CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante e, conseguentemente, ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli att. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (accertato in Cosenza, il 15/07/2017). Considerato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge nonché motivazione inesistente o meramente apparente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere