CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 luglio 2023
Cassazione n. 16380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione misure di prevenzione - con decreto del 25/10/2023 rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] G.A. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in data 16/6-[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA] G.A. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 52 e 59 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché carenza della motivazione. Evidenzia che l'obbligazione contratta da [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. è orale e che la prova della sua esistenza può trarsi anche da un comportamento concludente; che nel caso di specie il comportamento concludente da parte della società debitrice risiede nella circostanza per cui essa si è avvalsa dell'opera della odierna ricorrente senza mai contestare alcunché, fino al rilascio della certificazione di agibilità degli immobili all'interno del quali la [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto i lavori; che, dunque, è la stessa prestazione eseguita dal creditore - e di cui si è avvantaggiato il debitore - a dare la prova del contratto in essere; che, inoltre, la società debitrice attraverso un comportamento concludente aveva accettato la datio in solutum, tenuto conto che i due appartamenti pattuiti come prezzo a saldo dei lavori effettuati erano già detenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che il possesso si è protratto fino al 7/6/2013. 2.1 In data 14/3/2024 è pervenuta articolata memoria di replica. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato, in quanto aspecifico. Invero, non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha dato ampiamente conto dei motivi per i quali ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza del credito certo nell'an e nel quantum, atteso che il contratto di appalto contiene una indicazione solo presuntiva dell'importo della somma oggetto di subappalto e soprattutto perché non è dato reperire elementi certi in ordine all'entità dei lavori né dalla contabilità né dai certificati di esecuzione lavori. Quanto ai lavori che si assume svolti direttamente in favore della società debitrice, il Tribunale ha rilevato che agli atti vi è solo un preventivo, all'evidenza inidoneo a fondare un diritto certo. Quanto, infine, alla cessione dei due appartamenti pattuita con la scrittura del 5/7/2012, il decreto - dopo averla qualificata come datio in solutum - evidenzia che manca il necessario consenso del debitore (che, invece di adempiere la prestazione prevista, ne adempie un'altra con il consenso del creditore), che proprio il contratto di subappalto versato in atti prevedeva dovesse essere espresso in forma scritta. Ebbene, su questi profili - che costituiscono l'architrave motivazionale del provvedimento impugnato - il ricorso sorvola, preternnettendoli del tutto. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il g