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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 13543/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva condannato l'imputato per il reato di truffa.

2. A mezzo del ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità del reato per l'intervenuta remissione di querela e correlata accettazione successivamente al deposito della sentenza gravata.

3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale (dr. [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza essendo il reato estinto per l'intervenuta remissione della querela.

4. Ciò premesso, non resta che dar atto che è effettivamente pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c. p. p..

P.Q.M.

L. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza; procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva condannato l'imputato per il reato di truffa. 2. A mezzo del ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità del reato per l'intervenuta remissione di querela e correlata accettazione successivamente al deposito della sentenza gravata. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale (dr. [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza essendo il reato estinto per l'intervenuta remissione della querela. 4. Ciò premesso, non resta che dar atto che è effettivamente pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c. p. p.. P.Q.M. L. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13543/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris