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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 29396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 10 gennaio 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Boscolo aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, in carenza di sussistenza dei necessari presupposti applicativi, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, ed in particolare da captazioni telefoniche e dichiarazioni di persone informate sui fatti, dalle quali era emersa la partecipazione dell'indagato ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, diretta da [OSCURATO:PERSONA], cui il Boscolo aveva fornito il proprio costante apporto, condividendo una base logistica ed operando in qualità di corriere al reperimento di ingenti quantitativi di cocaina da fornitori stranieri, trasportandola in Italia a bordo di autovetture.

Né, per il giudice del riesame, tale partecipazione sarebbe venuta meno per il fatto che il Boscolo era stato tratto in arresto in Germania il 3 dicembre 2017 - fatto per cui ancora si trova ristretto in stato detentivo - risultando comprovato il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il sostegno ricevuto da parte di suoi appartenenti, tra cui, in particolare, [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti per il tramite di una motivazione carente, meramente apparente e manifestamente illogica.

Lamenta il ricorrente di trovarsi in stato detentivo, senza soluzione di continuità, a far data dal 3 dicembre 2017, e quindi di essere stato sottoposto a restrizione ancor prima dell'inizio della presente indagine, ragion per cui sarebbe certa l'avvenuta interruzione di ogni suo rapporto con gli altri indagati, altresì considerato che fino al 17 agosto 2020, data di estradizione in Italia, il Boscolo era stato detenuto in Germania.

Se è vero, infatti, che lo stato detentivo non determina, di per sé, l'automatica interruzione della partecipazione al sodalizio criminoso, è anche vero che, nel caso di specie, il secondario ruolo ricoperto dal Boscolo, unitamente alla distanza fisica avuta rispetto agli altri sodali, peraltro partecipi di una struttura piccola e non particolarmente organizzata, comproverebbe l'interruzione di ogni sua partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività.

Di ciò sarebbero, in particolare, prova le risultanze scaturite da numerose conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe la recisione di ogni suo rapporto con la persona dell'Arapaj.

Neppure adeguatamente comprovate sarebbero, poi, le circostanze - invece valorizzate dal giudice del riesame - per cui l'Arapaj avrebbe provveduto a pagare al Boscolo un avvocato tedesco, nonché l'asilo privato del figlio, considerato che all'individuazione e alla corresponsione degli emolumenti a tale avvocato avrebbe provveduto il fratello dell'indagato, e che il presunto pagamento dell'asilo non sarebbe stato in alcun modo riscontrato.

Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge, in particolare dell'art. 27, comma 3, Cost., oltre a vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'indispensabilità dell'applicazione della più grave misura custodiale.

L'insieme delle valutazioni precedentemente espresse dovrebbe indurre, infatti, al superamento della presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non ricorrendo elementi tali da cui poter inferire la ricorrenza di un pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

In proposito, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico.

E', in particolare, infondata la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, invece asseritamente riconosciutagli in ragione di una motivazione carente, apparente e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in senso opposto, come l'ordinanza impugnata abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché da dichiarazioni di persone informate sui fatti, dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un sodalizio criminoso diretto da [OSCURATO:PERSONA], l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' stata, altresì, accertata la fattiva partecipazione del Boscolo a tale struttura associativa, realizzata offrendole una base logistica presso il proprio appartamento, nonché provvedendo, in qualità di corriere, all'approvvigionamento di droga presso fornitori esteri.

Il vincolo dell'indagato con l'associazione criminale risulta, poi, ad oggi ancora esistente, pur essendo il Boscolo già da tempo ristretto in stato detentivo, risultando comprovato il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il costante sostegno da essa ricevuto, in particolare da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente da quanto dedotto dal Boscolo, infatti, nell'ordinanza impugnata è stato diffusamente dato atto, con motivazione logica e congrua, delle conversazioni intercettate dalle quali è stato possibile evincere la fornitura all'indagato, dopo il suo arresto, di assistenza economica, in particolare mediante la corresponsione della retta mensile dell'asilo privato frequentato dal figlio (cfr. dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intercettato il 19 febbraio 2018), ovvero attraverso il pagamento delle sue spese legali, «rassicurandolo sul fatto che avesse sempre i suoi amici fuori e che nessuno lo aveva abbandonato» (cfr. conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] captata in data 31 agosto 2019).

Tali condotte appaiono vieppiù indicative dell'esistenza del sodalizio criminoso, e dell'attualità dell'appartenenza ad esso di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del principio espresso da questa Corte di legittimità - pure evidenziato nell'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame - per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478-01, nella quale è stato, altresì, precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale, assume un'importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati).

Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Del pari priva di fondamento è la seconda doglianza eccepita dal Boscolo, con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'indispensabilità di applicazione della più grave misura custodiale, non sussistendo elementi tali da cui inferire la ricorrenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale.

Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal Boscolo si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dai giudici del riesame.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate, dalla presenza di un precedente specifico, nonché dalla circostanza che la partecipazione dell'indagato all'associazione non possa ritenersi cessata solo per l'avvenuto suo arresto in Germania, tenuto conto delle plurime conversazioni captate attestanti il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il sostegno direttamente ricevuto da parte dei suoi appartenenti, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA].

Né, d'altro canto, vi è prova alcuna che la sofferta detenzione del Boscolo, dapprima in Germania e poi in Italia, possa avere avuto alcun tipo di efficacia deterrente nei suoi confronti, non avendo quest'ultimo neanche allegato elementi specifici idonei a superare la presunzione di permanente attualità del suo legame con l'associazione.

5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 10 gennaio 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Boscolo aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, in carenza di sussistenza dei necessari presupposti applicativi, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, ed in particolare da captazioni telefoniche e dichiarazioni di persone informate sui fatti, dalle quali era emersa la partecipazione dell'indagato ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, diretta da [OSCURATO:PERSONA], cui il Boscolo aveva fornito il proprio costante apporto, condividendo una base logistica ed operando in qualità di corriere al reperimento di ingenti quantitativi di cocaina da fornitori stranieri, trasportandola in Italia a bordo di autovetture. Né, per il giudice del riesame, tale partecipazione sarebbe venuta meno per il fatto che il Boscolo era stato tratto in arresto in Germania il 3 dicembre 2017 - fatto per cui ancora si trova ristretto in stato detentivo - risultando comprovato il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il sostegno ricevuto da parte di suoi appartenenti, tra cui, in particolare, [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti per il tramite di una motivazione carente, meramente apparente e manifestamente illogica. Lamenta il ricorrente di trovarsi in stato detentivo, senza soluzione di continuità, a far data dal 3 dicembre 2017, e quindi di essere stato sottoposto a restrizione ancor prima dell'inizio della presente indagine, ragion per cui sarebbe certa l'avvenuta interruzione di ogni suo rapporto con gli altri indagati, altresì considerato che fino al 17 agosto 2020, data di estradizione in Italia, il Boscolo era stato detenuto in Germania. Se è vero, infatti, che lo stato detentivo non determina, di per sé, l'automatica interruzione della partecipazione al sodalizio criminoso, è anche vero che, nel caso di specie, il secondario ruolo ricoperto dal Boscolo, unitamente alla distanza fisica avuta rispetto agli altri sodali, peraltro partecipi di una struttura piccola e non particolarmente organizzata, comproverebbe l'interruzione di ogni sua partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività. Di ciò sarebbero, in particolare, prova le risultanze scaturite da numerose conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe la recisione di ogni suo rapporto con la persona dell'Arapaj. Neppure adeguatamente comprovate sarebbero, poi, le circostanze - invece valorizzate dal giudice del riesame - per cui l'Arapaj avrebbe provveduto a pagare al Boscolo un avvocato tedesco, nonché l'asilo privato del figlio, considerato che all'individuazione e alla corresponsione degli emolumenti a tale avvocato avrebbe provveduto il fratello dell'indagato, e che il presunto pagamento dell'asilo non sarebbe stato in alcun modo riscontrato. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge, in particolare dell'art. 27, comma 3, Cost., oltre a vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'indispensabilità dell'applicazione della più grave misura custodiale. L'insieme delle valutazioni precedentemente espresse dovrebbe indurre, infatti, al superamento della presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non ricorrendo elementi tali da cui poter inferire la ricorrenza di un pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. In proposito, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico. E', in particolare, infondata la censura con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, invece asseritamente riconosciutagli in ragione di una motivazione carente, apparente e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in senso opposto, come l'ordinanza impugnata abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché da dichiarazioni di persone informate sui fatti, dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un sodalizio criminoso diretto da [OSCURATO:PERSONA], l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata, altresì, accertata la fattiva partecipazione del Boscolo a tale struttura associativa, realizzata offrendole una base logistica presso il proprio appartamento, nonché provvedendo, in qualità di corriere, all'approvvigionamento di droga presso fornitori esteri. Il vincolo dell'indagato con l'associazione criminale risulta, poi, ad oggi ancora esistente, pur essendo il Boscolo già da tempo ristretto in stato detentivo, risultando comprovato il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il costante sostegno da essa ricevuto, in particolare da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto dedotto dal Boscolo, infatti, nell'ordinanza impugnata è stato diffusamente dato atto, con motivazione logica e congrua, delle conversazioni intercettate dalle quali è stato possibile evincere la fornitura all'indagato, dopo il suo arresto, di assistenza economica, in particolare mediante la corresponsione della retta mensile dell'asilo privato frequentato dal figlio (cfr. dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intercettato il 19 febbraio 2018), ovvero attraverso il pagamento delle sue spese legali, «rassicurandolo sul fatto che avesse sempre i suoi amici fuori e che nessuno lo aveva abbandonato» (cfr. conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] captata in data 31 agosto 2019). Tali condotte appaiono vieppiù indicative dell'esistenza del sodalizio criminoso, e dell'attualità dell'appartenenza ad esso di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del principio espresso da questa Corte di legittimità - pure evidenziato nell'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame - per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478-01, nella quale è stato, altresì, precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale, assume un'importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati). Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Del pari priva di fondamento è la seconda doglianza eccepita dal Boscolo, con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'indispensabilità di applicazione della più grave misura custodiale, non sussistendo elementi tali da cui inferire la ricorrenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal Boscolo si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dai giudici del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate, dalla presenza di un precedente specifico, nonché dalla circostanza che la partecipazione dell'indagato all'associazione non possa ritenersi cessata solo per l'avvenuto suo arresto in Germania, tenuto conto delle plurime conversazioni captate attestanti il mantenimento di rapporti con la struttura associativa ed il sostegno direttamente ricevuto da parte dei suoi appartenenti, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA]. Né, d'altro canto, vi è prova alcuna che la sofferta detenzione del Boscolo, dapprima in Germania e poi in Italia, possa avere avuto alcun tipo di efficacia deterrente nei suoi confronti, non avendo quest'ultimo neanche allegato elementi specifici idonei a superare la presunzione di permanente attualità del suo legame con l'associazione. 5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 29396/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris