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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 24831/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17158-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] PERSONA DELL'AMM.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

15. R.G. 17158/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomini del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 51, in [OSCURATO:PERSONA], impugnavano la deliberazione assembleare, datata 10 marzo 2011, con cui erano stati approvati un consultivo di lavori straordinari e il relativo riparto, tra l'altro esponendo di non essere stati presenti all'assemblea e di avere ricevuto il verbale solo in data 30 marzo 2011, di non avere ricevuto in termini la convocazione dell'assemblea (ricevuta solo H 7 marzo 2011), che il riparto approvato (non messo a disposizione dei condomini nei dieci giorni precedenti l'assemblea, in violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale) era illegittimo laddove aveva escluso dalla partecipazione alle spese di ristrutturazione della facciata i proprietari dei box e laddove le spese del controsoffitto dell'atrio erano state ripartite su base millesimale, anziché a norma dell'art. 4 del regolamento e dell'art. 1125 c.c., e le spese di verniciatura dei parapetti, balconi e sottobalconi erano state ripartite su base millesimale anziché essere accollate ai proprietari esclusivi dei balconi.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 186/2013, ha rigettato la domanda.

2. La sentenza è stata impugnata da Luzzini e Tassotto.

La Corte d'appello di Milano - con sentenza 4 aprile 2017, n. 1404 - ha rigettato il gravame.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che il motivo attinente alla mancata ricezione tempestiva dell'avviso di convocazione, ricezione la cui tempestività era stata ritenuta provata dal primo giudice, difetta di specificità, difetto di specificità che la Corte d'appello ha ritenuto presente anche in relazione alla censura della mancata ricezione tempestiva del rendiconto condominiale, avendo gli appellanti solo contestato la valutazione ad opera del Tribunale delle dichiarazioni di un testimone, senza in alcun modo contestare "gli altri elementi posti dal primo giudice a fondamento del suo convincimento"; quanto alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'addebito di spese personali ai ricorrenti, il giudice di secondo grado ha condiviso l'affermazione del primo giudice dell'esistenza di una prassi condominiale al riguardo, prassi accettata dai condomini compresi i ricorrenti.

3. Avverso la pronuncia Luzzini e Tassotto ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che anzitutto solleva la questione della tempestività della proposizione del ricorso, facendo però riferimento al momento del perfezionamento della notificazione invece che della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza quindi considerare il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destina- tario, principio affermatosi a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005, per il quale "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata" (Cass. 10693/2007).

Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta: - il primo motivo denuncia la "pretesa aspecificità dei motivi d'appello, violazione dell'art. 342 c.p.c." in relazione alle prime due censure di gravame; - il secondo motivo fa valere "omesso esame delle censure contenute nell'atto di appello, in relazione al contrasto tra le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e omesso esame della questione relativa alla sussistenza di una prova documentale della data di ricevimento dell'avviso di convocazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.".

Le due censure sono fondate.

A fronte della decisione di primo grado che aveva ritenuto provato l'inserimento nella cassetta postale dell'avviso della convocazione dell'assemblea, il primo motivo di gravame (pp. 2-5 dell'atto di appello) ha contestato l'attendibilità riconosciuta dal Tribunale alle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni in contrasto con quelle della testimone [OSCURATO:PERSONA], e l'insufficiente considerazione dell'invio della convocazione ai ricorrenti mediante lettera raccomandata, contestazioni specifiche che non sono state considerate dal giudice d'appello, che si è limitato a dichiararle inammissibili senza esaminarle nel merito.

Lo stesso vale per il secondo motivo di gravame, anch'esso ritenuto privo di specificità: i ricorrenti hanno contestato - in stretta correlazione con il motivo precedente - la valutazione delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] e hanno puntualizzato che l'art. 13 del regolamento condominiale dispone l'invio del rendiconto almeno dieci giorni prima dell'assemblea (v. pp. 5-6 dell'atto di appello), profili c le non sono stati esaminati dal giudice d'appello.

Circa la specificità che devono rivestire i motivi d'appello, cfr. per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017, secondo la quale "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".2.

Il terzo motivo contesta "violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale contrattuale, in punto di mancato rispetto da parte dell'amministratore del termine di dieci giorni prima dell'assemblea per l'invio ai condomini del preventivo e del consuntivo": anche a volere ritenere provato (in base alla contestata deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) il deposito nelle cassette postali dei condomini, in uno con l'avviso di convocazione, del preventivo e del rendiconto, i ricorrenti avrebbero ricevuto il consuntivo solo sette giorni e non dieci giorni prima dell'assemblea come previsto dall'art. 13 del regolamento.

Il motivo è da intendersi assorbito a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi, essendo la consegna del documento contenente il consuntivo stata effettuata - ad avviso del Condominio - insieme a quella dell'avviso dell'assemblea.

3. Il quarto motivo contesta "violazione degli artt. :1135 e 1123 c.c. in relazione all'accollo ai ricorrenti di spese per addebiti personali": non si vede, rilevano i ricorrenti, come sull'illegittimità degli addebiti personali possano influire presunte consuetudini condominiali, come hanno invece affermato i giudici di merito.

Il motivo non può essere accolto.

Se è corretto il rilievo dei ricorrenti secondo cui l'illegittimità dell'accollo ai ricorrenti di determinati importi non potrebbe essere sanata da una eventuale consuetudine condominiale - così che la motivazione della sentenza impugnata è a tal riguardo erronea e va corretta - non è invece corretta la premessa da cui partono i ricorrenti, ossia che si tratti di un addebito illegittimo.

Nel caso di specie ci troviamo di fronte ai costi sostenuti dal Condominio - pari ad euro 23,90 per ciascuno dei ricorrenti (v. il ricorso, sub d) - per due solleciti del pagamento di spese straordinarie.

Come ha sottolineato la pronuncia di questa Corte n. 18503/2020 - che ha deciso il ricorso proposto da uno dei ricorrenti in relazione all'impugnazione di un'altra deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] - "gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali [..] sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c.", a norma del quale, "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuna può farne" (sull'applicazione della disposizione alle spese effettuate dal condominio a fini individuali cfr. Cass. 12573/2019). 5) Il quinto motivo è da ritenersi assorbito.

Si chiede infatti, "nell'auspicata ipotesi di accoglimento d& ricorso", il rimborso di quanto i ricorrenti hanno versato per le spese di primo e di secondo grado.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai due motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti il terzo e il quinto e rigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17158-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] PERSONA DELL'AMM.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 15. R.G. 17158/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomini del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 51, in [OSCURATO:PERSONA], impugnavano la deliberazione assembleare, datata 10 marzo 2011, con cui erano stati approvati un consultivo di lavori straordinari e il relativo riparto, tra l'altro esponendo di non essere stati presenti all'assemblea e di avere ricevuto il verbale solo in data 30 marzo 2011, di non avere ricevuto in termini la convocazione dell'assemblea (ricevuta solo H 7 marzo 2011), che il riparto approvato (non messo a disposizione dei condomini nei dieci giorni precedenti l'assemblea, in violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale) era illegittimo laddove aveva escluso dalla partecipazione alle spese di ristrutturazione della facciata i proprietari dei box e laddove le spese del controsoffitto dell'atrio erano state ripartite su base millesimale, anziché a norma dell'art. 4 del regolamento e dell'art. 1125 c.c., e le spese di verniciatura dei parapetti, balconi e sottobalconi erano state ripartite su base millesimale anziché essere accollate ai proprietari esclusivi dei balconi. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 186/2013, ha rigettato la domanda. 2. La sentenza è stata impugnata da Luzzini e Tassotto. La Corte d'appello di Milano - con sentenza 4 aprile 2017, n. 1404 - ha rigettato il gravame. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che il motivo attinente alla mancata ricezione tempestiva dell'avviso di convocazione, ricezione la cui tempestività era stata ritenuta provata dal primo giudice, difetta di specificità, difetto di specificità che la Corte d'appello ha ritenuto presente anche in relazione alla censura della mancata ricezione tempestiva del rendiconto condominiale, avendo gli appellanti solo contestato la valutazione ad opera del Tribunale delle dichiarazioni di un testimone, senza in alcun modo contestare "gli altri elementi posti dal primo giudice a fondamento del suo convincimento"; quanto alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'addebito di spese personali ai ricorrenti, il giudice di secondo grado ha condiviso l'affermazione del primo giudice dell'esistenza di una prassi condominiale al riguardo, prassi accettata dai condomini compresi i ricorrenti. 3. Avverso la pronuncia Luzzini e Tassotto ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che anzitutto solleva la questione della tempestività della proposizione del ricorso, facendo però riferimento al momento del perfezionamento della notificazione invece che della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza quindi considerare il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destina- tario, principio affermatosi a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005, per il quale "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata" (Cass. 10693/2007). Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta: - il primo motivo denuncia la "pretesa aspecificità dei motivi d'appello, violazione dell'art. 342 c.p.c." in relazione alle prime due censure di gravame; - il secondo motivo fa valere "omesso esame delle censure contenute nell'atto di appello, in relazione al contrasto tra le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e omesso esame della questione relativa alla sussistenza di una prova documentale della data di ricevimento dell'avviso di convocazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.". Le due censure sono fondate. A fronte della decisione di primo grado che aveva ritenuto provato l'inserimento nella cassetta postale dell'avviso della convocazione dell'assemblea, il primo motivo di gravame (pp. 2-5 dell'atto di appello) ha contestato l'attendibilità riconosciuta dal Tribunale alle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni in contrasto con quelle della testimone [OSCURATO:PERSONA], e l'insufficiente considerazione dell'invio della convocazione ai ricorrenti mediante lettera raccomandata, contestazioni specifiche che non sono state considerate dal giudice d'appello, che si è limitato a dichiararle inammissibili senza esaminarle nel merito. Lo stesso vale per il secondo motivo di gravame, anch'esso ritenuto privo di specificità: i ricorrenti hanno contestato - in stretta correlazione con il motivo precedente - la valutazione delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] e hanno puntualizzato che l'art. 13 del regolamento condominiale dispone l'invio del rendiconto almeno dieci giorni prima dell'assemblea (v. pp. 5-6 dell'atto di appello), profili c le non sono stati esaminati dal giudice d'appello. Circa la specificità che devono rivestire i motivi d'appello, cfr. per tutte la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017, secondo la quale "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".2. Il terzo motivo contesta "violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale contrattuale, in punto di mancato rispetto da parte dell'amministratore del termine di dieci giorni prima dell'assemblea per l'invio ai condomini del preventivo e del consuntivo": anche a volere ritenere provato (in base alla contestata deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) il deposito nelle cassette postali dei condomini, in uno con l'avviso di convocazione, del preventivo e del rendiconto, i ricorrenti avrebbero ricevuto il consuntivo solo sette giorni e non dieci giorni prima dell'assemblea come previsto dall'art. 13 del regolamento. Il motivo è da intendersi assorbito a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi, essendo la consegna del documento contenente il consuntivo stata effettuata - ad avviso del Condominio - insieme a quella dell'avviso dell'assemblea. 3. Il quarto motivo contesta "violazione degli artt. :1135 e 1123 c.c. in relazione all'accollo ai ricorrenti di spese per addebiti personali": non si vede, rilevano i ricorrenti, come sull'illegittimità degli addebiti personali possano influire presunte consuetudini condominiali, come hanno invece affermato i giudici di merito. Il motivo non può essere accolto. Se è corretto il rilievo dei ricorrenti secondo cui l'illegittimità dell'accollo ai ricorrenti di determinati importi non potrebbe essere sanata da una eventuale consuetudine condominiale - così che la motivazione della sentenza impugnata è a tal riguardo erronea e va corretta - non è invece corretta la premessa da cui partono i ricorrenti, ossia che si tratti di un addebito illegittimo. Nel caso di specie ci troviamo di fronte ai costi sostenuti dal Condominio - pari ad euro 23,90 per ciascuno dei ricorrenti (v. il ricorso, sub d) - per due solleciti del pagamento di spese straordinarie. Come ha sottolineato la pronuncia di questa Corte n. 18503/2020 - che ha deciso il ricorso proposto da uno dei ricorrenti in relazione all'impugnazione di un'altra deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] - "gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali [..] sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c.", a norma del quale, "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuna può farne" (sull'applicazione della disposizione alle spese effettuate dal condominio a fini individuali cfr. Cass. 12573/2019). 5) Il quinto motivo è da ritenersi assorbito. Si chiede infatti, "nell'auspicata ipotesi di accoglimento d& ricorso", il rimborso di quanto i ricorrenti hanno versato per le spese di primo e di secondo grado. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai due motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti il terzo e il quinto e rigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa compo
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