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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19441/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26339/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 256/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso la sentenza n. 2859/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Dal 1988 al 1994 la società [OSCURATO:SOCIETA]. intrattenne con il Banco di Napoli un rapporto di conto corrente bancario garantito da fideiussione del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. – Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato dal Banco di Napoli, ottenne decreto ingiuntivo a carico della società e dei fideiussori per la somma portata da un atto di ricognizione di debito del 16/12/1996.

1.2. – Gli ingiunti proponevano opposizione chiedendo la revoca del provvedimento monitorio per «inesistenza del debito garantito per nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, per il carattere usuraio degli interessi applicati, per estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. e per violazione del disposto di cui all'art. 1375 c.c.».

1.3. – Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sez. distaccata di Sorrento, recependo il risultato del secondo elaborato peritale commissionato al c.t.u. (da cui risultava un saldo creditorio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]) accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo «l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi con capitalizzazione trimestrale, con carattere usuraio e delle commissioni di massimo scoperto», tanto da risultare un importo a credito degli opponenti.

1.4. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il quarto motivo di appello proposto da S.G.A., rilevando l’esistenza di un credito della banca (sia pure inferiore a quello azionato in sede monitoria) ed affermando: i) che F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 «il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo, in corso di esecuzione del rapporto, non può determinare ex artt. 1339 e 1418 c.c. la riduzione entro i limiti stabiliti dalla legge» n. 108 del 1996, entrata in vigore il 24/03/1996, in quanto irretroattiva; ii) che ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 241 del 2001, di interpretazione autentica (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. n. 29 del 2002) «si intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento»; iii) che «il Tribunale, nel recepire il supplemento delle indagini tecniche svolte dal c.t.u. con l'applicazione del tasso legale, non ha fatto corretta applicazione del principio», affermato da Cass. 17150/2016 e condiviso dai giudici di secondo grado, per cui «le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito»; iv) che la l. n. 108/96 «non può spiegare effetti in ragione della sua irretroattività al contratto di conto corrente de quo in quanto concluso prima della sua entrata in vigore (1/1/1988), ma può soltanto implicare l'inefficacia “ex nunc”, rilevabile su eccezione di parte (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo), non operando perciò quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme» (come invero avvenuto nel caso di specie, essendosi il rapporto esaurito nel 1994); v) che pertanto «devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. con il primo elaborato tecnico con cui, escludendo la convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi, il medesimo è pervenuto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ad un saldo debitore» inferiore, «e facendo applicazione del tasso legale degli interessi residua un debito degli odierni appellati di euro 23.365,24» (in luogo di euro 46.898,75).

1.5. – Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui S.G.A. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Vanno preliminarmente disattese le questioni preliminari sollevate dalla banca controricorrente.

2.1. – In particolare, non sussiste l’ipotesi di improcedibilità del ricorso per difetto di richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio alla cancelleria del giudice a quo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui l’omissione del relativo adempimento, prescritto dall’art. 369 c.p.c., determina l'improcedibilità del ricorso solo se ne consegue l’effettiva mancanza, nell'incarto processuale, di atti indispensabili ai fini della decisione (Cass. 12753/1999, 16605/2021), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

2.2. – Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da società estinta sin dal dicembre 2002 a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese non può trovare accoglimento, in difetto di prova della asserita cancellazione, non desumibile con sufficiente certezza dalla riferita rinuncia al ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., inviata alla controricorrente a mezzo pec in data 12/12/2017, senza che risulti in atti un rituale atto di rinuncia.

2.3. – Manifestamente infondata è infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso dei fideiussori per difetto di legittimazione attiva – poiché, trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, i garanti non sarebbero “legittimati” ad opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, “legittimazione” riservata F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 al solo debitore principale – in quanto il rilievo non integra affatto una questione di legittimazione ad causam.

3. – Nel merito, il ricorso è inammissibile.

3.1. – Con l’unico motivo, rubricato «Violazione art. 1283 c.c. - Falsa applicazione dell'art. 1 – co 1 – D.L. 394/2000 convertito in legge n. 28/2001 e degli artt. 644 c.p. e 1815 – 2° co – c.c.–» i ricorrenti lamentano che la Corte partenopea avrebbe (testualmente) «ritenuto applicabile alla fattispecie al suo esame l'art. 1 – co. 1- d.l. 394/2000, convertito in l.n. 28/2001 e conseguenzialmente, fondato il motivo di impugnazione con il quale era stata contestata dall'appellante l'illegittima applicazione, al contratto di conto corrente benché anteriore alla sua entrata in vigore, della legge n. 108/96 sul presupposto erroneo, quanto falso, che, prima il c.t.u. con la seconda relazione, e poi il Giudice di primo grado, ai fini dell'accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e della determinazione del saldo, avevano tenuto conto del disposto di cui agli artt. 1 e 4 l.n. 108/1196 e 1815 c.c.».

3.2. – Aggiungono che il vizio denunziato troverebbe «ragione dalla ritenuta – erroneamente – espulsione dai conteggi eseguiti dal c.t.u. e condivisi dal Giudice del primo grado di interessi usurari a rapporti contrattuali precedenti alla riformulazione legislativa degli artt. 1 e 4 l.n. 108/1996».

3.3. – Specificano infine che «in buona sostanza la Corte partenopea non ha considerato che il Giudice del primo grado aveva richiamato, ai fini della determinazione del “corretto saldo” le consulenze tecniche disposte ed acquisite agli atti del giudizio, né ha rilevato che il “giusto saldo” non era stato determinato dall'esclusione o dall'espulsione dagli eseguiti conteggi di interessi usurari, ma dalla sola esclusione, per la durata del rapporto di conto corrente, degli eseguiti conteggi degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto».F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022

4. – Si tratta di censure che, nonostante la rubricazione come violazioni di legge, attengono a questioni di merito, peraltro prive del necessario grado di autosufficienza; esse sono infatti svolte in modo confuso e intrinsecamente contraddittorio, poggiando su un assunto che risulta smentito dagli atti di causa, a partire dalla sentenza impugnata (pag. 2 e 7), dal controricorso (pag. 21) e dallo stesso ricorso, laddove, in particolare, si trascrive a pag. 4 il testo del secondo incarico conferito al c.t.u., avente ad oggetto il ricalcolo del “tasso di interesse effettivo globale medio annuo adottando il regime di capitalizzazione semplice al tasso legale”, dopo un primo incarico, trascritto a pag. 3, che aveva avuto ad oggetto invece (solo) “l’individuazione di eventuali interessi anatocistici, nonché il regime di capitalizzazione degli interessi”.

5. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

6. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/04/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26339/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 256/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso la sentenza n. 2859/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Dal 1988 al 1994 la società [OSCURATO:SOCIETA]. intrattenne con il Banco di Napoli un rapporto di conto corrente bancario garantito da fideiussione del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. – Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato dal Banco di Napoli, ottenne decreto ingiuntivo a carico della società e dei fideiussori per la somma portata da un atto di ricognizione di debito del 16/12/1996. 1.2. – Gli ingiunti proponevano opposizione chiedendo la revoca del provvedimento monitorio per «inesistenza del debito garantito per nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, per il carattere usuraio degli interessi applicati, per estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. e per violazione del disposto di cui all'art. 1375 c.c.». 1.3. – Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sez. distaccata di Sorrento, recependo il risultato del secondo elaborato peritale commissionato al c.t.u. (da cui risultava un saldo creditorio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]) accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo «l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi con capitalizzazione trimestrale, con carattere usuraio e delle commissioni di massimo scoperto», tanto da risultare un importo a credito degli opponenti. 1.4. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il quarto motivo di appello proposto da S.G.A., rilevando l’esistenza di un credito della banca (sia pure inferiore a quello azionato in sede monitoria) ed affermando: i) che F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 «il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo, in corso di esecuzione del rapporto, non può determinare ex artt. 1339 e 1418 c.c. la riduzione entro i limiti stabiliti dalla legge» n. 108 del 1996, entrata in vigore il 24/03/1996, in quanto irretroattiva; ii) che ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 241 del 2001, di interpretazione autentica (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. n. 29 del 2002) «si intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento»; iii) che «il Tribunale, nel recepire il supplemento delle indagini tecniche svolte dal c.t.u. con l'applicazione del tasso legale, non ha fatto corretta applicazione del principio», affermato da Cass. 17150/2016 e condiviso dai giudici di secondo grado, per cui «le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito»; iv) che la l. n. 108/96 «non può spiegare effetti in ragione della sua irretroattività al contratto di conto corrente de quo in quanto concluso prima della sua entrata in vigore (1/1/1988), ma può soltanto implicare l'inefficacia “ex nunc”, rilevabile su eccezione di parte (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo), non operando perciò quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme» (come invero avvenuto nel caso di specie, essendosi il rapporto esaurito nel 1994); v) che pertanto «devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. con il primo elaborato tecnico con cui, escludendo la convenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi, il medesimo è pervenuto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ad un saldo debitore» inferiore, «e facendo applicazione del tasso legale degli interessi residua un debito degli odierni appellati di euro 23.365,24» (in luogo di euro 46.898,75). 1.5. – Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui S.G.A. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Vanno preliminarmente disattese le questioni preliminari sollevate dalla banca controricorrente. 2.1. – In particolare, non sussiste l’ipotesi di improcedibilità del ricorso per difetto di richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio alla cancelleria del giudice a quo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui l’omissione del relativo adempimento, prescritto dall’art. 369 c.p.c., determina l'improcedibilità del ricorso solo se ne consegue l’effettiva mancanza, nell'incarto processuale, di atti indispensabili ai fini della decisione (Cass. 12753/1999, 16605/2021), circostanza che non ricorre nel caso di specie. 2.2. – Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da società estinta sin dal dicembre 2002 a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese non può trovare accoglimento, in difetto di prova della asserita cancellazione, non desumibile con sufficiente certezza dalla riferita rinuncia al ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., inviata alla controricorrente a mezzo pec in data 12/12/2017, senza che risulti in atti un rituale atto di rinuncia. 2.3. – Manifestamente infondata è infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso dei fideiussori per difetto di legittimazione attiva – poiché, trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, i garanti non sarebbero “legittimati” ad opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, “legittimazione” riservata F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 al solo debitore principale – in quanto il rilievo non integra affatto una questione di legittimazione ad causam. 3. – Nel merito, il ricorso è inammissibile. 3.1. – Con l’unico motivo, rubricato «Violazione art. 1283 c.c. - Falsa applicazione dell'art. 1 – co 1 – D.L. 394/2000 convertito in legge n. 28/2001 e degli artt. 644 c.p. e 1815 – 2° co – c.c.–» i ricorrenti lamentano che la Corte partenopea avrebbe (testualmente) «ritenuto applicabile alla fattispecie al suo esame l'art. 1 – co. 1- d.l. 394/2000, convertito in l.n. 28/2001 e conseguenzialmente, fondato il motivo di impugnazione con il quale era stata contestata dall'appellante l'illegittima applicazione, al contratto di conto corrente benché anteriore alla sua entrata in vigore, della legge n. 108/96 sul presupposto erroneo, quanto falso, che, prima il c.t.u. con la seconda relazione, e poi il Giudice di primo grado, ai fini dell'accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo e della determinazione del saldo, avevano tenuto conto del disposto di cui agli artt. 1 e 4 l.n. 108/1196 e 1815 c.c.». 3.2. – Aggiungono che il vizio denunziato troverebbe «ragione dalla ritenuta – erroneamente – espulsione dai conteggi eseguiti dal c.t.u. e condivisi dal Giudice del primo grado di interessi usurari a rapporti contrattuali precedenti alla riformulazione legislativa degli artt. 1 e 4 l.n. 108/1996». 3.3. – Specificano infine che «in buona sostanza la Corte partenopea non ha considerato che il Giudice del primo grado aveva richiamato, ai fini della determinazione del “corretto saldo” le consulenze tecniche disposte ed acquisite agli atti del giudizio, né ha rilevato che il “giusto saldo” non era stato determinato dall'esclusione o dall'espulsione dagli eseguiti conteggi di interessi usurari, ma dalla sola esclusione, per la durata del rapporto di conto corrente, degli eseguiti conteggi degli interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto».F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 26339/2017 Numero sezionale 1186/2022 Numero di raccolta generale 19441/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4. – Si tratta di censure che, nonostante la rubricazione come violazioni di legge, attengono a questioni di merito, peraltro prive del necessario grado di autosufficienza; esse sono infatti svolte in modo confuso e intrinsecamente contraddittorio, poggiando su un assunto che risulta smentito dagli atti di causa, a partire dalla sentenza impugnata (pag. 2 e 7), dal controricorso (pag. 21) e dallo stesso ricorso, laddove, in particolare, si trascrive a pag. 4 il testo del secondo incarico conferito al c.t.u., avente ad oggetto il ricalcolo del “tasso di interesse effettivo globale medio annuo adottando il regime di capitalizzazione semplice al tasso legale”, dopo un primo incarico, trascritto a pag. 3, che aveva avuto ad oggetto invece (solo) “l’individuazione di eventuali interessi anatocistici, nonché il regime di capitalizzazione degli interessi”. 5. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/04/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4
Sentenza Cassazione n. 19441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris