quale erano stat.9_ contestate le condotte delittuose si era dimesso, ed era subentrato altro amministratore; durante l'arco temporale trascorso dal 9.12.2020 (data in cui il decreto di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame) non era stato compiuto alcun atto dispositivo pregiudizievole per la società, né erano stati compiuti ulteriori atti pregiudizievoli per la società tra il marzo 2018, in cui sarebbe stato commesso il reato contestato al capo C), e il 20.10.2020 (data di esecuzione del decreto di sequestro); per salvaguardare la ravvisata esigenza di evitare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi pregiudizievoli per il patrimonio della società sarebbe stato bastevole sequestrare le quote partecipative della società medesima e non l'intera azienda. 3. Con successivo atto, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha formulato "motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.", con i quali ha ribadito le proprie censure avverso l'ordinanza impugnata con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo possibile configurare un pericolo attuale di utilizzazione del bene per la prosecuzione del medesimo reato o la commissione di altri reati. 4. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, rilevato che in data 9 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui agli addebiti cautelari. Ebbene, detta evenienza è, a giudizio del Collegio, assolutamente dirimente con riguardo ai motivi dal n. 1 al n. 9 del ricorso oggetto del presente scrutinio di legittimità, tutti afferenti al profilo del fumus commissi delicti. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa" (Cass. Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03).2. Quanto alla dedotta questione di incompetenza territoriale, pure essa afferente al tema della configurazione indiziaria dei fatti criminosi, va osservato che è già intervenuto un annullamento con rinvio e che è principio altrettanto consolidato quello secondo cui "all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01). Va, altresì, richiamato il principio secondo cui "in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore" (Cass. Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Rv. 255307 - 01). 3. Infondati sono il decimo motivo di ricorso e motivi nuovi afferenti al profilo delle esigenze cautelar'. Posto che "il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01; Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01), ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di configurabilità del periculum in mora non sia meramente apparente. Il Tribunale ha, infatti, congruamente messo in rilievo che: l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato deve essere funzionale alla verifica del nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato stesso e alla sua conseguente valutazione e giustificazione della finalità cautelare che la misura è destinata ad assicurare; il necessario requisito della pertinenzialità del bene sequestrato postula che l'oggetto su cui ricade il sequestro preventivo debba essere caratterizzato per un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità relativamente al reato contestato e costituisce imprescindibile premessa alla successiva valutazione del periculum in mora in termini di concretezza e attualità. E ha concluso che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità - secondo cui è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata a impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione, supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori), spettano al custode designato in sede penale - il sequestro delle quote in questione serviva ad arginare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi che potessero svuotare il patrimonio della società da cui era stata illegittimamente esclusa [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, quanto al ramo di azienda, il vincolo cautelare appariva indispensabile a evitare che ulteriori atti dispositivi potessero concretizzare il rischio di definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto al patrimonio della società. E' una mera affermazione difensiva che nel periodo sucecssivo a quello di presunta commissione dei reati non vi sia stata ulteriore attività criminosa, che non vale a privare il provvedimento impugnato di una sufficiente e adeguata motivazione. 4. Al rigetto del ricorso con
Decreto Cassazione n. 38837/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris