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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 18193/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2008 - Sanzioni - Questioni sulla sottoscrizione del ruolo esattoriale. la sentenza n. 1265/2016, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.10.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Incaricato per la riscossione, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 110 2010 00289574 01, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, oltre accessori e sanzioni, con riferimento all’anno d’imposta 2006.

2. La società impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, proponendo numerose censure, procedimentali e di merito.

La CTR accoglieva la censura relativa al vizio di sottoscrizione del ruolo esattoriale ed annullava l’atto impugnato.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole del giudice di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte.

Si costituiva anche l’Incaricato per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale.

La CTR riteneva provata la regolare sottoscrizione del ruolo; accoglieva, pertanto, gli appelli e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento.

4. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidatoad un unico motivo.

Ha resistito mediante controricorso l’A genzia delle Entrate .

L’Incaricato per la riscossione non ha svolto difese nel presente giudizio.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in cui sarebbe incorsa la CTR per aver ritenuto che fosse onere del contribuente dimostrare il vizio di sottoscrizione del ruolo, mentre competeva all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della sottoscrizione e la qualifica del sottoscrittore.

2. Il giudice dell’appello ha rilevato che l’Ente impositore, nel secondo grado del giudizio, “produsse l’estratto di ruolo sottoscritto” (sent.

CTR, p. 3), ed ha quindi valutato che i vizi di sottoscrizione del ruolo lamentati dalla contribuente non “risulta(va)no desumibili dalla copia prodotta dall’Ufficio” (sent.

CTR, p. 5).

In conseguenza ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Incaricato per la riscossione.

2.1. La contribuente contesta che l’Ente impositore “si è limitato ad enunciare la produzione di copia del ruolo sottoscritto, salvo non produrre poi nulla” (ric., p. 20).

2.2. L’Agenzia delle Entrate replica che il ruolo è stato prodotto e risulta regolarmente sottoscritto dal “Direttore e Dirigente dell’Ufficio locale di Moncalieri” (controric., p. 3), perciò da un funzionario abilitato a firmarlo.

2.3. Ora, a quanto è dato comprendere, la ricorrente contesta l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa la CTR, la quale ha ritenuto che il ruolo era stato prodotto e la sottoscrizione risulta va regolare, ma esaminando un atto diverso.

Deve allora osservarsi che sarebbe stato onere della contribuente produrre gli atti su cui la sua affermazione èbasata.

2.4. Tanto premesso, non appaiono invero necessarie ulteriori indagini.

Questa Corte regolatrice, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990”: v.

Cass. sez.

V, 30.10.2018, n. 27561 (conf.

Cass. sez.

V, 8.7.2021, n. 19405).

2.5. La contribuente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni circa il vizio di sottoscrizione del ruolo e neppure risulta contestata la sua formazione e provenienza dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez.

V, 10.1.2025, n. 689).

Inoltre, la CTR ha accertato come la cartella in questione fosse risultata rispondente al modello ministeriale, con riferimento all’intestazione, all’importo da pagare, alla causale, individuata con apposito numero di codice, elementi tutti costituenti imprescindibili requisiti di legittimità dell’atto impositivo e di manifestazione certa della sua provenienza (in tal senso cfr. Cass. sez.

V, 5.12.2014, n. 25773 e Cass. sez.

V, 4.12.2019, n. 31605, le quali hanno chiarito che il richiamato modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore).

Il ricorso risulta,pertanto, infondato e deve essere respinto.

3. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento dei compensi in favore della costituita controricorrente Agenzia delle Entrate, liquidati in complessivi Euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2008 - Sanzioni - Questioni sulla sottoscrizione del ruolo esattoriale. la sentenza n. 1265/2016, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.10.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 110 2010 00289574 01, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, oltre accessori e sanzioni, con riferimento all’anno d’imposta 2006. 2. La società impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, proponendo numerose censure, procedimentali e di merito. La CTR accoglieva la censura relativa al vizio di sottoscrizione del ruolo esattoriale ed annullava l’atto impugnato. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole del giudice di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. Si costituiva anche l’Incaricato per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale. La CTR riteneva provata la regolare sottoscrizione del ruolo; accoglieva, pertanto, gli appelli e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento. 4. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidatoad un unico motivo. Ha resistito mediante controricorso l’A genzia delle Entrate . L’Incaricato per la riscossione non ha svolto difese nel presente giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in cui sarebbe incorsa la CTR per aver ritenuto che fosse onere del contribuente dimostrare il vizio di sottoscrizione del ruolo, mentre competeva all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della sottoscrizione e la qualifica del sottoscrittore. 2. Il giudice dell’appello ha rilevato che l’Ente impositore, nel secondo grado del giudizio, “produsse l’estratto di ruolo sottoscritto” (sent. CTR, p. 3), ed ha quindi valutato che i vizi di sottoscrizione del ruolo lamentati dalla contribuente non “risulta(va)no desumibili dalla copia prodotta dall’Ufficio” (sent. CTR, p. 5). In conseguenza ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Incaricato per la riscossione. 2.1. La contribuente contesta che l’Ente impositore “si è limitato ad enunciare la produzione di copia del ruolo sottoscritto, salvo non produrre poi nulla” (ric., p. 20). 2.2. L’Agenzia delle Entrate replica che il ruolo è stato prodotto e risulta regolarmente sottoscritto dal “Direttore e Dirigente dell’Ufficio locale di Moncalieri” (controric., p. 3), perciò da un funzionario abilitato a firmarlo. 2.3. Ora, a quanto è dato comprendere, la ricorrente contesta l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa la CTR, la quale ha ritenuto che il ruolo era stato prodotto e la sottoscrizione risulta va regolare, ma esaminando un atto diverso. Deve allora osservarsi che sarebbe stato onere della contribuente produrre gli atti su cui la sua affermazione èbasata. 2.4. Tanto premesso, non appaiono invero necessarie ulteriori indagini. Questa Corte regolatrice, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990”: v. Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561 (conf. Cass. sez. V, 8.7.2021, n. 19405). 2.5. La contribuente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni circa il vizio di sottoscrizione del ruolo e neppure risulta contestata la sua formazione e provenienza dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 689). Inoltre, la CTR ha accertato come la cartella in questione fosse risultata rispondente al modello ministeriale, con riferimento all’intestazione, all’importo da pagare, alla causale, individuata con apposito numero di codice, elementi tutti costituenti imprescindibili requisiti di legittimità dell’atto impositivo e di manifestazione certa della sua provenienza (in tal senso cfr. Cass. sez. V, 5.12.2014, n. 25773 e Cass. sez. V, 4.12.2019, n. 31605, le quali hanno chiarito che il richiamato modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore). Il ricorso risulta,pertanto, infondato e deve essere respinto. 3. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 3.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento dei compensi in favore della costituita controricorrente Agenzia delle Entrate, liquidati in complessivi Euro 7.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con
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