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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 11534/2026

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e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, pronunciata il 4/7/2024,depositata in data 30/9/2024 e notificata il 2/10/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appelloNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale che aveva accolto parzialmente il suoricorso avverso quattro avvisi IMU per le annualità 2015/2018, con i qualiil Comune di Camposanto aveva accertato, ai sensi degli artt. 2, co. 5 bis,del D.L. n. 225/2010 e 19, co. 7 ss, del D.L. n. 78/2010, il parzialepagamento del tributo in relazione a fabbricati cd.

"fantasma" e loropertinenze, regolarizzati catastalmente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel 2019.2.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la societàcontribuente formulando due motivi.3.

Il Comune di Camposanto resiste con controricorso e depositamemoria illustrativa, concludendo per l’improcedibilità, inammissibilità einfondatezza del ricorso.2.

A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, la ricorrente chiede decidersi la causa edeposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in rubrica, «Violazione degli artt. 115 e 116del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.», la ricorrentecensura la sentenza per non avere i giudici d’appello valutato le nuoveprove allegate e le argomentazioni contenute nelle relazioni del consulentetecnico prodotte dalla società, limitandosi a recepire acriticamente leconclusioni del consulente del Comune.2.

Con il secondo motivo, la società denuncia «Violazione dell’art. 1,comma 21, della legge n. 208/2015 e dell’art. 2, comma 5 bis del D.L. n.225/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.», per avere igiudici d’appello rilevato, recependo acriticamente l’affermazione delconsulente del Comune, secondo cui “tutti i restanti parametri sonoampiamente presenti da tempo ed antecedenti le annualità oggetto diaccertamento”, che l’area esterna operativa e la recinzione erano daNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026sempre presenti nel sito, ma non erano state dichiarate nel DOCFApresentato nell’anno 2000, così imputando l’incremento di valore e dellarendita catastale riferita a tali elementi retroattivamente agli anni oggettodi accertamento, in forza dell’art. 2, comma 5-bis D.L. n. 225/2010.Secondo la ricorrente, l’accoglimento di tale tesi violerebbe l’articolo 1,comma 21, della Legge n. 208/2015 in quanto solo con tale norma è statoimposto l’obbligo di accatastare, per i fabbricati della categoria D, anche learee scoperte.3.

Va, preliminarmente, esaminato il profilo, posto a base dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., con cui è statarilevata l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata, secondo quantodisposto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c. che prescrive il deposito,unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, di copia autentica dellasentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, sequesta è avvenuta.3.1.

A seguito della proposta di definizione accelerata, la societàricorrente ha depositato istanza di decisione, nella quale ha evidenziatoche l’invio, in data 18 dicembre 2024, del ricorso con allegato ildocumento denominato “Sky attestazione di conformità”, recante copiadella sentenza impugnata e della notificazione a mezzo pec eseguita dallacontroparte, non era andato a buon fine, e che il successivo depositotelematico del ricorso e degli allegati per mero errore materiale nonconteneva il documento con la sentenza e la prova della notificazione.

Varilevato, inoltre, che il contraddittorio è stato regolarmente costituito eparte controricorrente ha dato atto nel controricorso di aver provvedutoalla notifica della sentenza, avvalorando gli assunti di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla data di notifica e tempestività del ricorso inCassazione, dunque non solo non ha contestato l’avvenuta notifica e latempestività del ricorso ma, per di più, con valore confessorio haNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026ammesso di aver notificato la sentenza nella data da essa stessa indicatae precisamente il 2/10/24.3.2.

Ciò premesso, come precisato dalle Sezioni Unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorsoper cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attestaun «fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a fardecorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza chesia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.3.3.

Tale regola, lungi dal costituire una mera formalità, èpreordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso percassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giornisessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questaragione, il principio subisce una - apparente - eccezione quando risulti, inmodo certo, che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso percassazione è stato notificato prima della scadenza del termine brevedecorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.3.4.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, purin difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata diNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.nn. 11386/2019, 17066/2013).3.5 Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo,ricorso è stato notificato il 2 dicembre 2024.3.6.

Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo telematico emergeche parte ricorrente non ha ottemperato l’onere di deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art.369, secondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenzanotificata si rinviene nella produzione della controricorrente nel termine dicui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022;Cass., Sez.

U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez.

U, 02/05/2017, n.10648) Sul punto, l’istanza di decisione formulata dalla società haaffermato che l’invio telematico del documento contenente la sentenzaimpugnata e la notificazione a mezzo pec, non era andato a buon fine, eche il successivo deposito del ricorso e degli allegati, per mero erroremateriale, non conteneva il documento con la sentenza e la prova dellanotificazione.

Premessa l’irrilevanza di tali assunti in ordine alla prova delrituale e tempestivo deposito della relazione di notifica, va poi osservatoche la documentazione comprovante la notificazione della sentenza, indata 2 ottobre 2024, è stata depositata solo in esito alla proposta didefinizione accelerata e allegata all’istanza successiva alla propostastessa, recante in calce l’indice dei documenti, comprensivo degli attirelativi alla notificazione della sentenza.

Sul punto è stato affermato daquesta Corte “In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena diimprocedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso,Numero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione exart. 380-bis c.p.c. (Cass., n. 1499 del 29.8.2025 – RV 675820-01).3.7.

Ai sensi dell’art. 369, co.2, c.p.c., con il ricorso devono esseredepositate, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta.

Il ricorso è dunque improcedibile e la produzione tardiva non èidonea a elidere l’improcedibilità rilevata nella proposta di definizioneaccelerata3.8.

Neppure può assumere significato, al contrario di quantosostenuto dalla ricorrente, l’eventuale conferma della controparte in ordinealla data di notifica della sentenza.È stato, invero, affermato da questa Corte che il ricorso percassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificadella sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente allacopia autentica della sentenza, non deposita, - nei termini di cui all'art.369, comma 1, c.p.c., - anche la relazione di notificazione della stessa, néil vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte delcontroricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez.

U., 2 maggio2017, n. 10648).4.

In conclusione, avendo la società ricorrente espressamente allegatoche la sentenza impugnata è stata alla medesima notificata, limitandosituttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza larelata di notificazione, il ricorso per cassazione – che appare comunquefondato su profili di censura tendenti a sollecitare un ulteriore,inammissibile, accertamento di merito - dev'essere dichiaratoimprocedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione.

Vaquindi confermata la proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., con la conseguente declaratoria di improcedibilità delricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026liquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma delconsigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformitàdella proposta, deve applicarsi l'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.,come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della di euro 1.500,00 in favore della Cassadelle ammende P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune diCamposanto, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.880per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, oltreindennità ex art. 96, comma 3, c.p.c. in euro 2.900.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delleammende;Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –avverso la sentenza n. 833/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia-Romagna, pronunciata il 4/7/2024,depositata in data 30/9/2024 e notificata il 2/10/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appelloNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale che aveva accolto parzialmente il suoricorso avverso quattro avvisi IMU per le annualità 2015/2018, con i qualiil Comune di Camposanto aveva accertato, ai sensi degli artt. 2, co. 5 bis,del D.L. n. 225/2010 e 19, co. 7 ss, del D.L. n. 78/2010, il parzialepagamento del tributo in relazione a fabbricati cd. "fantasma" e loropertinenze, regolarizzati catastalmente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel 2019.2. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la societàcontribuente formulando due motivi.3. Il Comune di Camposanto resiste con controricorso e depositamemoria illustrativa, concludendo per l’improcedibilità, inammissibilità einfondatezza del ricorso.2. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, la ricorrente chiede decidersi la causa edeposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica, «Violazione degli artt. 115 e 116del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.», la ricorrentecensura la sentenza per non avere i giudici d’appello valutato le nuoveprove allegate e le argomentazioni contenute nelle relazioni del consulentetecnico prodotte dalla società, limitandosi a recepire acriticamente leconclusioni del consulente del Comune.2. Con il secondo motivo, la società denuncia «Violazione dell’art. 1,comma 21, della legge n. 208/2015 e dell’art. 2, comma 5 bis del D.L. n.225/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.», per avere igiudici d’appello rilevato, recependo acriticamente l’affermazione delconsulente del Comune, secondo cui “tutti i restanti parametri sonoampiamente presenti da tempo ed antecedenti le annualità oggetto diaccertamento”, che l’area esterna operativa e la recinzione erano daNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026sempre presenti nel sito, ma non erano state dichiarate nel DOCFApresentato nell’anno 2000, così imputando l’incremento di valore e dellarendita catastale riferita a tali elementi retroattivamente agli anni oggettodi accertamento, in forza dell’art. 2, comma 5-bis D.L. n. 225/2010.Secondo la ricorrente, l’accoglimento di tale tesi violerebbe l’articolo 1,comma 21, della Legge n. 208/2015 in quanto solo con tale norma è statoimposto l’obbligo di accatastare, per i fabbricati della categoria D, anche learee scoperte.3. Va, preliminarmente, esaminato il profilo, posto a base dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., con cui è statarilevata l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata, secondo quantodisposto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c. che prescrive il deposito,unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, di copia autentica dellasentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, sequesta è avvenuta.3.1. A seguito della proposta di definizione accelerata, la societàricorrente ha depositato istanza di decisione, nella quale ha evidenziatoche l’invio, in data 18 dicembre 2024, del ricorso con allegato ildocumento denominato “Sky attestazione di conformità”, recante copiadella sentenza impugnata e della notificazione a mezzo pec eseguita dallacontroparte, non era andato a buon fine, e che il successivo depositotelematico del ricorso e degli allegati per mero errore materiale nonconteneva il documento con la sentenza e la prova della notificazione. Varilevato, inoltre, che il contraddittorio è stato regolarmente costituito eparte controricorrente ha dato atto nel controricorso di aver provvedutoalla notifica della sentenza, avvalorando gli assunti di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla data di notifica e tempestività del ricorso inCassazione, dunque non solo non ha contestato l’avvenuta notifica e latempestività del ricorso ma, per di più, con valore confessorio haNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026ammesso di aver notificato la sentenza nella data da essa stessa indicatae precisamente il 2/10/24.3.2. Ciò premesso, come precisato dalle Sezioni Unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorsoper cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attestaun «fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a fardecorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza chesia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.3.3. Tale regola, lungi dal costituire una mera formalità, èpreordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso percassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giornisessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questaragione, il principio subisce una - apparente - eccezione quando risulti, inmodo certo, che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso percassazione è stato notificato prima della scadenza del termine brevedecorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.3.4. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, purin difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata diNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.nn. 11386/2019, 17066/2013).3.5 Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo,ricorso è stato notificato il 2 dicembre 2024.3.6. Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo telematico emergeche parte ricorrente non ha ottemperato l’onere di deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art.369, secondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenzanotificata si rinviene nella produzione della controricorrente nel termine dicui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022;Cass., Sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02/05/2017, n.10648) Sul punto, l’istanza di decisione formulata dalla società haaffermato che l’invio telematico del documento contenente la sentenzaimpugnata e la notificazione a mezzo pec, non era andato a buon fine, eche il successivo deposito del ricorso e degli allegati, per mero erroremateriale, non conteneva il documento con la sentenza e la prova dellanotificazione. Premessa l’irrilevanza di tali assunti in ordine alla prova delrituale e tempestivo deposito della relazione di notifica, va poi osservatoche la documentazione comprovante la notificazione della sentenza, indata 2 ottobre 2024, è stata depositata solo in esito alla proposta didefinizione accelerata e allegata all’istanza successiva alla propostastessa, recante in calce l’indice dei documenti, comprensivo degli attirelativi alla notificazione della sentenza. Sul punto è stato affermato daquesta Corte “In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena diimprocedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso,Numero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione exart. 380-bis c.p.c. (Cass., n. 1499 del 29.8.2025 – RV 675820-01).3.7. Ai sensi dell’art. 369, co.2, c.p.c., con il ricorso devono esseredepositate, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta. Il ricorso è dunque improcedibile e la produzione tardiva non èidonea a elidere l’improcedibilità rilevata nella proposta di definizioneaccelerata3.8. Neppure può assumere significato, al contrario di quantosostenuto dalla ricorrente, l’eventuale conferma della controparte in ordinealla data di notifica della sentenza.È stato, invero, affermato da questa Corte che il ricorso percassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificadella sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente allacopia autentica della sentenza, non deposita, - nei termini di cui all'art.369, comma 1, c.p.c., - anche la relazione di notificazione della stessa, néil vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte delcontroricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio2017, n. 10648).4. In conclusione, avendo la società ricorrente espressamente allegatoche la sentenza impugnata è stata alla medesima notificata, limitandosituttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza larelata di notificazione, il ricorso per cassazione – che appare comunquefondato su profili di censura tendenti a sollecitare un ulteriore,inammissibile, accertamento di merito - dev'essere dichiaratoimprocedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione. Vaquindi confermata la proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., con la conseguente declaratoria di improcedibilità delricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026liquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma delconsigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformitàdella proposta, deve applicarsi l'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.,come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della di euro 1.500,00 in favore della Cassadelle ammende P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune diCamposanto, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.880per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, oltreindennità ex art. 96, comma 3, c.p.c. in euro 2.900.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delleammende;Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 26436/2024Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 11534/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11534/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris