CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/6/1968 avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 20/5/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese processuali come da nota allegata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea in data 13/7/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di appropriazione indebita, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale con un unico articolato motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e sostanziale (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'eccezione di improcedibilità per difetto di querela. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato in merito alla validità della querela sporta il 3/10/2013, dall'amministratore di condominio [OSCURATO:PERSONA] il quale, secondo quanto evidenziato nell'atto di appello, aveva agito in carenza del necessario mandato da parte dell'assemblea condominiale posto che il verbale assembleare del 19/26 luglio 2012, conteneva solo un mandato generico a proporre querela, mentre il mandato specifico conferito il 20/6/2013, era nullo, mancando all'assemblea la metà del valore del condominio. La Corte d'appello per respingere le censure difensive ha fatto ricorso ad argomentazioni illogiche in contrasto con la normativa civile. Assume, infatti, il ricorrente che il mandato a sporgere querela non poteva derivare dalla delibera condominiale del 19/26 luglio 2012, come affermato in sentenza, essendo necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un incarico specifico all'amministratore dall'assemblea dei condomini e secondo la difesa detto incarico sarebbe contenuto nella delibera del 20/6/2013, avente ad oggetto "disamina e deliberazioni in merito alle azioni da intraprendere avverso l'ex amministratore [OSCURATO:PERSONA]", pertanto le argomentazioni con le quali la Corte d'appello ha ritenuto legittimamente proposta la querela contro il ricorrente, facendo riferimento al verbale del luglio 2012, sarebbero illogiche. Non corrette giuridicamente sarebbero, poi, le considerazioni circa la natura dei vizi che affliggono la delibera citata, con riferimento al quorum necessario a fini dell'adozione della decisione, che diversamente da quanto si assume in sentenza, porterebbe alla nullità della delibera. Quest'ultima, inoltre, sarebbe nulla anche per la mancanza della costituzione del fondo lavori ai sensi dell'art. 1135 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati oltre che generici in quanto non si confrontano con gli argomenti spesi dalla Corte d'appello che, con motivazione logicamente ineccepibile e giuridicamente corretta, ha superato tutti gli argomenti difensivi, in questa sede riproposti. 2. La Corte d'appello nel ritenere validamente proposta la querela in forza dello specifico mandato conferito dall'assemblea all'amministratore di condominio Scaglione, in data 19/26 luglio 2012, si è conformata all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità più rigoroso che richiede, per la presentazione della querela, ai fini della perseguibilità di un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio, uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, Rv. 249259). Invero deve altresì segnalarsi anche l'esistenza di altro approdo ermeneutico che ha riconosciuto come la proposizione della querela possa avvenire non solo dall'amministratore (a ciò autorizzato dall'assemblea), ma anche da parte di più condomini o anche del singolo condomino (cfr., Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, Valenza, non mass.; Sez. 2, n. 6594 del 27/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) In particolare questa Sezione con sentenza n. 45902 del 27/10/2021, Rv. 282444, rifacendosi al dettato delle sentenze delle Sezioni Unite civili ( sent. n. 19663/2014 e n. 10934/19) ha affermato: "il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno de/patrimonio comune del condominio". 3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nel caso di specie, la sentenza impugnata, con riferimento alle specifiche contestazioni dell'imputato, in relazione alla sussistenza dello specifico mandato conferito dall'assemblea all'amministratore Scaglione di sporgere querela nei confronti del Vitaloni per l'appropriazione denaro versato sul conto del condominio, ha osservato ( pag. 7) che il verbale assembleare del 19/26 luglio era chiaro e conteneva detto specifico mandato affinchè Scaglione denunciasse l'imputato mentre il verbale assembleare dell'anno successivo non aveva alcun rilievo per sostenere che il mandato non fosse stato conferito nel luglio 2012, poiché in tale verbale non si dava mandato all'amministratore Scaglione, che già l'aveva , ma all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha altresì spiegato che la delibera del luglio 2012, era stata validamente adottata con il quorum necessario ( cfr. sul punto anche sentenza di primo grado pag. 2 in cui si precisa che la delibera è adottata a maggioranza : 39 votanti su 45 e con 536,706 millesimi secondo quanto previsto dall'art. 1136 cod. civ.), respingendo tutte le censure di improcedibilità del reato per difetto di querela. 4.Quanto poi alla denunciata nullità della delibera per la mancanza del fondo lavori, ex art.1135 cod. civ., è sufficiente rilevare che la questione non è stata devoluta al giudice di appello e non è quindi in questa sede scrutinabile. 5.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge .At P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge