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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 08986/2026

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consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026Data pubblicazione 09/04/20261.

Con sentenza del 19.12.2019, depositata il 31.8.2020,il Tribunale di Macerata: - aveva accolto parzialmentel’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aldecreto del medesimo Tribunale che, su richiesta di VecchiGianluca, aveva ingiunto ad essa società il pagamento in favoredel Vecchi della complessiva somma di € 56.984,38, a titolo diindennità sostitutiva del preavviso, tredicesima mensilità, t.f.r.,provvigioni; - aveva revocato l’opposto decreto; - avevacondannato la società al pagamento in favore dell’opposto dellasomma di € 15.532,34, oltre accessori di legge, nonché alpagamento di metà delle spese di lite.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Ancona, nella contumacia dell’appellato Vecchi, accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro lasuddetta sentenza di primo grado e, in riforma della stessa,ferma la revoca del decreto opposto, in accoglimento delladomanda riconvenzionale spiegata dalla società qualeopponente, ha condannato il Vecchi al pagamento, in favoredella società appellante, della somma di € 10.384,12, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo,nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,come liquidate per ogni grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva chel’appellante società aveva censurato l’errore del primo giudicenel recepire acriticamente le risultanze della CTU disposta incorso di causa, al fine di operare la compensazione tra il creditoazionato in via monitoria ed il controcredito vantato dalla stessaquale opponente e posto a base della spiegata riconvenzionale;Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026in particolare, aveva evidenziato che nel computo Numdeeroll dei raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026reciproche ragioni di dare-avere tra le parti il consulented’ufficio aveva considerato alcune voci di credito vantate daldipendente a titolo di premi, sul cui accertamento di spettanza,tuttavia, quest’ultimo aveva formulato espressa riserva diazione futura.

Riferiva, ancora, che l’appellante aveva quindidedotto il vizio di ultrapetizione da cui era affetta la pronunciadel Tribunale, ed aveva chiesto, in riforma della stessa, unavolta accertata l’esistenza del suo controcredito, pari allasomma complessiva di € 48.462,55, condannarsi la controparteal pagamento in proprio favore della somma di € 10.384,12,oltre accessori di legge e spese di lite; in subordine, avevachiesto ridursi alla minor somma di € 600,00 l’importo liquidatoa titolo di oneri processuali nella esorbitante misura di €4.000,00.4.

Tanto premesso, la Corte territoriale, nel giudicarefondato l’appello della società, muoveva dal dato contabile,ormai incontroverso, secondo cui l’allora appellante avevamaturato nei confronti dell’appellato un credito pari acomplessivi € 16.873,58; secondo la Corte, infatti, in taleunivoco senso aveva concluso il ctu nominato ed il Tribunaleaveva recepito tali conclusioni, rispetto alle quali non vi erastata impugnazione incidentale, così che le stesse ormaicostituivano giudicato interno.5.

Rilevava la Corte che il gravame della società era,piuttosto, incentrato esclusivamente sul vizio di ultrapetizioneda cui sarebbe stata affetta la pronuncia del primo giudice nellaparte in cui, recependo i conteggi del ctu, aveva quantificato inNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026complessivi € 32.405,92, il credito del Vecchi da poNrurmee roi dni raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026compensazione con il suddetto credito della datrice di lavoro.5.1.

E la Corte riteneva che il Tribunale fosseeffettivamente incorso nel vizio denunciato, in quanto il chiarotenore dell’istanza monitoria e della successiva memoria dicostituzione in sede di giudizio di opposizione non lasciavanodubbi circa la volontà del lavoratore di escludere dall’importomensile della retribuzione – elevato a base imponibile per ilcalcolo del tfr e dell’indennità di mancato preavviso –determinate voci di “premi” rispetto alle quali venivaopportunamente formulata espressa riserva di azione futura perl’accertamento della relativa spettanza (richiamando a riguardola pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la pag. 8della memoria di costituzione in primo grado).5.2.

Secondo la Corte, allora, violava senz’altro il principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. la pronuncia giudiziale che, nel mutuare i calcoli effettuatidal CTU, aveva incluso, nella retribuzione elevata a base dicalcolo dell’indennità di mancato preavviso e dl TFR, quelle vocidi credito (premi) la cui effettiva spettanza al lavoratore nonavrebbe potuto essere accertata in forza della espressa riservadi azione futura di cui aveva detto innanzi.5.3.

Soggiungeva la Corte che l’art. 1243, secondo comma,c.c., consente la compensazione c.d. giudiziale solo rispetto acrediti certi e di pronta liquidazione, ossia, solo rispetto a queicrediti che si riconoscano esistenti e dei quali sia agevoledeterminare in corso di causa l’esatta misura.6.

Per la Corte da tanto discendeva che, eliminando dalcomputo delle reciproche ragioni di dare-avere delle parti laNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026somma di € 24.129,12, attribuita al Vecchi a titoNulom erod dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026maggiorazioni sull’indennità di mancato preavviso, nonché lasomma di € 1.787,34 al medesimo attribuita a titolo dimaggiorazione sul TFR, risultava pari ad € 6.489,46 il creditocomplessivamente accertato in favore di quest’ultimo per i titolidedotti in causa, ponendo in compensazione detto credito conquello accertato in favore della società appellante nella misuradi € 16.873,58 si giungeva al risultato di un residuo debito pariad € 10.384,12 a carico dell’originario opposto.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.8.

Resiste l’intimata società con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver laCorte d’Appello ritenuto che il principio del divieto diultrapetizione non consenta al giudice di tener conto – ai finidella valutazione della fondatezza di una domanda dipagamento della somma asseritamente eccedente all’esito dellacompensazione con il controcredito azionato in causa dall’altraparte – di una voce di credito di quest’ultima risultante dagli attidi causa, ma dalla stessa non azionato (art. 360 comma 1 n. 4c.p.c.)”.2.

Con il secondo articolato motivo denuncia: “2.1.

Nullitàdella sentenza per aver pronunciato su una questione(esistenza dei presupposti per disporre la compensazioneNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026giudiziale) decisa dal Tribunale e non impugnata con l’aNtutmoer od dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026appello, il cui esame doveva ritenersi, pertanto, precluso aisensi dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) – 2.2)In subordine, nullità della sentenza per carenza assoluta dimotivazione in ordine alla ritenuta, dalla Corte d’Appello, nonricorrenza dei presupposti per la compensazione giudiziale, inviolazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c., 111 comma 6 Cost. (art. 360 comma 4 n. 4 c.p.c.)”.3.

Il primo motivo è infondato.4.

Osserva il Collegio che, come ben risulta dal testodell’impugnata sentenza, pressoché integralmente riferito nellanarrativa di questa ordinanza, la Corte non ha ritenutosussistente il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. (chepacificamente è error in procedendo) nei termini involuti einesatti proposti dal ricorrente, ma in termini molto più semplicie giuridicamente esatti sul piano processuale.Come premesso, infatti, la Corte in sintesi ha constatato -e il ricorrente non lo pone in dubbio in questa sede -, che partedelle somme che erano state calcolate in favore del Vecchi,prima, dal C.T.U. e, poi, dal primo giudice, neppure potevanoessere considerate ai fini di una compensazione giudiziale,perché proprio in ordine alle relative voci di credito il lavoratoreaveva formulato una “espressa riserva di azione futura perl’accertamento della relativa spettanza”; riserva, peraltro,secondo la Corte, ribadita dall’opposto anche nella propriamemoria di costituzione in primo grado, vale a dire, dopo chela società, non solo si era opposta al decreto ingiuntivo, ma,contestualmente, aveva formulato una domandaNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026riconvenzionale volta a far valere un proprio controcrediNtuom enroe dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026confronti dell’opposto.5.

Nota, del resto, il Collegio che è lo stesso ricorrente adammettere che “certamente il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.preclude al giudice di pronunciare su domande che non sonostate proposte dalle parti ed oltre i limiti delle stesse – sicchédel tutto correttamente la Corte d’Appello ha riformato lastatuizione del Tribunale nella parte in cui aveva pronunciato lacondanna della Società a favore del Vecchi computando anchegli emolumenti oggetto della riserva”.Nondimeno, asserisce che “il relativo principio nonescludeva affatto che, con riferimento alla domandariconvenzionale proposta dalla Fintel, la Corte d’Appellodovesse valutarne la fondatezza alla luce di tutte le risultanzeistruttorie ritualmente acquisite in causa a prescindere dal fattoche alcune delle somme non avevano formato oggetto didomanda da parte del Vecchi”.5.1.

Questi ultimi rilievi sono, però, del tutto errati in unaduplice chiave processuale.In primo luogo, il ricorrente non considera che nellafattispecie la Corte d’appello, come riferito in narrativa, haritenuto coperta da giudicato interno (per difetto di appelloincidentale del lavoratore, rimasto contumace in secondogrado) la fondatezza della domanda riconvenzionaledell’opponente per un credito pari a complessivi € 16.873,58.In secondo luogo, la fondatezza della domandariconvenzionale, ove non fosse stata involta da detto giudicatointerno (nella specie, non oggetto di nessun motivo del ricorsoNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026per cassazione in esame), ben poteva essere vaNgumliearot dai raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026teoricamente in base a risultanze processuali ritualmenteacquisite in causa, ma non in base a quelle aliene al tema dellafondatezza di quella domanda come tale, perché relative,invece, ad un credito dell’altra parte, in ordine al quale pergiunta, nella specie, quest’ultima aveva formulato esplicita eribadita riserva di agire in separata sede.All’evidenza, opinare diversamente a riguardosignificherebbe consentire che il giudice possa d’ufficio (incontrasto con l’art. 1242, comma primo, secondo periodo, c.c.e quindi con l’art. 112 c.p.c.), e addirittura nella specie controla volontà della parte interessata, rilevare una sorta dicompensazione (non impropria, ma) del tutto atipica e“involontaria”, non prevista nell’ordinamento.6.

Il secondo motivo è inammissibile in entrambe le suearticolazioni.7.

Difatti, la censura in tutti e due i suoi profili attinge ilseguente passaggio motivazionale: “D’altro canto, l’art. 1243,secondo comma, c.c. consente la compensazione c.d. giudizialesolo rispetto a crediti certi e di pronta liquidazione, ossia solorispetto a quei crediti che si riconoscano esistenti e dei quali siaagevole determinare in corso di causa l’esatta misura”.8.

Ebbene, ritiene il Collegio che il passo sopra trascrittocostituisca una mera argomentazione della sentenza impugnatasvolta ad abundantiam; il che rende ex se inammissibile ilmotivo ora in esame, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n.Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/202618429/2022; n. 9474/2022; n. 7995/2022; n. 23885/N2um0e2ro1 d;i raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026Sez. un. n. 23418/2020; n. 9298/2020; n. 8676/2009).8.1.

E che si tratti di tanto, e non di un’autonoma edalternativa ratio decidendi è riprovato non solo dal rilievo che lastessa Corte territoriale aveva sottolineato che l’alloraappellante aveva impugnato la pronuncia di primo gradoesclusivamente per l’error in procedendo rappresentato dalladenunciata ultrapetizione, e non per un ipotetico error iniudicando costituito dalla violazione della norma di dirittosostanziale di cui all’art. 1243, comma secondo, c.c.Infatti, il periodo sopra trascritto – che si colloca dopo chela Corte aveva già ritenuto fondato l’unico motivo d’appello inpunto di ultrapetizione – esprime invece un ragionamento nonconcluso nel senso che vi si richiama un mero principio astrattocirca l’ambito della compensazione giudiziale, senza poi trarnele conseguenze.9.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetarioNumero registro generale 10113/2022delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 8986/2026per legge.Data pubblicazione 09/04/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5.2.2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026Data pubblicazione 09/04/20261. Con sentenza del 19.12.2019, depositata il 31.8.2020,il Tribunale di Macerata: - aveva accolto parzialmentel’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aldecreto del medesimo Tribunale che, su richiesta di VecchiGianluca, aveva ingiunto ad essa società il pagamento in favoredel Vecchi della complessiva somma di € 56.984,38, a titolo diindennità sostitutiva del preavviso, tredicesima mensilità, t.f.r.,provvigioni; - aveva revocato l’opposto decreto; - avevacondannato la società al pagamento in favore dell’opposto dellasomma di € 15.532,34, oltre accessori di legge, nonché alpagamento di metà delle spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Ancona, nella contumacia dell’appellato Vecchi, accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro lasuddetta sentenza di primo grado e, in riforma della stessa,ferma la revoca del decreto opposto, in accoglimento delladomanda riconvenzionale spiegata dalla società qualeopponente, ha condannato il Vecchi al pagamento, in favoredella società appellante, della somma di € 10.384,12, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo,nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,come liquidate per ogni grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva chel’appellante società aveva censurato l’errore del primo giudicenel recepire acriticamente le risultanze della CTU disposta incorso di causa, al fine di operare la compensazione tra il creditoazionato in via monitoria ed il controcredito vantato dalla stessaquale opponente e posto a base della spiegata riconvenzionale;Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026in particolare, aveva evidenziato che nel computo Numdeeroll dei raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026reciproche ragioni di dare-avere tra le parti il consulented’ufficio aveva considerato alcune voci di credito vantate daldipendente a titolo di premi, sul cui accertamento di spettanza,tuttavia, quest’ultimo aveva formulato espressa riserva diazione futura. Riferiva, ancora, che l’appellante aveva quindidedotto il vizio di ultrapetizione da cui era affetta la pronunciadel Tribunale, ed aveva chiesto, in riforma della stessa, unavolta accertata l’esistenza del suo controcredito, pari allasomma complessiva di € 48.462,55, condannarsi la controparteal pagamento in proprio favore della somma di € 10.384,12,oltre accessori di legge e spese di lite; in subordine, avevachiesto ridursi alla minor somma di € 600,00 l’importo liquidatoa titolo di oneri processuali nella esorbitante misura di €4.000,00.4. Tanto premesso, la Corte territoriale, nel giudicarefondato l’appello della società, muoveva dal dato contabile,ormai incontroverso, secondo cui l’allora appellante avevamaturato nei confronti dell’appellato un credito pari acomplessivi € 16.873,58; secondo la Corte, infatti, in taleunivoco senso aveva concluso il ctu nominato ed il Tribunaleaveva recepito tali conclusioni, rispetto alle quali non vi erastata impugnazione incidentale, così che le stesse ormaicostituivano giudicato interno.5. Rilevava la Corte che il gravame della società era,piuttosto, incentrato esclusivamente sul vizio di ultrapetizioneda cui sarebbe stata affetta la pronuncia del primo giudice nellaparte in cui, recependo i conteggi del ctu, aveva quantificato inNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026complessivi € 32.405,92, il credito del Vecchi da poNrurmee roi dni raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026compensazione con il suddetto credito della datrice di lavoro.5.1. E la Corte riteneva che il Tribunale fosseeffettivamente incorso nel vizio denunciato, in quanto il chiarotenore dell’istanza monitoria e della successiva memoria dicostituzione in sede di giudizio di opposizione non lasciavanodubbi circa la volontà del lavoratore di escludere dall’importomensile della retribuzione – elevato a base imponibile per ilcalcolo del tfr e dell’indennità di mancato preavviso –determinate voci di “premi” rispetto alle quali venivaopportunamente formulata espressa riserva di azione futura perl’accertamento della relativa spettanza (richiamando a riguardola pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la pag. 8della memoria di costituzione in primo grado).5.2. Secondo la Corte, allora, violava senz’altro il principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. la pronuncia giudiziale che, nel mutuare i calcoli effettuatidal CTU, aveva incluso, nella retribuzione elevata a base dicalcolo dell’indennità di mancato preavviso e dl TFR, quelle vocidi credito (premi) la cui effettiva spettanza al lavoratore nonavrebbe potuto essere accertata in forza della espressa riservadi azione futura di cui aveva detto innanzi.5.3. Soggiungeva la Corte che l’art. 1243, secondo comma,c.c., consente la compensazione c.d. giudiziale solo rispetto acrediti certi e di pronta liquidazione, ossia, solo rispetto a queicrediti che si riconoscano esistenti e dei quali sia agevoledeterminare in corso di causa l’esatta misura.6. Per la Corte da tanto discendeva che, eliminando dalcomputo delle reciproche ragioni di dare-avere delle parti laNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026somma di € 24.129,12, attribuita al Vecchi a titoNulom erod dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026maggiorazioni sull’indennità di mancato preavviso, nonché lasomma di € 1.787,34 al medesimo attribuita a titolo dimaggiorazione sul TFR, risultava pari ad € 6.489,46 il creditocomplessivamente accertato in favore di quest’ultimo per i titolidedotti in causa, ponendo in compensazione detto credito conquello accertato in favore della società appellante nella misuradi € 16.873,58 si giungeva al risultato di un residuo debito pariad € 10.384,12 a carico dell’originario opposto.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.8. Resiste l’intimata società con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver laCorte d’Appello ritenuto che il principio del divieto diultrapetizione non consenta al giudice di tener conto – ai finidella valutazione della fondatezza di una domanda dipagamento della somma asseritamente eccedente all’esito dellacompensazione con il controcredito azionato in causa dall’altraparte – di una voce di credito di quest’ultima risultante dagli attidi causa, ma dalla stessa non azionato (art. 360 comma 1 n. 4c.p.c.)”.2. Con il secondo articolato motivo denuncia: “2.1. Nullitàdella sentenza per aver pronunciato su una questione(esistenza dei presupposti per disporre la compensazioneNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026giudiziale) decisa dal Tribunale e non impugnata con l’aNtutmoer od dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026appello, il cui esame doveva ritenersi, pertanto, precluso aisensi dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) – 2.2)In subordine, nullità della sentenza per carenza assoluta dimotivazione in ordine alla ritenuta, dalla Corte d’Appello, nonricorrenza dei presupposti per la compensazione giudiziale, inviolazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c., 111 comma 6 Cost. (art. 360 comma 4 n. 4 c.p.c.)”.3. Il primo motivo è infondato.4. Osserva il Collegio che, come ben risulta dal testodell’impugnata sentenza, pressoché integralmente riferito nellanarrativa di questa ordinanza, la Corte non ha ritenutosussistente il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. (chepacificamente è error in procedendo) nei termini involuti einesatti proposti dal ricorrente, ma in termini molto più semplicie giuridicamente esatti sul piano processuale.Come premesso, infatti, la Corte in sintesi ha constatato -e il ricorrente non lo pone in dubbio in questa sede -, che partedelle somme che erano state calcolate in favore del Vecchi,prima, dal C.T.U. e, poi, dal primo giudice, neppure potevanoessere considerate ai fini di una compensazione giudiziale,perché proprio in ordine alle relative voci di credito il lavoratoreaveva formulato una “espressa riserva di azione futura perl’accertamento della relativa spettanza”; riserva, peraltro,secondo la Corte, ribadita dall’opposto anche nella propriamemoria di costituzione in primo grado, vale a dire, dopo chela società, non solo si era opposta al decreto ingiuntivo, ma,contestualmente, aveva formulato una domandaNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026riconvenzionale volta a far valere un proprio controcrediNtuom enroe dii raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026confronti dell’opposto.5. Nota, del resto, il Collegio che è lo stesso ricorrente adammettere che “certamente il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.preclude al giudice di pronunciare su domande che non sonostate proposte dalle parti ed oltre i limiti delle stesse – sicchédel tutto correttamente la Corte d’Appello ha riformato lastatuizione del Tribunale nella parte in cui aveva pronunciato lacondanna della Società a favore del Vecchi computando anchegli emolumenti oggetto della riserva”.Nondimeno, asserisce che “il relativo principio nonescludeva affatto che, con riferimento alla domandariconvenzionale proposta dalla Fintel, la Corte d’Appellodovesse valutarne la fondatezza alla luce di tutte le risultanzeistruttorie ritualmente acquisite in causa a prescindere dal fattoche alcune delle somme non avevano formato oggetto didomanda da parte del Vecchi”.5.1. Questi ultimi rilievi sono, però, del tutto errati in unaduplice chiave processuale.In primo luogo, il ricorrente non considera che nellafattispecie la Corte d’appello, come riferito in narrativa, haritenuto coperta da giudicato interno (per difetto di appelloincidentale del lavoratore, rimasto contumace in secondogrado) la fondatezza della domanda riconvenzionaledell’opponente per un credito pari a complessivi € 16.873,58.In secondo luogo, la fondatezza della domandariconvenzionale, ove non fosse stata involta da detto giudicatointerno (nella specie, non oggetto di nessun motivo del ricorsoNumero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/2026per cassazione in esame), ben poteva essere vaNgumliearot dai raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026teoricamente in base a risultanze processuali ritualmenteacquisite in causa, ma non in base a quelle aliene al tema dellafondatezza di quella domanda come tale, perché relative,invece, ad un credito dell’altra parte, in ordine al quale pergiunta, nella specie, quest’ultima aveva formulato esplicita eribadita riserva di agire in separata sede.All’evidenza, opinare diversamente a riguardosignificherebbe consentire che il giudice possa d’ufficio (incontrasto con l’art. 1242, comma primo, secondo periodo, c.c.e quindi con l’art. 112 c.p.c.), e addirittura nella specie controla volontà della parte interessata, rilevare una sorta dicompensazione (non impropria, ma) del tutto atipica e“involontaria”, non prevista nell’ordinamento.6. Il secondo motivo è inammissibile in entrambe le suearticolazioni.7. Difatti, la censura in tutti e due i suoi profili attinge ilseguente passaggio motivazionale: “D’altro canto, l’art. 1243,secondo comma, c.c. consente la compensazione c.d. giudizialesolo rispetto a crediti certi e di pronta liquidazione, ossia solorispetto a quei crediti che si riconoscano esistenti e dei quali siaagevole determinare in corso di causa l’esatta misura”.8. Ebbene, ritiene il Collegio che il passo sopra trascrittocostituisca una mera argomentazione della sentenza impugnatasvolta ad abundantiam; il che rende ex se inammissibile ilmotivo ora in esame, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n.Numero registro generale 10113/2022Numero sezionale 590/202618429/2022; n. 9474/2022; n. 7995/2022; n. 23885/N2um0e2ro1 d;i raccolta generale 8986/2026Data pubblicazione 09/04/2026Sez. un. n. 23418/2020; n. 9298/2020; n. 8676/2009).8.1. E che si tratti di tanto, e non di un’autonoma edalternativa ratio decidendi è riprovato non solo dal rilievo che lastessa Corte territoriale aveva sottolineato che l’alloraappellante aveva impugnato la pronuncia di primo gradoesclusivamente per l’error in procedendo rappresentato dalladenunciata ultrapetizione, e non per un ipotetico error iniudicando costituito dalla violazione della norma di dirittosostanziale di cui all’art. 1243, comma secondo, c.c.Infatti, il periodo sopra trascritto – che si colloca dopo chela Corte aveva già ritenuto fondato l’unico motivo d’appello inpunto di ultrapetizione – esprime invece un ragionamento nonconcluso nel senso che vi si richiama un mero principio astrattocirca l’ambito della compensazione giudiziale, senza poi trarnele conseguenze.9. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetarioNumero registro generale 10113/2022delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 8986/2026per legge.Data pubblicazione 09/04/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5.2.2026.La PresidenteAntonella Pagetta
Decreto Cassazione n. 08986/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris