CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., escludendo l'aggravante della minorata difesa e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 9 ottobre 2023); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di due motivi, di cui il secondo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, attenendosi all'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, ha ritenuto il furto commesso dall'imputato aggravato dalla destrezza, perché egli, utilizzando la "tecnica dell'abbraccio", consistente in una manovra repentina e abile, aveva sorpreso la persona offesa, impedita nella reazione per effetto delle caratteristiche di tale manovra e non certo per sua negligenza o disattenzione (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, laddove formula censure in ordine al diniego di riduzione della pena, anche per effetto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattes dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congrua ed equa tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto e della personalità dell'imputato), e che il rilievo in punto di circostanze ex art. 62-bis cod. pen. è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto equo e congruo il bilanciamento in equivalenza di attenuanti e aggravanti, perché, a parte la confessione dell'imputato, non vi erano ulteriori condotte successive valorizzabili a suo favore); - che lo stesso motivo, nella parte in cui censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha stimato la condotta dell'imputato come oggettivamente grave, avuto riguardo a quanto argomentato, in riferimento alle modalità della condotta, in relazione alla graduazione della pena; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il c