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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 43997/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore.

Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente essertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Trattasi, dunque, di un motivo carente di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. Il proposto ricorso si limita ad evocare in termini meramente essertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Trattasi, dunque, di un motivo carente di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris