CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 33046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 03.02.2026, che ha confermato la sentenza del 20/02/2024 del Tribunale di Siena con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, entrambi per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 256 bis, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 152 del 2006. I ricorrenti deducono, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del concorso di persone nel reato contestato, posto che non sarebbe emerso alcun elemento a sostegno della affermata partecipazione ad un reato posto in essere da terzi; con un secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Osserva il Collegio che le doglianze mosse con il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto fondata la penale responsabilità per i reati loro ascritti, posto che entrambi gli imputati vennero sorpresi dagli operanti di polizia giudiziaria, il 24/11/2021, ad appiccare il fuoco, provocando la combustione di rifiuti speciali vari, anche di natura pericolosa, depositati in maniera incontrollata, costituiti da sacchi di imballi misti contenenti cartongesso, bombolette spray, materiale isolante, materassini spugnosi e fibrosi, lana di roccia e di vetro ed erano stati osservati mentre alimentavano il fuoco con i forconi. Gli operanti potevano constatare che tra il materiale bruciato vi erano rifiuti provenienti dalle attività di pittura e cartongesso corrispondenti a quelli prodotti e rinvenuti presso le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano rispettivamente i rappresentanti legali. Si precisa, peraltro, che la condotta contestata, evidentemente, comprende non solo l'appiccamento del fuoco, inteso come innesco della reazione chimica ma anche quella realizzata nel medesimo contesto spazio temporale di alimentazione o di mantenimento della combustione.Anche il secondo motivo è infondato. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, emergendo, al contrario, elementi di segno opposto, quali i plurimi precedenti penali da cui è gravato [OSCURATO:PERSONA], anche specifici, e la precedente condanna definitiva per il delitto di atti persecutori a carico di [OSCURATO:PERSONA], evincibile dai certificati del casellario giudiziale. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila ciascuno; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLFRIA vit 08 SET 2026 L' ASSISTENT I DIZIARIO Dott.ssa Kt a lenente 2