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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 1952

Cassazione n. 48905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che il difensore e procuratore speciale della parte civile ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento delle sentenza impugnata; per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 42045 del 26/05/2017, la Quinta sezione di questa Corte annullò la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27/05/2016 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 20/03/2019, nuovamente confermò la sentenza del Tribunale di Salerno del 21/03/2014.

La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12312/20 deliberata il 19/02/2019, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli da ultimo menzionata.

Nuovamente investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 06/10/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/10/2021 ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi.

2.1. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastano con quelle del prof. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il primo riferiva di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] tra le 8,20 e le 8,25 e che l'imputato era in compagnia di Napoli, laddove quest'ultimo affermava di essere rimasto nel laboratorio linguistico fino alle 8,20, così sconfessando Padalino

2.2. Le dichiarazioni di Napoli rese dinanzi al Tribunale di Salerno contrastano con quelle rese dinanzi alla Corte di appello di Napoli, in quanto solo quest'ultime fanno riferimento a una discussione con [OSCURATO:PERSONA] sull'acquisto di una calcolatrice.

2.3. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastano con quelle di Padalino, in quanto il primo ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], Napoli e lo stesso Padalino di trattenevano all'interno del laboratorio per 20/25 minuti, mentre Padalino negava di essersi ivi trattenuto.

2.4. Le dichiarazioni di Gogliucci dinanzi al Tribunale di Salerno contrastano con quelle rese alla Corte di appello di Napoli, in quanto solo in questa seconda deposizione in teste ha riferito che Padalino entrava e usciva dal laboratorio linguistico.Le inconciliabili contraddizioni nella valutazione della prova rendono la motivazione inidonea ad assolvere al compito devoluto dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In premessa, mette conto richiamare alcuni, significativi passaggi della seconda sentenza di annullamento, quella della Prima Sezione di questa Corte n. 12312/2020.

Rileva la Prima Sezione che la sentenza allora impugnata risolveva «in maniera solo apparente, anche mediante parziali omissioni e travisamento dei contenuti delle dichiarazioni rispettivamente rese dai tre testimoni a discarico, la riscontrata, insanabile, contraddizione fra tali contenuti [...] e quelli della dichiarazioni rese dalla testimone (parte civile) Galdi», omettendo «ogni valutazione relativa alla attendibilità dei testimoni»; osserva ancora la sentenza di annullamento come sia vero «che, a conferma delle dichiarazioni rese dalla testimone Galdi vi è un elemento oggettivo di riscontro costituito dal referto medico acquisito agli atti del processo di merito ma, da un lato, tale dato oggettivo (descrittivo di lesioni al capo e contusione alla spalla di Galdi) non è riferibile ex se alla persona dell'imputato e, dall'altro, l'affermazione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa avrebbe dovuto necessariamente passare per un previo accertamento della falsità oggettiva delle dichiarazioni rispettivamente rese dagli altri tre testimoni sopra indicati: ciò però non si è verificato».

3. La sentenza oggi impugnata non è incorsa nei vizi di motivazione stigmatizzati dalla sentenza di annullamento ed è immune dai quelli denunciati dalla ricorrente.

In estrema sintesi, la Corte distrettuale ha rilevato l'insussistenza, nel compendio conoscitivo acquisito al processo, di elementi probatori ulteriori a quelli delle sentenze cassate dal giudice di legittimità, elementi volti a dimostrare la commissione da parte dell'imputato, ogni oltre ragionevole dubbio, del reato contestatogli, emergendo effettivamente, al contrario, una situazione di incertezza sulle reali modalità di svolgimento dei fatti.

Inoltre, rileva ancora la sentenza impugnata, ha avuto esito negativo la verifica circa la falsità delle dichiarazioni di tutti o di alcuni testi, considerata, tra l'altro e soprattutto, la loro assoluta "indifferenza" rispetto ai fatti di causa.

4. Il ricorso fa leva su dedotte contraddizioni tra i testi e tra le diverse dichiarazioni rese dai medesimi testi, ma, in tal modo, sollecita al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio al fine di accreditare la ricostruzione dei fatti, sicché è necessario ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

D'altra parte, occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il complesso iter che ha caratterizzato il presente processo, con ben due sentenze di annullamento di questa Corte, conduce a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicché la stessa non deve essere condannata al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Quanto alla richiesta condanna della querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, essa deve fondarsi su un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Sovrana, Rv. 271697), elemento obiettivamente reso non univoco dal complesso iter già richiamato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta l'istanza di condanna della parte civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che il difensore e procuratore speciale della parte civile ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento delle sentenza impugnata; per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 42045 del 26/05/2017, la Quinta sezione di questa Corte annullò la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27/05/2016 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 20/03/2019, nuovamente confermò la sentenza del Tribunale di Salerno del 21/03/2014. La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12312/20 deliberata il 19/02/2019, annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli da ultimo menzionata. Nuovamente investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 06/10/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/10/2021 ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso denuncia vizi di motivazione in relazione all'omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi. 2.1. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastano con quelle del prof. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il primo riferiva di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] tra le 8,20 e le 8,25 e che l'imputato era in compagnia di Napoli, laddove quest'ultimo affermava di essere rimasto nel laboratorio linguistico fino alle 8,20, così sconfessando Padalino 2.2. Le dichiarazioni di Napoli rese dinanzi al Tribunale di Salerno contrastano con quelle rese dinanzi alla Corte di appello di Napoli, in quanto solo quest'ultime fanno riferimento a una discussione con [OSCURATO:PERSONA] sull'acquisto di una calcolatrice. 2.3. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contrastano con quelle di Padalino, in quanto il primo ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], Napoli e lo stesso Padalino di trattenevano all'interno del laboratorio per 20/25 minuti, mentre Padalino negava di essersi ivi trattenuto. 2.4. Le dichiarazioni di Gogliucci dinanzi al Tribunale di Salerno contrastano con quelle rese alla Corte di appello di Napoli, in quanto solo in questa seconda deposizione in teste ha riferito che Padalino entrava e usciva dal laboratorio linguistico.Le inconciliabili contraddizioni nella valutazione della prova rendono la motivazione inidonea ad assolvere al compito devoluto dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, mette conto richiamare alcuni, significativi passaggi della seconda sentenza di annullamento, quella della Prima Sezione di questa Corte n. 12312/2020. Rileva la Prima Sezione che la sentenza allora impugnata risolveva «in maniera solo apparente, anche mediante parziali omissioni e travisamento dei contenuti delle dichiarazioni rispettivamente rese dai tre testimoni a discarico, la riscontrata, insanabile, contraddizione fra tali contenuti [...] e quelli della dichiarazioni rese dalla testimone (parte civile) Galdi», omettendo «ogni valutazione relativa alla attendibilità dei testimoni»; osserva ancora la sentenza di annullamento come sia vero «che, a conferma delle dichiarazioni rese dalla testimone Galdi vi è un elemento oggettivo di riscontro costituito dal referto medico acquisito agli atti del processo di merito ma, da un lato, tale dato oggettivo (descrittivo di lesioni al capo e contusione alla spalla di Galdi) non è riferibile ex se alla persona dell'imputato e, dall'altro, l'affermazione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa avrebbe dovuto necessariamente passare per un previo accertamento della falsità oggettiva delle dichiarazioni rispettivamente rese dagli altri tre testimoni sopra indicati: ciò però non si è verificato». 3. La sentenza oggi impugnata non è incorsa nei vizi di motivazione stigmatizzati dalla sentenza di annullamento ed è immune dai quelli denunciati dalla ricorrente. In estrema sintesi, la Corte distrettuale ha rilevato l'insussistenza, nel compendio conoscitivo acquisito al processo, di elementi probatori ulteriori a quelli delle sentenze cassate dal giudice di legittimità, elementi volti a dimostrare la commissione da parte dell'imputato, ogni oltre ragionevole dubbio, del reato contestatogli, emergendo effettivamente, al contrario, una situazione di incertezza sulle reali modalità di svolgimento dei fatti. Inoltre, rileva ancora la sentenza impugnata, ha avuto esito negativo la verifica circa la falsità delle dichiarazioni di tutti o di alcuni testi, considerata, tra l'altro e soprattutto, la loro assoluta "indifferenza" rispetto ai fatti di causa. 4. Il ricorso fa leva su dedotte contraddizioni tra i testi e tra le diverse dichiarazioni rese dai medesimi testi, ma, in tal modo, sollecita al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio al fine di accreditare la ricostruzione dei fatti, sicché è necessario ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). D'altra parte, occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il complesso iter che ha caratterizzato il presente processo, con ben due sentenze di annullamento di questa Corte, conduce a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicché la stessa non deve essere condannata al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Quanto alla richiesta condanna della querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, essa deve fondarsi su un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Sovrana, Rv. 271697), elemento obiettivamente reso non univoco dal complesso iter già richiamato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta l'istanza di condanna della parte civil
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