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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 18125/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XHCUV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Firenze in data 27/04/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 56, 628 comma terzo n. 3 quinquies cod. pen. e 582, 585, 576 comma primo n. 1) e 61 n. 2 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi precedenti penali del prevenuto per i reati (sia contro il patrimonio che contro la persona) e tenuto conto della maggiore pericolosità sociale espressa dallo stesso, vista l'intensità del dolo e la premeditazione; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche da riconoscersi in misura equivalente previa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato pure che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, constatata la quantificazione è della pena già individuata nel minimo edittale e congruamente rideterminata dal giudice di appello nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa (anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita di 1/3 per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XHCUV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Firenze in data 27/04/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 56, 628 comma terzo n. 3 quinquies cod. pen. e 582, 585, 576 comma primo n. 1) e 61 n. 2 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi precedenti penali del prevenuto per i reati (sia contro il patrimonio che contro la persona) e tenuto conto della maggiore pericolosità sociale espressa dallo stesso, vista l'intensità del dolo e la premeditazione; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche da riconoscersi in misura equivalente previa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato pure che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, constatata la quantificazione è della pena già individuata nel minimo edittale e congruamente rideterminata dal giudice di appello nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa (anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita di 1/3 per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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