CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –nonché controMINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,MINISTERO DELLA SALUTE– intimati –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6237/2024,depositata il giorno 7 ottobre 2024.Numero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il medico [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere frequentato uncorso post lauream di specializzazione universitaria in pediatria (coniscrizione avvenuta il 6 gennaio 1983 e conseguimento del diploma il24 ottobre 1986) e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalleDirettive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 nonostante reiteraterichieste stragiudiziali (formulate con raccomandate ricevute il 4 agosto2001, 30 dicembre 2009 e 17 dicembre 2019), con citazione delmaggio 2020 domandò giudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e del Ministerodell’Università e della Ricerca, al risarcimento del danno patito per lamancata corresponsione della remunerazione, in misura pari ad euro11.103,82 (o, in via gradata, di euro 6.713,94) per ogni anno di corsodi specializzazione frequentato.All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Roma,dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti erigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale da questi sollevata,accolse la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri al pagamento della somma di euro 26.855,76, oltre interessi.3. La decisione in epigrafe indicata, resa su appello della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, ha, in riforma della sentenza di primo grado,rigettato la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.Per quanto ancora d’interesse, la Corte capitolina ha premessol’adesione al principio, enunciato dal giudice di legittimità secondo cuiil diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttivacomunitaria, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, è soggetto alla prescrizionequinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il terminer.g. n. 6999/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/2026decennale precedentemente vigente avesse una durata residuamaggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore deldanno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore),applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennaleper la sua residua durata.rilevato che «a seguito dell’interruzione della prescrizione in data4.8.2001 ed in data 31.12.2009, alla data del 1° gennaio 2012 iltermine di prescrizione aveva una durata residua maggiore di cinqueanni, di modo che risultava applicabile il nuovo termine introdotto dalladisposizione sopravvenuta. Ciò posto, non si può che prendere atto delfatto che non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione nelperiodo dal 1.1.2012 al 1.1.2017».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.Non svolgono difese in sede di legittimità il Ministero dell’Istruzionee il Ministero dell’Università e della Ricerca.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2935, 2939, 2946 e 2947 cod. civ., dell’art. 4 della l. n- 183del 2011, dell’art. 252 disp. att. cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost. edell’art. 117 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dellaUnione Europea e dalla Direttiva 82/76/CEE; «ulteriore violazionedell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 ed art. 1, prot. add. n. 1, dellaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per non aver applicato allaspecie l’istituto del prospective overruling ed aver denegato la tutelar.g. n. 6999/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/2026del ricorrente, dichiarando prescritto il diritto di quest’ultimo in ragionedi un imprevedibile mutamento giurisprudenziale che, sopravvenutonelle more del giudizio di appello, ha reinterpretato norme con riflessiprocessuali, ritenendo che lo stesso diritto sia soggetto ad un terminedi prescrizione quinquennale, decorrente dal 1° gennaio 2012, e nondecennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, come invece affermato conprecedente consolidato orientamento».Deduce di aver «tempestivamente instaurato il giudizio nel terminedi prescrizione decennale» seguendo l’orientamento giurisprudenzialedominante al momento della proposizione della domanda, «per poivedere improvvisamente il proprio diritto prescritto al momento delladecisione, per la sopravvenienza di un orientamento che ritiene lostesso diritto sia soggetto ad un termine di prescrizione quinquennale,decorrente dal 1° gennaio 2012», venendo così ad esser «sanzionatoper un’inerzia basata su affidamento incolpevole».Ravvisa nella situazione descritta i presupposti per l’applicazionedell’istituto del prospective overrulling in quanto: (i) l’istituto dellaprescrizione ha evidenti riflessi processuali; (ii) il ricorrente ha subitoun assoluto diniego di tutela; (iii) il mutamento giurisprudenziale eraassolutamente imprevedibile al momento di proposizione dell’azione.2. Il motivo è infondato.2.1. La configurabilità di un prospective overruling richiede lacumulativa presenza dei seguenti presupposti:a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza suuna regola del processo;b) che il mutamento sia stato imprevedibile in ragione del caratterelungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè,da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso);c) che, in conseguenza dell’overruling, si determini un effettopreclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.r.g. n. 6999/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/2026L’istituto mira a porre a riparo il diritto di azione e di difesa daimutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su normeregolatrici del processo, mutamenti di cui predica l’applicazione soloper il futuro (e non anche con riguardo a situazioni già sorte): essoimpone di ritenere produttivo di effetti l’atto di parte posto in esserecon modalità e forme ossequiose dell’orientamento dominante almomento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato.Pertanto, il prospective overruling non è invocabile nel caso dimutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali (expermultis, da ultimo, Cass. 17/09/2025, n. 25481; Cass. 06/05/2025,n. 11882; Cass. 09/12/2024, n. 31681; Cass. 04/07/2024, n. 18290;Cass. 14/02/2024, n. 4085; Cass. 14/01/2021, n. 552).2.2. Nella specie, il richiamo al prospective overrulling operato daparte ricorrente appare, all’evidenza, improprio.2.2.1. In primo luogo, perché nella fattispecie in discorso non si èverificato alcun mutamento giurisprudenziale, ovvero un ripensamentocritico di un orientamento condotto sulla base degli stessi elementi divalutazione già in precedenza considerati.Invero, con l’arresto di nomofilachia su cui si fonda la decisionegravata (Cass. 20/12/2023, n. 35571), questa Corte si è per la primapronunciata sugli effetti della abbreviazione del termine di prescrizioneper i diritti al risarcimento dei danni da tardiva attuazione di direttivecomunitarie operata dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011.La questione dell’incidenza e del modo di operare del nuovo termineprescrizionale (ridotto a cinque anni rispetto a quello decennale primaritenuto operante) sui rapporti ancora non definiti alla data di entratain vigore della legge n. 183 del 2011 rappresentava, all’epoca dellapronuncia, un inedito nella giurisprudenza di legittimità.Come infatti chiarito dalla stessa Cass. n. 35571 del 2023 (cfr. §2.12) i princìpi di diritto in tale occasione enunciati non si ponevano inr.g. n. 6999/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/2026contrasto con i precedenti della Corte di legittimità (ed in particolarecon l’indirizzo inaugurato da Cass. 08/02/2012, n. 1850 e Cass.09/02/2012, n. 1917), dacché questi ultimi, nell’affermare che lanovella «operava solo per l’avvenire» e si applicava ai fatti illecitisuccessivi al 1° gennaio 2012, avevano ad oggetto giudizi introdottiprima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2011.Lo statuto di disciplina elaborato da Cass. n. 35571 del 2023concerneva, dunque, aspetti nuovi, in precedenza non esplorati, indottidalla sopravvenienza di diritto positivo: sicché del tutto inconferenteappare discorrere di prospective overrulling.2.2.2. Ad ogni modo, pur volendo in astratta ipotesi ravvisare nelcaso un mutamento giurisprudenziale, questo avrebbe investito untipico istituto di diritto sostanziale, ovvero la prescrizione: e tantoesclude, ancora una volta, il richiamo al prospective overruling.Né in senso contrario potrebbe rilevare come la prescrizione abbia«riflessi processuali»: argomento che prova troppo, dacché non v’èistituto di diritto sostanziale che non abbia ripercussioni sul pianoprocessale, attesa la funzione servente e strumentale del processo,quale luogo e sede di esercizio dei diritti sostanziali.3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotatea debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).r.g. n. 6999/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6999/2025Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 18801/2026Data pubblicazione 09/06/20265. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedel ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.200 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 6999/2025 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]