CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato;-ricorrente-controCAIRE Vinicio;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Liguria n. 399/2020, depositata il 16 giugno 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 Febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una ditta individuale(denominata “B-Termica di [OSCURATO:PERSONA]”) con sede in BorghettoNumero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026Santo Spirito (SV), esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso dialtri prodotti”, cessata in data 15 settembre 2011. Il contribuente,per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, ometteva la presentazionedelle dichiarazioni dei redditi previste ai fini fiscali, risultandopertanto “evasore totale”. In data 11 ottobre 2011, la Guardia diverifica fiscale relativa agli anni di imposta dal 2006 al 2011. Conautorizzazione n. 1076/2011 del Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Savona, la Guardia di Finanza effettuava unaccesso domiciliare presso la privata abitazione del contribuente(coincidente con la sede legale dell’ azienda), al fine di acquisirelibri, registri e ogni altro documento riconducibile all’attivitàd’impresa esercitata. Rilevata la mancanza di qualsiasi impiantocontabile riconducibile alla B-Termica di [OSCURATO:PERSONA] (in violazionedegli artt. 13 e 14 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 21 e 23 deld.P.R. 633/1973), considerata l’omessa presentazione delledichiarazioni fiscali, i verificatori ritennero opportuno utilizzare lostrumento delle indagini finanziarie al fine di accertare il reddito diimpresa della ditta verificata nel periodo oggetto del controllo(dall’1 gennaio 2006 all’11 ottobre 2011). La verifica della [OSCURATO:PERSONA] terminava con la notifica del processo verbale diconstatazione. A conclusione delle indagini finanziarie si rilevava,per l’anno di imposta 2011: versamenti non giustificati per euro114.024,12 per i quali controparte non era stata in grado didimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione delreddito soggetto ad imposta (considerati ricavi in nero comeprevisto dall’art 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 600/1973);prelevamenti non giustificati per euro 120.530,45 in riferimento aiquali la parte non è stata in grado di indicare i soggetti beneficiaricome richiesto dall’art 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 600/1973Numero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026(considerati acquisti in nero da cui derivano vendite/ricavi noncontabilizzati). A fronte dei ricavi di cui sopra, l'Ufficio, inosservanza della circolare n. 32/E del 2006, determinava altresì unammontare di costi forfettari pari al 30% dei ricavi accertati. Lecomponenti negative di reddito venivano pertanto quantificate ineuro 70.366,37 (30% di euro 234.554,57). Pertanto, l’Ufficio, aisensi dell’art. 39, comma 2, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973accertava un reddito d’impresa della ditta “B-Termica di CaireVinicio” nell'anno d’imposta 2011 per euro 164.188,20 con l’avvisodi accertamento TL9011100827-2014 (oggetto del presentegiudizio). Successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento,si svolgeva il procedimento di adesione che non si perfezionava permancata accettazione della proposta da parte del contribuente.Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Savona.L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 440/05/2015, la Commissione tributariaprovinciale di Savona rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia il Contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 399/2020, depositata il 16 giugno 2020, laCommissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.Il contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/20261. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenzaviziata da motivazione soltanto apparente ex artt. 36 e 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 7, Cost. in relazione all’art.360, comma 1, c.p.c. n. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleaccoglieva l’appello sulla base di un’asserita impossibilità diricondurre il reddito, accertato mediante indagini bancarie, aun’individuata attività d’impresa, adducendo, a tal proposito, anchestralci della sentenza di assoluzione intervenuta nel giudizio penalea carico del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleriteneva inoltre che l’apertura di una partita IVA potesse rivelare lasemplice intenzione di svolgere un’attività di tipo commerciale, manon dimostrasse l'effettivo svolgimento di essa; inoltre ritenevafraintese dagli Uffici accertatori le dichiarazioni rese dai terzi sentitidurante la verifica della G.d.F. con la quale si dava atto dellasussistenza dell’attività svolta. Pur riaffermando (correttamente inlinea teorica) in motivazione l'operatività del principio del “doppiobinario” tra processo penale e processo tributario (con autonomiadei diversi giudizi, non reciprocamente pregiudiziali), nella sostanzala pronuncia adeguava in toto ed acriticamente (e senza alcunelemento probatorio idoneo a confutare l’accertamento effettuatodall’Amministrazione ex art. 32 d.P.R. 600/73) la propria decisionealle affermazioni rese dal giudice penale nel giudizio di assoluzionedel Caire. In definitiva, la Commissione tributaria regionale avrebbeaccolto le tesi difensive del contribuente con una motivazionegenerica ed astratta, disancorata dalle risultanze istruttorie.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzaNumero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non c'è una violazione del «minimocostituzionale», avendo la Commissione tributaria regionaleesaminato la sentenza penale di assoluzione, valutando laquestione dell'incidenza sul giudizio tributario dei fatti accertati insede penale.2. – Col secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione efalsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/73, 51 d.P.R. 633/72,2697, 2727 e 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.In subordine, si eccepisce che la Commissione tributaria regionaleha disconosciuto la efficacia probatoria delle movimentazionirilevate dai conti oggetto di accertamento ai fini delladimostrazione dei ricavi occulti della ditta verificata affermando chel'Agenzia non sarebbe stata in grado di fornire prova che le sommefossero immediatamente riferibili all’attività del contribuente. Leaffermazioni della Commissione tributaria regionale si porrebberoin contrasto con le indicazioni fornite dalla S.C. in relazioneall’applicazione dello schema della prova presuntiva agliaccertamenti bancari in materia di imposte sui redditi (d.P.R. n.600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7) e in materia IVA (d.P.R. n.633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7). Ai sensi del d.P.R. n.Numero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026600/73. art. 32, incombe sul contribuente dimostrarne l'estraneitàalla propria attività allorquando, come nel caso, sia pure attraversoelementi presuntivi (puntualmente indicati nell’atto opposto), siacomprovata la sostanziale riferibilità dei conti oggetti di indagine ad2.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa,ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio,a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione dellemovimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine didimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili etale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quelprincipio di vicinanza della prova che è connaturato al dispostodell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in viadiretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla basedella loro evidenziazione probatoria (Cass. n. 26014/2024).Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dicui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatticostitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fattiestintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dallacontroparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive dellesituazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere lesuddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneuticoalla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimiall'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quellimeno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, dimodo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in viadiretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta diacquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022).Numero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nel caso di specie, a fronte di un preciso onere della provagravante sul contribuente che svolgeva un’attività di impresa, dallapronuncia non emerge in alcun modo la specifica giustificazionedelle movimentazioni bancarie. A fronte dell'onere della provagravante sul contribuente e di “consistenti movimentazionibancarie” risultanti dell'accertamento, come riconosciuto nellastessa motivazione, è del tutto inconferente l'affermazione secondocui le stesse sono state “plausibilmente” giustificate dalcontribuente con riferimento all’attività svolta per conto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. La questione dovrà essere riesaminata dalgiudice del rinvio.3. – L'accoglimento del secondo motivo determinal'assorbimento del terzo con cui si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/73, 2697, 2727 e 2729c.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per lamancata dimostrazione ad opera del contribuente di provacontraria idonea a confutare l’accertamento posto in esseredall’Amministrazione, in rapporto alla giustificabilità o meno dellesingole movimentazioni bancarie; prova decisiva, emergente dalladocumentazione versata in atti sia pure considerata dal Giudice dimerito.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata Inrelazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primoassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, inNumero registro generale 2391/2021Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16055/2026Data pubblicazione 25/05/2026diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 Febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]