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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 21527/2026

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controMerli Giorgia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di EmiliaRomagna n.498/2025 depositata il 28/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24005/2025Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 21527/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controMerli Giorgia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di EmiliaRomagna n.498/2025 depositata il 28/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24005/2025Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 21527/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
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