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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 43576/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha confermato in sede di appello cautelare la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio disposta dal G.I.P. del Tribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la segreteria della Procura della Repubblica di Latina, per i reati di rivelazione di segreto di ufficio di cui ai capi 52) e 54) e per il reato di favoreggiamento di cui al capo 55).

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 23 -bis comma 2 e 7 d.l. 137 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020.

In assenza di richiesta di trattazione orale dell'appello cautelare, irrituale avrebbe dovuto ritenersi il deposito in udienza di documenti da parte del P.M. in data 12/2/2021, discendendone l'inutilizzabilità di tali documenti, con la conseguenza che avrebbe dovuto rivivere l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancata autorizzazione all'ascolto delle intercettazioni da parte della difesa.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di cui al capo 52).

Il Tribunale si era basato su presunzioni in assenza di elementi dai quali poter desumere che la notizia degli sgomberi fosse stata fornita dalla ricorrente, anche perché gli sgomberi erano stati diversi ed eseguiti non solo dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi inoltre considerare gli ulteriori elementi indicati dalla difesa.

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 55) (rectius: 54).

Era irrilevante che la ricorrente avesse consapevolezza dell'attività illecita del compagno, elemento invece valorizzato dal Tribunale con riguardo ad una conversazione avvenuta il 17/6/2019.

Era comunque necessario stabilire come la ricorrente avesse avuto quelle informazioni relative a procedimento non di competenza del dott. [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che la rivelazione della secretazione del fascicolo costituisse un dato di fatto appreso non valeva a dimostrare neppure in questo caso come la predetta ricorrente potesse aver appreso la notizia, fermo restando che attraverso il SICP la ricorrente, quale cancelliere, avrebbe potuto aver informazioni solo in ordine a procedimenti del dott. [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici avevano inoltre omesso di motivare in ordine al periodo di iscrizione del procedimento.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.384 cod. pen. e 27 Cost. con riguardo al favoreggiamento di cui al capo 55).

Il Tribunale aveva escluso il rapporto di convivenza sulla base di un'informativa, che era stata indebitamente prodotta in udienza e che inoltre non riportava alcuna data circa gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, e sulla base dell'interrogatorio della ricorrente, il cui tenore era stato tuttavia erroneamente inteso, fermi restando gli elementi attestanti la stabile relazione della ricorrente con Santangelo.In ogni caso in base alla legge Cirinnà sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.

La rilevanza del rapporto more uxorio ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. era stata di recente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen.

Era contraddittoria la motivazione con cui si era ritenuto che l'attività si fosse intensificata dal giugno 2019, quando le intercettazioni erano iniziate nel febbraio 2019 e non era stata captata fino al giugno 2019 alcun dialogo rilevante ai fini in esame.

Le attività di ausilio erano comunque avvenute in un periodo ristretto in favore di quello che era all'epoca il compagno della ricorrente.

Ma la relazione si era interrotta, fermo restando che non era stato valutato il fatto che la ricorrente era stata applicata ad altra cancelleria, quella della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 2019, risultando in tal modo che alla ricorrente era stato concesso dopo la commissione del reato di aver accesso ad altri numerosi fascicoli.

Avrebbe dovuto dunque dirsi violato l'art. 274 cod. proc. pen. in assenza di motivazione circa la ragione per cui quella circostanza non fosse idonea ad escludere il pericolo di reiterazione.

3. Con due successive memorie di contenuto corrispondente sono stati presentati motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo si ribadiscono gli argomenti a fondamento del secondo motivo, segnalandosi elementi a sostegno della mancanza di riscontri di una rivelazione proveniente dalla ricorrente.

3.2. Con il secondo motivo ci si sofferma sui temi già affrontati con il terzo motivo originario, facendosi riferimento alla valorizzazione da parte del Tribunale della circostanza che la ricorrente avesse cognizione dell'attività illecita del Santangelo, suo compagno, aspetto irrilevante, e alla pretesa rivelazione di un dato di fatto, cioè la secretazione del fascicolo: ma questa risaliva al gennaio 2019 e al momento del dialogo, risalente al giugno 2019, il fascicolo non avrebbe potuto più dirsi secretato, mentre il diniego di certificazione opposto dal P.M. alla richiesta dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] era un documento cartaceo, non conoscibile dalla ricorrente e non risultante dal SICP.Si segnala che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla conoscenza da parte della ricorrente dell'epoca di iscrizione del procedimento, mentre si indicano elementi dai quali è desumibile che il Santangelo ne era a conoscenza prima della conversazione incriminata.

3.3. Con il terzo motivo si propongono argomenti a sostegno della ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo 55).

Si segnala che la Corte di cassazione ha svalutato il profilo della coabitazione, dando rilievo alla comunanza di vita e di affetti anche abitando in luoghi diversi.

Peraltro l'assunto che la convivenza fosse in concreto smentita era stato indebitamente formulato, in quanto le indagini svolte non avrebbero potuto dirsi a tal fine idonee, non potendosi escludere che la ricorrente e il Santangelo pernottassero insieme o che la ricorrente si recasse in casa del predetto anche quando egli era assente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. E', in particolare, inammissibile, perché manifestamente infondato, il primo motivo.

Va invero rilevato come il procedimento di appello cautelare non precluda alle parti la facoltà di introdurre nuovi elementi, riguardanti i fatti oggetto di contestazione e rientranti nell'ambito del devoluto, ferma restando la necessità di assicurare la possibilità di una verifica e di un idoneo contraddittorio (sul punto può farsi riferimenti ai principi desumibili da Sez.

U. n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227357).

Non assume per contro rilievo la circostanza che alla prima udienza non fosse prevista la trattazione orale, in quanto in concreto il Tribunale ha disposto rinvio in modo da consentire alle parti di interloquire sulle nuove produzioni, essendo stata assicurata alla successiva udienza la trattazione orale del procedimento e essendo state dunque realizzate le condizioni di un contraddittorio effettivo.

Ed ancora deve rimarcarsi come, a fronte dell'originaria eccezione difensiva, avente ad oggetto il mancato tempestivo accesso alla registrazione delle conversazioni intercettate, il P.M. fosse legittimato a controdedurre, segnalando che in realtà la parte interessata aveva potuto fruire di ascolto in data 8/2/2021, ciò che avrebbe potuto formare oggetto di verifica anche da parte del Tribunale, fermo restando che non è stato difensivamente prospettato che l'accesso consentito non fosse stato comunque idoneo a garantire un effettivo confronto con il materiale acquisito e posto a fondamento della misura.

3. Il secondo motivo, letto alla luce della memoria integrativa e riguardante la contestazione di violazione di segreto di ufficio di cui al capo 52), è infondato.

La deduzione difensiva, incentrata sulla natura congetturale della valutazione del Tribunale, è in realtà idoneamente contrastata dal complessivo ragionamento esposto nell'ordinanza impugnata.

Ed invero è stato dato conto del fatto che la notizia degli sgomberi derivanti dall'esecuzione di un sequestro preventivo, disposto nell'ambito di procedimento di cui era titolare il Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], era stata data ad altri interessati da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo era assiduo frequentatore di [OSCURATO:PERSONA], operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Latina, a sua volta legato da relazione affettiva a [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, è stato sottolineato come fosse emersa l'attività della Capponi volta ad acquisire informazioni sullo stato delle indagini legate alla riscontrata fuga di notizie, al fine di scongiurare il coinvolgimento del marito, e come in particolare fosse risultato che la donna era preoccupata per il fatto che Natalizi frequentasse la Procura e si facesse vedere in compagnia di Santangelo, elemento che è stato tutt'altro che illogicamente ritenuto idoneo ad attestare che la rivelazione della notizia era da ricondurre proprio a quel rapporto che si intendeva mantenere celato e che dunque la rivelazione avrebbe dovuto ricondursi alla ricorrente, operante nella segreteria del magistrato interessato e legata a Santangelo, fermo restando che il Tribunale ha suffragato tale analisi anche alla luce del restante materiale probatorio, riferito alle ulteriori contestazioni, ma attestante il collegamento tra la ricorrente e Santangelo e la disponibilità di lei ad aiutare il predetto.

A fronte di ciò, le ulteriori deduzioni sono volte a sollecitare una lettura alternativa del quadro indiziario, risultando inoltre generica la valorizzazione di un commento fatto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'arrivo di una dirigente INPS.

4. Altrettanto infondato, pur alla luce delle ulteriori deduzioni contenute nella memoria integrativa, risulta il terzo motivo, concernente il delitto di violazione del segreto di ufficio, di cui al capo 54).

Contrariamente all'assunto difensivo, non è irrilevante la circostanza, sottolineata dal Tribunale, che la ricorrente, per quanto emerso da conversazioni intercettate, fosse a conoscenza dei reati addebitabili a Santangelo e fosse altresì a conoscenza di elementi investigativi qualificanti in merito alla vicenda giudiziaria coinvolgente il predetto: si tratta invero di elemento non illogicamente valorizzato come dato sintomaticamente rappresentativo delle informazioni a disposizione della ricorrente, a conferma del rilievo attribuibile agli ulteriori riferimenti al dato riservato, riguardante l'iscrizione e la secretazione del procedimento.

A fronte di ciò non risultano pertinenti i rilievi difensivi in ordine alla provenienza dell'informazione, dovendosi al riguardo osservare che il delitto è integrato «anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione» (Sez. 3, n. 11664 del 18/2/2016, Callea, Rv. 266321).

Generici risultano i riferimenti al venir meno della secretazione rispetto al fatto in sé di una notizia divulgata al di fuori delle regole previste per la legittima esternazione ad un soggetto interessato dei dati relativi ad un procedimento, non risultando inoltre dirimente la mancanza di specifica motivazione -oltre al generico richiamo dell'ordinanza genetica- in ordine alla rivelazione del periodo dell'iscrizione del procedimento, ciò che semmai varrebbe a ridurre ma non ad elidere l'ambito della contestazione, dovendosi peraltro rilevare che è generica e inerisce al merito dell'apprezzamento, precluso in questa sede, la deduzione della ricorrente circa il preteso carattere dubitativo dei riferimenti all'epoca di iscrizione, desunto dal decontestualizzato frammento di una conversazione.

5. Manifestamente infondato risulta il quarto motivo, incentrato sull'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. con riferimento al delitto di favoreggiamento, di cui al capo 55).

Deve invero richiamarsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in ordine all'applicabilità della scusante, incidente sull'esclusione della colpevolezza, prevista dall'art. 384 cod. pen., anche nel caso di convivente more uxorio (sul punto Sez.

U. n. 10381 de 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574).

E, tuttavia, va rimarcato come anche in base a tale arresto debba scrutinarsi in modo rigoroso il tema dell'effettività della convivenza, che non discende dal mero riscontro della sussistenza o della mancanza della coabitazione, ma, più propriamente, anche alla luce dell'orientamento consolidatosi in relazione alla materia dei reati coinvolgenti rapporti di tipo familiare, dalla verifica di un rapporto fondato su uno stabile progetto di vita, connotato dalla volontà di vivere insieme, se del caso di avere dei figli, di avere dei beni in comune e di dare vita ad un nucleo stabile e duraturo, con assunzione di un impegno di reciproca assistenza.

E' di tutta evidenza come siffatto presupposto non possa dirsi sotteso a qualsivoglia relazione affettiva, connotata da continuativa frequentazione, dovendosi escludere che i rilievi difensivi siano idonei a contrastare sul punto la L motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si è fatto riferimento alle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, in merito alla relazione con Santangelo e al fatto che ella convive solo con i figli avuti dal marito, dal quale è separata.

Generiche risultano sia le deduzioni in ordine alla mancanza di una data precisa degli accertamenti di polizia giudiziaria sia quelle riguardanti la mera prospettazione di ipotesi non verificate, inerenti alla possibilità di pernottamenti non riscontrati o alla presenza della ricorrente in casa di Santangelo pur in assenza di lui.

6. Inammissibile, perché manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, risulta infine il quinto motivo, relativo ai profili cautelari.

Deve al riguardo osservarsi come il Tribunale abbia coerentemente valorizzato le plurime condotte venute in rilievo, che, a partire dalla rivelazione riguardante il decreto di sgombero, si sono protratte per un significativo arco di tempo, non distante da quello di applicazione della misura interdittiva, tutte costituenti violazione dei doveri gravanti sulla ricorrente e poste in essere a vantaggio di soggetti a lei vicini.

Se ne è tratta non illogicamente la conclusione che la ricorrente sia persona insensibile al rispetto di quei doveri, la cui osservanza costituisce quotidiano esercizio di un funzionario di cancelleria o segreteria.

A fronte di ciò non assume alcun rilievo né l'addotta cessazione della relazione con Santangelo, peraltro ristretto agli arresti domiciliari, né il fatto che nei confronti della ricorrente fosse stato disposto l'affiancamento ad altra assistente giudiziaria per i compiti relativi ad una diversa segreteria, con conseguente possibilità di aver accesso anche ad un numero maggiore di procedimenti, ciò che era in realtà avvenuto ben prima dell'adozione nei confronti della ricorrente della misura interdittiva in esame e non può essere ex post valorizzato al fine di suffragare il venir meno delle esigenze cautelari.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha confermato in sede di appello cautelare la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio disposta dal G.I.P. del Tribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la segreteria della Procura della Repubblica di Latina, per i reati di rivelazione di segreto di ufficio di cui ai capi 52) e 54) e per il reato di favoreggiamento di cui al capo 55). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 23 -bis comma 2 e 7 d.l. 137 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020. In assenza di richiesta di trattazione orale dell'appello cautelare, irrituale avrebbe dovuto ritenersi il deposito in udienza di documenti da parte del P.M. in data 12/2/2021, discendendone l'inutilizzabilità di tali documenti, con la conseguenza che avrebbe dovuto rivivere l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancata autorizzazione all'ascolto delle intercettazioni da parte della difesa. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato di cui al capo 52). Il Tribunale si era basato su presunzioni in assenza di elementi dai quali poter desumere che la notizia degli sgomberi fosse stata fornita dalla ricorrente, anche perché gli sgomberi erano stati diversi ed eseguiti non solo dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi inoltre considerare gli ulteriori elementi indicati dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 55) (rectius: 54). Era irrilevante che la ricorrente avesse consapevolezza dell'attività illecita del compagno, elemento invece valorizzato dal Tribunale con riguardo ad una conversazione avvenuta il 17/6/2019. Era comunque necessario stabilire come la ricorrente avesse avuto quelle informazioni relative a procedimento non di competenza del dott. [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che la rivelazione della secretazione del fascicolo costituisse un dato di fatto appreso non valeva a dimostrare neppure in questo caso come la predetta ricorrente potesse aver appreso la notizia, fermo restando che attraverso il SICP la ricorrente, quale cancelliere, avrebbe potuto aver informazioni solo in ordine a procedimenti del dott. [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici avevano inoltre omesso di motivare in ordine al periodo di iscrizione del procedimento. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.384 cod. pen. e 27 Cost. con riguardo al favoreggiamento di cui al capo 55). Il Tribunale aveva escluso il rapporto di convivenza sulla base di un'informativa, che era stata indebitamente prodotta in udienza e che inoltre non riportava alcuna data circa gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, e sulla base dell'interrogatorio della ricorrente, il cui tenore era stato tuttavia erroneamente inteso, fermi restando gli elementi attestanti la stabile relazione della ricorrente con Santangelo.In ogni caso in base alla legge Cirinnà sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile. La rilevanza del rapporto more uxorio ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. era stata di recente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen. Era contraddittoria la motivazione con cui si era ritenuto che l'attività si fosse intensificata dal giugno 2019, quando le intercettazioni erano iniziate nel febbraio 2019 e non era stata captata fino al giugno 2019 alcun dialogo rilevante ai fini in esame. Le attività di ausilio erano comunque avvenute in un periodo ristretto in favore di quello che era all'epoca il compagno della ricorrente. Ma la relazione si era interrotta, fermo restando che non era stato valutato il fatto che la ricorrente era stata applicata ad altra cancelleria, quella della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data 15 ottobre 2019, risultando in tal modo che alla ricorrente era stato concesso dopo la commissione del reato di aver accesso ad altri numerosi fascicoli. Avrebbe dovuto dunque dirsi violato l'art. 274 cod. proc. pen. in assenza di motivazione circa la ragione per cui quella circostanza non fosse idonea ad escludere il pericolo di reiterazione. 3. Con due successive memorie di contenuto corrispondente sono stati presentati motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo si ribadiscono gli argomenti a fondamento del secondo motivo, segnalandosi elementi a sostegno della mancanza di riscontri di una rivelazione proveniente dalla ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo ci si sofferma sui temi già affrontati con il terzo motivo originario, facendosi riferimento alla valorizzazione da parte del Tribunale della circostanza che la ricorrente avesse cognizione dell'attività illecita del Santangelo, suo compagno, aspetto irrilevante, e alla pretesa rivelazione di un dato di fatto, cioè la secretazione del fascicolo: ma questa risaliva al gennaio 2019 e al momento del dialogo, risalente al giugno 2019, il fascicolo non avrebbe potuto più dirsi secretato, mentre il diniego di certificazione opposto dal P.M. alla richiesta dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] era un documento cartaceo, non conoscibile dalla ricorrente e non risultante dal SICP.Si segnala che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla conoscenza da parte della ricorrente dell'epoca di iscrizione del procedimento, mentre si indicano elementi dai quali è desumibile che il Santangelo ne era a conoscenza prima della conversazione incriminata. 3.3. Con il terzo motivo si propongono argomenti a sostegno della ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo 55). Si segnala che la Corte di cassazione ha svalutato il profilo della coabitazione, dando rilievo alla comunanza di vita e di affetti anche abitando in luoghi diversi. Peraltro l'assunto che la convivenza fosse in concreto smentita era stato indebitamente formulato, in quanto le indagini svolte non avrebbero potuto dirsi a tal fine idonee, non potendosi escludere che la ricorrente e il Santangelo pernottassero insieme o che la ricorrente si recasse in casa del predetto anche quando egli era assente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. E', in particolare, inammissibile, perché manifestamente infondato, il primo motivo. Va invero rilevato come il procedimento di appello cautelare non precluda alle parti la facoltà di introdurre nuovi elementi, riguardanti i fatti oggetto di contestazione e rientranti nell'ambito del devoluto, ferma restando la necessità di assicurare la possibilità di una verifica e di un idoneo contraddittorio (sul punto può farsi riferimenti ai principi desumibili da Sez. U. n. 18339 del 31/3/2004, Donelli, Rv. 227357). Non assume per contro rilievo la circostanza che alla prima udienza non fosse prevista la trattazione orale, in quanto in concreto il Tribunale ha disposto rinvio in modo da consentire alle parti di interloquire sulle nuove produzioni, essendo stata assicurata alla successiva udienza la trattazione orale del procedimento e essendo state dunque realizzate le condizioni di un contraddittorio effettivo. Ed ancora deve rimarcarsi come, a fronte dell'originaria eccezione difensiva, avente ad oggetto il mancato tempestivo accesso alla registrazione delle conversazioni intercettate, il P.M. fosse legittimato a controdedurre, segnalando che in realtà la parte interessata aveva potuto fruire di ascolto in data 8/2/2021, ciò che avrebbe potuto formare oggetto di verifica anche da parte del Tribunale, fermo restando che non è stato difensivamente prospettato che l'accesso consentito non fosse stato comunque idoneo a garantire un effettivo confronto con il materiale acquisito e posto a fondamento della misura. 3. Il secondo motivo, letto alla luce della memoria integrativa e riguardante la contestazione di violazione di segreto di ufficio di cui al capo 52), è infondato. La deduzione difensiva, incentrata sulla natura congetturale della valutazione del Tribunale, è in realtà idoneamente contrastata dal complessivo ragionamento esposto nell'ordinanza impugnata. Ed invero è stato dato conto del fatto che la notizia degli sgomberi derivanti dall'esecuzione di un sequestro preventivo, disposto nell'ambito di procedimento di cui era titolare il Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], era stata data ad altri interessati da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo era assiduo frequentatore di [OSCURATO:PERSONA], operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Latina, a sua volta legato da relazione affettiva a [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, è stato sottolineato come fosse emersa l'attività della Capponi volta ad acquisire informazioni sullo stato delle indagini legate alla riscontrata fuga di notizie, al fine di scongiurare il coinvolgimento del marito, e come in particolare fosse risultato che la donna era preoccupata per il fatto che Natalizi frequentasse la Procura e si facesse vedere in compagnia di Santangelo, elemento che è stato tutt'altro che illogicamente ritenuto idoneo ad attestare che la rivelazione della notizia era da ricondurre proprio a quel rapporto che si intendeva mantenere celato e che dunque la rivelazione avrebbe dovuto ricondursi alla ricorrente, operante nella segreteria del magistrato interessato e legata a Santangelo, fermo restando che il Tribunale ha suffragato tale analisi anche alla luce del restante materiale probatorio, riferito alle ulteriori contestazioni, ma attestante il collegamento tra la ricorrente e Santangelo e la disponibilità di lei ad aiutare il predetto. A fronte di ciò, le ulteriori deduzioni sono volte a sollecitare una lettura alternativa del quadro indiziario, risultando inoltre generica la valorizzazione di un commento fatto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'arrivo di una dirigente INPS. 4. Altrettanto infondato, pur alla luce delle ulteriori deduzioni contenute nella memoria integrativa, risulta il terzo motivo, concernente il delitto di violazione del segreto di ufficio, di cui al capo 54). Contrariamente all'assunto difensivo, non è irrilevante la circostanza, sottolineata dal Tribunale, che la ricorrente, per quanto emerso da conversazioni intercettate, fosse a conoscenza dei reati addebitabili a Santangelo e fosse altresì a conoscenza di elementi investigativi qualificanti in merito alla vicenda giudiziaria coinvolgente il predetto: si tratta invero di elemento non illogicamente valorizzato come dato sintomaticamente rappresentativo delle informazioni a disposizione della ricorrente, a conferma del rilievo attribuibile agli ulteriori riferimenti al dato riservato, riguardante l'iscrizione e la secretazione del procedimento. A fronte di ciò non risultano pertinenti i rilievi difensivi in ordine alla provenienza dell'informazione, dovendosi al riguardo osservare che il delitto è integrato «anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione» (Sez. 3, n. 11664 del 18/2/2016, Callea, Rv. 266321). Generici risultano i riferimenti al venir meno della secretazione rispetto al fatto in sé di una notizia divulgata al di fuori delle regole previste per la legittima esternazione ad un soggetto interessato dei dati relativi ad un procedimento, non risultando inoltre dirimente la mancanza di specifica motivazione -oltre al generico richiamo dell'ordinanza genetica- in ordine alla rivelazione del periodo dell'iscrizione del procedimento, ciò che semmai varrebbe a ridurre ma non ad elidere l'ambito della contestazione, dovendosi peraltro rilevare che è generica e inerisce al merito dell'apprezzamento, precluso in questa sede, la deduzione della ricorrente circa il preteso carattere dubitativo dei riferimenti all'epoca di iscrizione, desunto dal decontestualizzato frammento di una conversazione. 5. Manifestamente infondato risulta il quarto motivo, incentrato sull'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. con riferimento al delitto di favoreggiamento, di cui al capo 55). Deve invero richiamarsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in ordine all'applicabilità della scusante, incidente sull'esclusione della colpevolezza, prevista dall'art. 384 cod. pen., anche nel caso di convivente more uxorio (sul punto Sez. U. n. 10381 de 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574). E, tuttavia, va rimarcato come anche in base a tale arresto debba scrutinarsi in modo rigoroso il tema dell'effettività della convivenza, che non discende dal mero riscontro della sussistenza o della mancanza della coabitazione, ma, più propriamente, anche alla luce dell'orientamento consolidatosi in relazione alla materia dei reati coinvolgenti rapporti di tipo familiare, dalla verifica di un rapporto fondato su uno stabile progetto di vita, connotato dalla volontà di vivere insieme, se del caso di avere dei figli, di avere dei beni in comune e di dare vita ad un nucleo stabile e duraturo, con assunzione di un impegno di reciproca assistenza. E' di tutta evidenza come siffatto presupposto non possa dirsi sotteso a qualsivoglia relazione affettiva, connotata da continuativa frequentazione, dovendosi escludere che i rilievi difensivi siano idonei a contrastare sul punto la L motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si è fatto riferimento alle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, in merito alla relazione con Santangelo e al fatto che ella convive solo con i figli avuti dal marito, dal quale è separata. Generiche risultano sia le deduzioni in ordine alla mancanza di una data precisa degli accertamenti di polizia giudiziaria sia quelle riguardanti la mera prospettazione di ipotesi non verificate, inerenti alla possibilità di pernottamenti non riscontrati o alla presenza della ricorrente in casa di Santangelo pur in assenza di lui. 6. Inammissibile, perché manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, risulta infine il quinto motivo, relativo ai profili cautelari. Deve al riguardo osservarsi come il Tribunale abbia coerentemente valorizzato le plurime condotte venute in rilievo, che, a partire dalla rivelazione riguardante il decreto di sgombero, si sono protratte per un significativo arco di tempo, non distante da quello di applicazione della misura interdittiva, tutte costituenti violazione dei doveri gravanti sulla ricorrente e poste in essere a vantaggio di soggetti a lei vicini. Se ne è tratta non illogicamente la conclusione che la ricorrente sia persona insensibile al rispetto di quei doveri, la cui osservanza costituisce quotidiano esercizio di un funzionario di cancelleria o segreteria. A fronte di ciò non assume alcun rilievo né l'addotta cessazione della relazione con Santangelo, peraltro ristretto agli arresti domiciliari, né il fatto che nei confronti della ricorrente fosse stato disposto l'affiancamento ad altra assistente giudiziaria per i compiti relativi ad una diversa segreteria, con conseguente possibilità di aver accesso anche ad un numero maggiore di procedimenti, ciò che era in realtà avvenuto ben prima dell'adozione nei confronti della ricorrente della misura interdittiva in esame e non può essere ex post valorizzato al fine di suffragare il venir meno delle esigenze cautelari. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e c