CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 7 novembre 2017 del Tribunale di Pesaro che aveva /it affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia grave e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di sette motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto era indicata quale data dell'udienza di comparizione il 24 febbraio 2016, pur essendo il decreto stato emesso il 24 novembre 2016. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono che il Giudice indicato nel suddetto decreto, essendosi astenuto, abbia rinviato il processo innanzi ad un altro magistrato da lui stesso individuato, mentre tale designazione rientrava tra le attribuzioni del Presidente del Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono che, sebbene il loro difensore avesse depositato in data 13 marzo 2017 presso la cancelleria un'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento in relazione ad un'udienza che sarebbe stata tenuta venti giorni dopo, il Tribunale non aveva deciso subito sull'istanza, ma solo all'udienza alla quale si riferiva l'impedimento, impedendo in tal modo al difensore di «provvedere». 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono dell'omesso accoglimento della istanza di acquisire copia della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone offese e di sentire come testimoni diverse persone che avrebbero potuto riferire che [OSCURATO:PERSONA] era solito insultare le persone che transitavano nei pressi del condominio abitato sia dalle persone offese che dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA] del primo grado non aveva permesso ai testi di rispondere alle domande della difesa. La Corte di appello non si era pronunciata su detta istanza, nonostante le prove fossero decisive, ed aveva attribuito maggior peso alle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili solo in virtù del loro impegno a dire la verità, senza sottoporre la loro credibilità ad un rigoroso e penetrante controllo. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di appello ha ritenuto attendibili le persone offese sol perché avevano dimostrato di avere buona memoria, ribadendo quanto già esposto in querela, senza chiarire le ragioni per cui non ha dato credito alla versione sostenuta dalla imputata, secondo la quale l'Aiudi e gli odierni ricorrenti si erano reciprocamente insultati, come era avvenuto più volte anche in altre occasioni, senza profferire alcuna minaccia. 2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto le minacce gravi sia per il loro contenuto, sia perché provenienti da persone che erano conosciute e temute per avere tenuto in precedenza condotte analoghe e in virtù dei precedenti penali di cui due di loro erano gravati. In realtà, non si comprendeva sulla base di quali prove la Corte di appello fosse arrivata ad affermare che gli imputati avevano già tenuto condotte simili e comunque i precedenti penali di Thomas e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano reati di diversa indole, cosicché la motivazione risulta illogica. La Corte di appello, pur dando atto che sul punto gli imputati avevano proposto un motivo di appello, non si è pronunciata. 2.7. Con il settimo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, alla designazione del Giudice da parte del magistrato astenutosi, al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore, alla mancata assunzione di prove decisive, all'attendibilità delle persone offese, all'illogicità della motivazione in ordine alla gravità delle minacce, all'omesso esame delle spontanee dichiarazioni della imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nonché il settimo motivo di ricorso, nella parte in cui i ricorrenti si dolgono del difetto di motivazione in ordine alle questioni già esposte nei primi tre motivi di ricorso, sono inammissibili. 1.2. Quanto al settimo motivo, deve osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). Nel caso di specie, per quanto appresso esposto, le dedotte violazioni processuali non sussistono. 1.3. Con riguardo al primo motivo di ricorso, non è causa di nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio l'errore intervenuto nell'indicazione della data di udienza, allorché lo stesso sia, per la sua evidenza e macroscopicità, agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sull'identificazione della data effettivamente fissata per la comparizione (Sez. 2, n. 47169 del 06/12/2005, Biondolillo, Rv. 232930, relativa a fattispecie in cui era stata indicata nel decreto, per errore, la data, ormai decorsa, corrispondente allo stesso giorno e mese dell'anno precedente, con riferimento alla sua data di emissione; vedi anche Sez. 5, n. 9669 del 14/07/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263257). 1.4. Relativamente alla designazione del giudice, deve osservarsi che il ricorrente neppure contesta che, come affermato dalla Corte di appello, esso sia stato individuato sulla base dei criteri predeterminati fissati dal Presidente del Tribunale, cosicché nessuna violazione può ritenersi sussistente. In ogni caso, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato, perché le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta nullità sono rinvenibili solo in quanto disposto dall'art. 33, comma 1, stesso codice, là dove esso fa riferimento alla capacità generica del giudice, che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la capacità specifica, presa in considerazione dal comma successivo, in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è assistita dalla sanzione processuale della nullità (Sez. 6, Sentenza n. 49988 del 02/12/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230227). 1.5. In ordine alla tardiva decisione sull'impedimento del difensore, i ricorrenti non si confrontano con le ragioni indicate dai giudici del merito a sostegno dell'inammissibilità dell'istanza, cosicché il motivo risulta generico. In ogni caso, non avendo il difensore affermato nella istanza che egli non poteva farsi sostituire da altro difensore, la stessa era inammissibile. Né la circostanza che il Giudice non si sia pronunciato tempestivamente ha determinato alcuna nullità, non avendo comunque omesso di pronunciarsi sull'istanza. 2. Quanto alla mancata assunzione di prove decisive, denunciata dai ricorrenti con il quarto motivo, atteso che la Corte di appello ha spiegato le ragioni della irrilevanza delle prove, non avendo i testi assistito allo specifico episodio oggetto di contestazione ed essendo ininfluente, in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese, la circostanza che i rapporti tra i due gruppi familiari fossero già da tempo conflittuali, valendo essa a riscontrare il racconto dei querelanti, il motivo risulta palesemente infondato, essendo evidente che le prove non assunte non sono decisive.3. Quanto alla valutazione delle prove e, in particolare, alla attendibilità delle persone offese, il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità delle persone offese ed alle ragioni per le quali ha ritenuto credibile il loro racconto. 4. Con riguardo al sesto motivo di ricorso, deve osservarsi che il corrispondente motivo di appello era generico, in quanto la gravità della minaccia era stata fondata in primo luogo sul contenuto delle frasi minatorie e sull'uso di un coltello, circostanze in relazione alle quali gli imputati non avevano mosso alcun rilievo. Stante l'inammissibilità del motivo di appello, in relazione ad esso non gravava sulla Corte di appello alcun onere motivazionale. 5. Quanto al settimo motivo di ricorso, in relazione ai residui punti in relazione ai quali, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare, già si è detto con riferimento al quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso, le ragioni della sua manifesta infondatezza. In relazione, infine, all'omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni dell'imputata, la Corte di appello, accogliendo la versione fattuale riferita dai querelanti, ritenuti pienamente attendibili, ha implicitamente giudicato non credibili le dichiarazioni dell'imputata. Nel resto, la censura attiene al merito ed è come tale inammissibile in questa sede di legittimità. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannati alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute nel grado, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori ed IVA. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese sostenu