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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 13938/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5516-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 2 - AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchécontro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L . , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6470/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/09/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, resa dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, ritenendo legittimo il provvedimento prot. n.

RU 33796 del 27 marzo 2017, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) ha disposto la decadenza dell’attuale parte ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. 2.L’adozione del predetto provvedimento è derivata dal riscontro, da parte dell’Agenzia, della sussistenza di “numerosi motivi per la decadenza della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 3 - intrattenimento…”, enumerati, come di seguito, nella corposa motivazione del suddetto atto: - “A) assunzione della qualità di “imputato”, per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2 del c.p., da parte del sig. -OMISSIS-, titolare in via indiretta del 100% del pacchetto azionario della Società… per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2, c.p.

La decadenza è stabilità in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”; - “B) assunzione della qualità di “ imputato” per il delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, da parte del Sig. -OMISSIS-, all’epoca Procuratore della stabile organizzazione in Italia di codesta Società, nell’ambito del procedimento penale n. [omissis] R.G. della Procura della Repubblica di Roma, avente ad oggetto l’accertamento di un contesto di natura delittuosa sottostante il fallimento della società s.r.l.La decadenza è stabilita in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”; - “C) esaurimento del rap porto fiduciario tra lo Stato e il concessionario:

I. per l’accertata sussistenza di (v. punti 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22): “- situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un’impresa aggiudicataria” (così TAR Lazio, Sez.II, sentenza n. -OMISSIS- ); - comportamenti… illeciti sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale; irregolarità e inefficienze gestionali; attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria”; Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 4 -

II. per l’omesso adempimento dell’obbligo di sottoscrizione dell’atto integrativo della convenzione di concessione, previsto dall’art. 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010 (punto 19)”.

In tali casi, la decadenza consegue dal venir meno dell’elemento fiduciario, fondamentale nell’ambito del rapporto di concessione, sia per la sua costituzione che per la sua prosecuzione, come sancito dalla normativa sui contratti pubblici.

Al riguardo trova applicazione l’art 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che dispone l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto o concessione, qualora (tra l’altro) “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (v. comma 5, lett. c).

Appare, infatti, evidente che le numerose e ripetute “condotte illecite…sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale”, le “irregolarità e inefficienze gestionali”, le “attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria” realizzano il presupposto delineato dalla citata norma, apparendo contrario all’interesse pubblico che la Società continui ad assumere la veste e a svolgere le funzioni di concessionario di Stato”. 3.Il Consiglio di Stato non ha ravvisato, nella valutazione compiuta dall’amministrazione, alcun vizio logico nella motivazione della scelta compiuta e nell’apprezzamento dei fatti allegati dalla concessionaria, e ha ritenuto il provvedimento di decadenza ampiamente motivato nei profili relativi all’interruzione del rapporto fiduciario, substrato ineliminabile del rapporto concessorio per la gestione dell’attività di raccolta del gioco lecito, con riferimento a tutte le circostanze esaminate. 4.Ha premesso l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati membri nella disciplina del gioco lecito (all’uopo richiamando C GUE 20 Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 5 - dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] di Stato, C- 322/16), e la compatibilità euro-unitaria delle ipotesi di decadenza dalle concessioni per lo svolgimento delle attività economiche correlate a questo settore ogni qualvolta la previsione della decadenza implichi il perseguimento di motivi imperativi di interesse generale, collegati al miglioramento della solidità economica e finanziaria, dell’onorabilità e dell’affidabilità dei concessionari, nonché della loro estraneità a sodalizi criminali. 5.Ha soggiunto che il giudizio sulla sussistenza dei suddetti “motivi imperativi di interesse generale”, in ordine al rispetto del criterio di chiarezza e proporzionalità nella comminatoria delle ipotesi di decadenza e alla successiva applicazione, spetta - per espressa e consolidata affermazione della Corte di g iustizia dell’Unione europea -all’apprezzamento del giudice nazionale. 6.Nell’alveo dei suesposti principi, nazionali e d euro - unitari, il Consiglio di Stato ha, dunque, rimarcato, in tema di convenzione accessivaa concessione, che alle ipotesi specifiche di decadenza si affiancano le fattispecie di decadenza, di carattere generale, previste dalle fonti normative. 7.Ha ritenuto che il provvedimento di decadenza in esame giustificasse l’applicazione della misura , a mente della disciplina espressamenteprevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. 8.Ha, in particolare, valorizzato la terza delle ragioni giustificatrici fondanti il provvedimento, vale a dire l’«esaurimento del rapporto fiduciario tra lo Stato e il concessionario», dipanando la motivazione evocando i molteplici episodi significativi ed idonei ad incrinare la fiducia nei confronti della concessionaria e , in esito alla disamina delle plurime occasioni a tal fine richiamate, ha evidenziato la contrarietà all’interesse pubblico che la società Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad assumere la veste, e a svolgere le funzioni,di concessionario di Stato. 9.Quanto alla fonti normative regolatorie del potere esercitato, per il Consiglio di Stato l’articolo 176 del decreto l e g i s lativo n. 50 del 2016, nel testo applicabile ratione t emporis , prevedeva espressamente la cessazione della concessione quando “a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80” e, pertanto, per avere i l l egislatore introdotto un’ipotesi decadenziale, il provvedimento adottato dall’Agenzia, nell’esercizio del potere di decadenza, rinveniva il fondamento normativo negli articoli 80 e 176 del decreto legislativo n. 50 cit. 10.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo ha, poi, ritenuto indubbia la compatibilità euro-unitaria dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 cit. (e, innanzi, dell’art. 38, comma 1, lett f), d.lgs. n. 163 del 2006) e, in applicazione della teorica dell’«atto chiaro» (CGUE 6 ottobre 1982, Cilfi t e altro c.Ministero della sanità , C - 283/81 , seguita da CGUE 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. c.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , C - 561/2019), ha affermato la piena legittimità e conformità, ai richiamati predicati di chiarezza e prevedibilità, della clausola generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), in combinato disposto con l’art. 176, del d.lgs. n. 50 del 2016, quale ipotesi di decadenza dalla concessione amministrativa. 11.Ha poi soggiunto che la nozione di “grave illecito professionale” s’impone nell’ordinamento nazionale proprio perché di derivazione europea; che i requisiti, previsti a pena di esclusione, per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di aggiudicazione dell’appalto debbano permanere lungo tutto il corso del rapporto con l’amministrazione e non soltanto in quel “segmento” dell’intera vicenda costituito dalla selezione della controparte del rapporto giuridico alla stregua della consolidat a Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 7 - giurisprudenza amministrativa, anche al di là dell’espressa formulazione ora recepita dall’art. 176 del d.lgs. n. 50 del 2016. 12.Ha rilevato che le cause di esclusione rilevano non solo al fine della partecipazione alla gara, ma anche al fine della stipula del contratto e del subappalto, cosicché i requisiti generali non devono essere posseduti solo al momento della presentazione della domanda e al momento della scadenza del bando di gara, ma devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura e fino alla stipula del contratto, nonché, relativamente ad alcuni di essi, anche in fase di esecuzione, sicché il loro venir meno può essere causa di risoluzione del contratto. 13.Ha rimarcato che la previsione normativa divisata consente all’amministrazione pubblica (e, in generale, a tutti gli enti qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici) di intrattenere rapporti giuridici soltanto con controparti che presentino un alto grado di affidabilità e siano rispettose dell’ordinamento giuridico e “dell'ordine sociale” (cfr. § 28.1 CGUE, 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Ministero dell'Economi a e delle Finanze e altri, C - 322/16) in cui vanno ad operare: ciò sia a tutela della generalità degli interessi pubblici a cui i contratti pubblici, latamente intesi (cioè comprensivi, secondo il lessico euro-unitario, anche di quelli concessori), si correlano biunivocamente, sia, piùspecificamente, a tutela del pubblico erario, la cui contribuzione è posta a carico della collettività. 14.Ha soggiunto che un simile obiettivo va perseguito con maggior pregnanza proprio nel settore del gioco lecito, nel quale ben possono dirsi sussistenti i “motivi imperativi di interesse generale”, consistenti negli obiettivi di “migliorare la solidità economica e finanziaria dei concessionari, di accrescere la loro onorabilità e la loro affidabilità, nonché di lottare contro la criminalità”.

Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 8 - 15.Ha rimarcato che gli accadimenti e circostanze presi in considerazione dall’amministrazione e, in ispecie, quelli di cui è stato diffusamente dato conto in motivazione, risultano chiaramente connessi a profili di “affidabilità” del concessionario che, come tali, possono agevolmente essere inquadrati come “motivi imperativi di interesse generale”, proprio secondo quanto espressamente recepito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 16.Quanto al versante della proporzionalità della misura, il Consiglio di Stato ha ritenuto la tutela di un simile interesse legittimamente perseguita mediante l’applicazione della decadenza. 17.Infine, muovendo dalla peculiare conformazione dell’atto gravato e dall’esercizio del potere dell’amministrazione a tutela dei motivi imperativi di interesse generale risoltosi con l’adozione di un provvedimento plurimotivato, il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni, giustificatrici della decisione amministrativa, per i l rigetto dell'intero ricorso svolto dalla società, in applicazione del principio consolidato per cui all’eventuale fondatezza di ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi , non avrebbe comunque fatto seguito l’annullamento del provvedimento amministrativo sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata. 18.Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. 19.Non hanno svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 9 - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 20.Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 362 cod.proc.civ., dell'art. 111, ottavo comma, Cost., eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 34, comma 2, cod.proc.amm., si censura la sentenza per superamento dei limiti esterni della giurisdizione e sconfinamento del giudice amministrativo nell’eserciziodi poteri amministrativi discrezionali. 21.Si assume che ove la valutazione discrezionale del rapporto fiduciario tra Amministrazione concedente e concessionario sia unitaria e complessiva, come quella sul “punto di rottura del rapporto fiduciario”, tutti gli elementi, complessivamente valutati, concorrono globalmente alla formazione della volontà dell’Amministrazione e il Consiglio di Stato non poteva, quindi, valutare autonomamente (solo) alcune delle criticità, ritenendole sufficienti a sorreggere la valutazione discrezionale del “punto di rottura”, e così facendo si è sostituito all’Amministrazione attiva ed ha sostanzialmente rifatto la motivazione e la scelta discrezionale che competeva esclusivamente all’Amministrazione, esercitando un proprio sindacato di merito. 22.Assume che tutte le pregresse vicende - alcune risalenti nel tempo, come la condanna della Corte dei Conti - non erano state mai, ancorchè complessivamente e discrezionalmente valutate, ritenute idonee a giustificare l’adozione di un provvedimento di decadenza (mai emanato in precedenza), tant’è che la società veniva convocata nuovamente per la stipula dell’atto integrativo, sicchè ADM, prima dell’acquisizione dello status di imputato del socio di riferimento (con la correlata ritenuta applicabilità dell’art. 24, comma 25 del decreto- legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.), non aveva mai Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 10 - ravvisato, in precedenza, alcuna opportunità di ritenere esaurito il rapporto concessorio. 23.Si sottolinea che nell’adottare il provvedimento di decadenza, ADM ritenne opportuno rafforzare tale provvedimento – basato sull’applicazione non discrezionale ma automatica del citato articolo 24, comma 25 del d.l. 98/11 - con un secondo troncone motivazionale di natura evidentemente recessiva ed ancillare, trattandosi di una serie di pregresse e presunte circostanze, in passato ritenute irrilevanti, rivolte a corroborare globalmente la valutazione discrezionale relativa al “punto di rottura” del rapporto fiduciario. 24.Si evidenzia che in appello la questione centrale è stata quella concernente l’applicazione dell’articolo 24, comma 25 del d.l.n. 98/11 cit. (e del conseguente, automatismo espulsivo) e che il Consiglio di Stato, tuttavia , per la complessità della vicenda inerente l’applicazione di tali disposizioni, si è esclusivamente concentrato sulle ragioni accessorie (ritenendole erroneamente autonome). 25.Si sottolinea che ADM, senza far leva sulla decadenza automatica prevista dall’art. 24 , comma 25 cit., non avrebbe adottato il provvedimento di decadenza (come del resto non aveva mai fatto in precedenza, pur essendo tutte pregresse le presunte criticità poi inserite complessivamente nel provvedimento), sicché spettava ad ADM, e solo ad essa, la valutazione discrezionale dell’adozione di un provvedimento di cessazione del rapporto fiduciario fondato su simili ragioni accessorie, pur in assenza del troncone principale su cui era stato impostato il provvedimento di decadenza. 26.Il Consiglio di Stato, soggiunge il ricorrente, non poteva sostituirsi in tale discrezionale valutazione all’amministrazione attiva e, in tal modo, ha travalicato il limite generale della giurisdizione nei confronti del potere amministrativo e non ha solamente deciso su Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 11 - poteri amministrativi non esercitati ma ha esso stesso direttamente esercitato il potere amministrativo, letteralmente “riscrivendo” in modo autonomo un nuovo provvedimento. 27.Il vizio di sconfinamento ed eccesso di potere giurisdizionale risulta ulteriormente evidente, ad avviso del ricorrente, allorquando il Consiglio di Stato, nell’esaminare le censure avverso le varie criticità che, complessivamente valutate, avevano indotto ADM a ravvisare la sussistenza del “punto di rottura fiduciario” per l’esaurimento del rapporto, ne ha estrapolate e valorizzatequattro, ponendole a fondamento della propria decisione “provvedimentale", quali: a) l’avere interrotto nel 2014 il “controllo” da parte del controllore (imposto con l’interdittiva poi dichiarata illegittima), circostanza valorizzata in particolare anche perché ritenuta non specificamente oggetto di impugnazione (punto 44 e ss. sentenza impugnata); b) l’aver rateizzato i tributi pur disponendo delle somme necessarie per pagarli ed aver al contempo utilizzato liberamente tali somme di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (punti 45 e ss. sentenza impugnata); c) l’aver subito la condanna della Corte dei Conti per fatti risalenti agli anni 2004-2006, emessa il 17 febbraio 2012 (punti 46 e ss. sentenza impugnata); d) l’aver rifiutato di sottoscrivere la nuova convenzione di concessione allegata al bando di gara del 2011, pur avendo lo stesso Consiglio di Stato accertato il diritto del concessionario di usufruire della proroga della precedente convenzione di concessione senza dover partecipare al nuovo bando di gara (e quindi, senza dover sottoscrivere la relativa e peggiorativa convenzione di concessione). 28.In definitiva, ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata ha dimezzato i profili di criticità ritenuti rilevanti, operando così autonomamente una (nuova) valutazione discrezionale di inaffidabilità del concessionario, il tutto aggravato Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 12 - dalla circostanza del venir meno delle vere ed uniche ragioni che avevano sorretto il provvedimento, ovverossia il rinvio a giudizio (affetto da nullità) del socio e dell’amministratore, poi trasformatisi in archiviazione,per il primo , e assoluzione piena per il secondo; in tal modo il Consiglio di Stato non solo ha travalicato i limiti della propria giurisdizione, ma lo ha fatto dando vita, in concreto, ad un provvedimento abnorme che l’Amministrazione stessa non avrebbe mai adottato, poiché ancorato a modeste vicende, laddov e spettava esclusivamente all’Amministrazione attiva riesaminare l’intera vicenda ed esprimere le proprie valutazioni discrezionali (valutando, appunto, i soli profili di criticità ritenuti rilevanti dal Consiglio di Stato). 29.Il Consiglio di Stato quindi, sostituendosi all’amministrazione allorquando ha ritenuto che solo quattro elementi fossero complessivamente sufficienti a sorreggere la valutazione discrezionale sulla “rottura del rapporto fiduciario”, ha di fatto sostanzialmente sconfinato esercitando i poteri discrezionali di merito spettanti all’amministrazione medesima, sostituendosi ad essa e sottraendo alla P.A. il potere di rivalutare la vicenda. 30.In definitiva, escludendo trattarsi di meri errori in procedendo e/o in j udicando , assume la parte ricorrente che spettava esclusivamente ad ADM: a) valutare discrezionalmente la permanenza della “rottura del rapporto fiduciario”, anche in mancanza dell’applicazione dell’articolo 24.25 del DL 98/11; b) valutare, discrezionalmente, sepermanesse la “rottura del rapporto fiduciario” considerando solo alcune delle criticità complessivamente ed unitariamente valutate e poste, in precedenza, alla base del provvedimento di decadenza. 31.In ogni caso, la tesi per cui si sarebbe trattato di atto “plurimotivato”, per cui anche uno solo dei “motivi” era idoneo a sorreggere la legittimità della disposta decadenza, poteva rilevare Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 13 - per l’atto amministrativo “fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalla altre” ma, al contrario, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione sul “punto di rottura” costituiva valutazione complessiva spettante esclusivamente ad ADM quanto all’opportunità e convenienza di mantenere la decadenza valutando, nel merito , solo alcuni dei profili delle presunte violazioni (ossia solo quelli ritenuti rilevanti dal Consiglio di Stato). 32.Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 1 prot. 1 CEDU e dell'art. 47 della Carta di Nizza, violazione dell'art. 111, ottavo commaCost. e dell'art. 362 cod.proc.civ. 33.Si censura, sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, la manifesta violazione di norme del diritto dell’Unione, oltre alla violazione del principio del legittimo affidamento. 34.Si assume che la gravità della vicenda e la manifesta violazione del principio di proporzionalità consigliano un ripensamento in ordine allo “sbarramento” preclusivo per effetto di Corte cost. n.6 del 2018 e Corte di G iustizia UE (Grande Sezione) del 21 di cembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] S . p .

A . e d altri , C - 497/20,che ha respinto la pregiudiziale sollevata da Cass.,Sez.Un., n.19598 del 2020, rispetto alla necessità di porre comunque rimedio a gravi violazioni del diritto dell’Unione che incidono su diritti fondamentali dei cittadini o delle imprese e, quindi , sulla possibilità di utilizzo del rimedio ex art. 111, comma 8, Costituzione anche in tali ipotesi. 35.Si evidenziano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione, alla luce di quanto ritenuto rilevante dal Consiglio di Stato per privare della concessione di gioco [OSCURATO:PERSONA]: - l’aver e interrotto le operazioni di controllo (illegittimamente imposte) da parte del controllore, in guisa di comportamento che da solo giustificava la decadenza della concessione, per essere in Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 14 - palese violazione del principio di proporzionalità, con la conseguente violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU; - il rifiuto di sottoscrivere la nuova convenzione di concessione allegata al bando di gara, recante condizioni illegittimamente peggiorative in guisa di grave illecito professionale idoneo a supportare la disposta decadenza, con conseguente manifesta sproporzione del provvedimento di decadenza e la conseguente violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU; - il libero utilizzo del proprio patrimonio , ritenuto espressione di gravi illeciti professionali, al punto da consentire la decadenza della concessione; - nessuno degli altri concessionari che avrebbe commesso “illeciti” analoghi a quelli addebitati a Global S tarnet, subentrata nella convenzione di concessione solo successivamente al periodo cui i fatti contestati si riferiscono, ha mai subito alcuna decadenza, onde l’evidente (a parte la violazione del giudicato) grave disparità di trattamentoposta in essere, in violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. 36.Il ricorso è inammissibile perché i motivi su cui esso si fonda, esaminati congiuntamente, non sono riconducibili al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. 37.Si tratta di errori che, ove anche sussistenti, non inciderebbero sui limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. 38.Com’è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, in esplicito dissenso con alcuni precedenti di queste Sezioni Unite, ha affermato che «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando… non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (§11), aggiungendo che «l’intervento delle sezioni Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 15 - unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all’istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1). 39.Dopo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è andato consolidando il principio per cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (così Cass.,Sez.Un., n. 32773 /2018; nello stesso senso, tra le tante, le pronunce nn. 8311/2019, 27770/2020, 29653/2020, 36899/2021). 40.Tale orientamento espressamente include anche gli errores in procedendonell’area dell’insindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in sede di ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. ( tra le tante, Cass.,Sez.Un., n. 7926/2019, n. 29082/2019, n. 34470/2019, n. 27546/2021, n. 1454/2022 ed ivi ulteriori precedenti). 41.Si è altresì affermato, nell’ambito di detto indirizzo, che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 16 - europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio (Cass.,Sez.Un., n. 29085/2019; nello s te sso senso, Cass.,Sez.Un., n.6460/2020). 42.Con l’ulteriore precisazione che la non sindacabilità, da parte della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo co mma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che èrimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (cfr. Cass.,Sez.

Un., n.32622/2018). 43.Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della Corte di Giustizia U.E. conla sentenza 21 dicembre 2021, Randstad ItaliaS.p.A. c. [OSCURATO:PERSONA] S . p .

A . e altri , C - 497/20, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite, sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 17 - giustizia amministrativa (cfr. § 81 CGUE 21 dicembre 2021, Randstad ItaliaS.p.A. c. [OSCURATO:SOCIETA] . e altri, cit .). 44.La Corte di Giustizia non si è pronunciata sulla esatta o migliore interpretazione delle norme nazionali che prevedono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione - che è attribuzione r iservata per Costituzione alle Sezioni Unite - ma sulla diversa questione (di rilievo unionale) che ad essa era stata sottoposta, riguardante la compatibilità con il diritto dell'Unione della riferita interpretazione in senso riduttivo dell'art. 111 Cost., comma 8, art. 360, primo comma 1, n. 1, cod.proc.civ. e art. 362, primo comma, cod.proc.civ., fornita dalla giurisprudenza successiva alla sentenza costituzionale del 2018. 45.Il rinvio pregiudiziale muoveva dalla considerazione della peculiarità e originalità del sistema processuale italiano che ammette il ricorso per cassazione avverso le sentenze dell'organo di giustizia amministrativa di ultimo grado nei casi in cui sia denunciato, non solo, il difetto (cd. relativo) di giurisdizione ratione materiae (pe r essere la controversia devoluta ad altro giudice) nel momento in cui il giudice è adito, ma anche il superamento dei limiti esterni nell'esercizio (o il mancato esercizio) della giurisdizione sugli interessi legittimi e (nelle particolari materie indicate dalla legge) sui diritti soggettivi, che sia tale da inficiare la decisione per ragioni di eccesso e/o difetto assoluto di potere giurisdizionale. 46.L'atteggiamento di self restraint delle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha , dunque, superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea sollecitatodall'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 cit. ed ha ricevuto conferma nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 18 - 2021 ( fra le plurime sentenze ed ordinanze, v.

Cass.,Sez.Un., nn.1454, 1996, 2879, 5121, 11549, 23657, 25503, 28431, 37608 del 2022; 5862, 7581, 9988, 11444 del 2023). 47.Nello stesso giudizio che ha aperto l’adito al rinvio pregiudiziale secondo le direttrici della giurisprudenza di legittimità successiva al più volte richiamato arresto costituzionale del 2018, queste Sezioni Unite, con la sentenza 30 agosto 2022, n. 25503, hanno rimarcato che sebbene non esista,nel nostro sistema processuale, una norma che imponga la regola dello stare decisis, la conferma dei propri precedenti da parte delle Sezioni Unite costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento (all’uopo richiamando, tra i precedenti, Cass.,Sez.Un., n. 13620 del 2012), ulteriormente fondata e giustifica ta da ragioni di coerenza processuale e prevedibilità della giurisdizione. 48.Tanto premesso, va allora ribadito che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione). 49.Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 19 - sostanziali o processuali - di riferi mento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea. 50.Più in particolare, l’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile quando l’indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (tra le molte, Cass.,Sez.Un., n. 2604/2021). 51.Il Consiglio di Stato, con la sentenza all’esame, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in riferimento al fatto che sia stato "sostanzialmente riscritto il provvedimento di decadenza, dando rilievo ai fini della decadenza a circostanze “accessorie” che ADM aveva inserito solo ad colorandum"(come si legge nel ricorso all’esame), ha legittimamente e correttamente pronunciato nel rispetto e nei limiti del proprio potere giurisdizionale. 52.L’impugnata sentenza non evidenzia, invero, alcuno sconfinamento del Giudice amministrativo, né alcuna valutazione resa nei confronti di poteri non ancora esercitati, per avere il Consiglio di Stato esercitato il proprio sindacato valutando, a fronte di un provvedimento plurimotivato, la non illogicità e proporzionalità del provvedimento irrogato, interpretando le disposizioni normative regolatorie applicate dall’Amministrazione nel pronunciare la decadenza del concessionario, in linea con il canone di effettività Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 20 - della tutela e del giusto processo a cui tende il giudizio amministrativo, in ossequio ai consolidati principi eurounitari. 53.Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata in questa sede, lungi dall’esercitare la propria giurisdizione sconfinando nel merito amministrativo, ha fatto applicazione dei poteri ad esso attribuiti e la censura, volta a scalfire l’affermata qualificazion e di atto plurimotivato, si risolve in un’inammissibile denuncia di error in judicando finalizzata ad avversa re l’affermata superfluità della disamina di ulteriori profili - e rationes decidendi a fondamento della decadenza - per effetto della resistenza del provvedimento in presenza della legittimità anche di una sola delle ragioni. 54.Quanto al denunciato contrasto della decisione con il diritto europeo, va ribadito quanto dianzi detto , vale a di re che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass.,Sez.Un.,nn.29085/2019, 6460/2020, 8588 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti). 55.Nella specie, entrambe le censure, nei diversi profili svolti, attengono al modo di esercizio della funzione giurisdizionale e sono, come tali, sottratte al sindacato di questa Corte. 56.In conclusione, il Consi glio di Stato, con la sentenza impugnata non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione Ric. 2022 n. 05516 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 21 - amministrativa, bensì ha esercitato l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, là dove le doglianze di parte ricorrente prospettano errores in j udicando anche in riferimento all’applicazione del diritto dell’Unione, non suscettibili, quindi, di sindacato in questa sede. 57.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento, in favore delle parti con troricorrenti, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. 58.Non occorre provvedere alla regolazione delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. 59.Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5516-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchécontro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 6470/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, resa dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, ritenendo legittimo il provvedimento prot. n. RU 33796 del 27 marzo 2017, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) ha disposto la decadenza dell’attuale parte ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. 2.L’adozione del predetto provvedimento è derivata dal riscontro, da parte dell’Agenzia, della sussistenza di “numerosi motivi per la decadenza della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - intrattenimento…”, enumerati, come di seguito, nella corposa motivazione del suddetto atto: - “A) assunzione della qualità di “imputato”, per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2 del c.p., da parte del sig. -OMISSIS-, titolare in via indiretta del 100% del pacchetto azionario della Società… per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2, c.p. La decadenza è stabilità in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”; - “B) assunzione della qualità di “ imputato” per il delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, da parte del Sig. -OMISSIS-, all’epoca Procuratore della stabile organizzazione in Italia di codesta Società, nell’ambito del procedimento penale n. [omissis] R.G. della Procura della Repubblica di Roma, avente ad oggetto l’accertamento di un contesto di natura delittuosa sottostante il fallimento della società s.r.l.La decadenza è stabilita in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”; - “C) esaurimento del rap porto fiduciario tra lo Stato e il concessionario: I. per l’accertata sussistenza di (v. punti 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22): “- situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un’impresa aggiudicataria” (così TAR Lazio, Sez.II, sentenza n. -OMISSIS- ); - comportamenti… illeciti sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale; irregolarità e inefficienze gestionali; attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria”; Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - II. per l’omesso adempimento dell’obbligo di sottoscrizione dell’atto integrativo della convenzione di concessione, previsto dall’art. 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010 (punto 19)”. In tali casi, la decadenza consegue dal venir meno dell’elemento fiduciario, fondamentale nell’ambito del rapporto di concessione, sia per la sua costituzione che per la sua prosecuzione, come sancito dalla normativa sui contratti pubblici. Al riguardo trova applicazione l’art 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che dispone l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto o concessione, qualora (tra l’altro) “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (v. comma 5, lett. c). Appare, infatti, evidente che le numerose e ripetute “condotte illecite…sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale”, le “irregolarità e inefficienze gestionali”, le “attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria” realizzano il presupposto delineato dalla citata norma, apparendo contrario all’interesse pubblico che la Società continui ad assumere la veste e a svolgere le funzioni di concessionario di Stato”. 3.Il Consiglio di Stato non ha ravvisato, nella valutazione compiuta dall’amministrazione, alcun vizio logico nella motivazione della scelta compiuta e nell’apprezzamento dei fatti allegati dalla concessionaria, e ha ritenuto il provvedimento di decadenza ampiamente motivato nei profili relativi all’interruzione del rapporto fiduciario, substrato ineliminabile del rapporto concessorio per la gestione dell’attività di raccolta del gioco lecito, con riferimento a tutte le circostanze esaminate. 4.Ha premesso l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati membri nella disciplina del gioco lecito (all’uopo richiamando C GUE 20 Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] di Stato, C- 322/16), e la compatibilità euro-unitaria delle ipotesi di decadenza dalle concessioni per lo svolgimento delle attività economiche correlate a questo settore ogni qualvolta la previsione della decadenza implichi il perseguimento di motivi imperativi di interesse generale, collegati al miglioramento della solidità economica e finanziaria, dell’onorabilità e dell’affidabilità dei concessionari, nonché della loro estraneità a sodalizi criminali. 5.Ha soggiunto che il giudizio sulla sussistenza dei suddetti “motivi imperativi di interesse generale”, in ordine al rispetto del criterio di chiarezza e proporzionalità nella comminatoria delle ipotesi di decadenza e alla successiva applicazione, spetta - per espressa e consolidata affermazione della Corte di g iustizia dell’Unione europea -all’apprezzamento del giudice nazionale. 6.Nell’alveo dei suesposti principi, nazionali e d euro - unitari, il Consiglio di Stato ha, dunque, rimarcato, in tema di convenzione accessivaa concessione, che alle ipotesi specifiche di decadenza si affiancano le fattispecie di decadenza, di carattere generale, previste dalle fonti normative. 7.Ha ritenuto che il provvedimento di decadenza in esame giustificasse l’applicazione della misura , a mente della disciplina espressamenteprevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. 8.Ha, in particolare, valorizzato la terza delle ragioni giustificatrici fondanti il provvedimento, vale a dire l’«esaurimento del rapporto fiduciario tra lo Stato e il concessionario», dipanando la motivazione evocando i molteplici episodi significativi ed idonei ad incrinare la fiducia nei confronti della concessionaria e , in esito alla disamina delle plurime occasioni a tal fine richiamate, ha evidenziato la contrarietà all’interesse pubblico che la società Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad assumere la veste, e a svolgere le funzioni,di concessionario di Stato. 9.Quanto alla fonti normative regolatorie del potere esercitato, per il Consiglio di Stato l’articolo 176 del decreto l e g i s lativo n. 50 del 2016, nel testo applicabile ratione t emporis , prevedeva espressamente la cessazione della concessione quando “a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80” e, pertanto, per avere i l l egislatore introdotto un’ipotesi decadenziale, il provvedimento adottato dall’Agenzia, nell’esercizio del potere di decadenza, rinveniva il fondamento normativo negli articoli 80 e 176 del decreto legislativo n. 50 cit. 10.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo ha, poi, ritenuto indubbia la compatibilità euro-unitaria dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 cit. (e, innanzi, dell’art. 38, comma 1, lett f), d.lgs. n. 163 del 2006) e, in applicazione della teorica dell’«atto chiaro» (CGUE 6 ottobre 1982, Cilfi t e altro c.Ministero della sanità , C - 283/81 , seguita da CGUE 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. c.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , C - 561/2019), ha affermato la piena legittimità e conformità, ai richiamati predicati di chiarezza e prevedibilità, della clausola generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), in combinato disposto con l’art. 176, del d.lgs. n. 50 del 2016, quale ipotesi di decadenza dalla concessione amministrativa. 11.Ha poi soggiunto che la nozione di “grave illecito professionale” s’impone nell’ordinamento nazionale proprio perché di derivazione europea; che i requisiti, previsti a pena di esclusione, per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di aggiudicazione dell’appalto debbano permanere lungo tutto il corso del rapporto con l’amministrazione e non soltanto in quel “segmento” dell’intera vicenda costituito dalla selezione della controparte del rapporto giuridico alla stregua della consolidat a Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 7 - giurisprudenza amministrativa, anche al di là dell’espressa formulazione ora recepita dall’art. 176 del d.lgs. n. 50 del 2016. 12.Ha rilevato che le cause di esclusione rilevano non solo al fine della partecipazione alla gara, ma anche al fine della stipula del contratto e del subappalto, cosicché i requisiti generali non devono essere posseduti solo al momento della presentazione della domanda e al momento della scadenza del bando di gara, ma devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura e fino alla stipula del contratto, nonché, relativamente ad alcuni di essi, anche in fase di esecuzione, sicché il loro venir meno può essere causa di risoluzione del contratto. 13.Ha rimarcato che la previsione normativa divisata consente all’amministrazione pubblica (e, in generale, a tutti gli enti qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici) di intrattenere rapporti giuridici soltanto con controparti che presentino un alto grado di affidabilità e siano rispettose dell’ordinamento giuridico e “dell'ordine sociale” (cfr. § 28.1 CGUE, 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Ministero dell'Economi a e delle Finanze e altri, C - 322/16) in cui vanno ad operare: ciò sia a tutela della generalità degli interessi pubblici a cui i contratti pubblici, latamente intesi (cioè comprensivi, secondo il lessico euro-unitario, anche di quelli concessori), si correlano biunivocamente, sia, piùspecificamente, a tutela del pubblico erario, la cui contribuzione è posta a carico della collettività. 14.Ha soggiunto che un simile obiettivo va perseguito con maggior pregnanza proprio nel settore del gioco lecito, nel quale ben possono dirsi sussistenti i “motivi imperativi di interesse generale”, consistenti negli obiettivi di “migliorare la solidità economica e finanziaria dei concessionari, di accrescere la loro onorabilità e la loro affidabilità, nonché di lottare contro la criminalità”. Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 8 - 15.Ha rimarcato che gli accadimenti e circostanze presi in considerazione dall’amministrazione e, in ispecie, quelli di cui è stato diffusamente dato conto in motivazione, risultano chiaramente connessi a profili di “affidabilità” del concessionario che, come tali, possono agevolmente essere inquadrati come “motivi imperativi di interesse generale”, proprio secondo quanto espressamente recepito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 16.Quanto al versante della proporzionalità della misura, il Consiglio di Stato ha ritenuto la tutela di un simile interesse legittimamente perseguita mediante l’applicazione della decadenza. 17.Infine, muovendo dalla peculiare conformazione dell’atto gravato e dall’esercizio del potere dell’amministrazione a tutela dei motivi imperativi di interesse generale risoltosi con l’adozione di un provvedimento plurimotivato, il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni, giustificatrici della decisione amministrativa, per i l rigetto dell'intero ricorso svolto dalla società, in applicazione del principio consolidato per cui all’eventuale fondatezza di ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi , non avrebbe comunque fatto seguito l’annullamento del provvedimento amministrativo sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata. 18.Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. 19.Non hanno svolto attività difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 9 - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 20.Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 362 cod.proc.civ., dell'art. 111, ottavo comma, Cost., eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 34, comma 2, cod.proc.amm., si censura la sentenza per superamento dei limiti esterni della giurisdizione e sconfinamento del giudice amministrativo nell’eserciziodi poteri amministrativi discrezionali. 21.Si assume che ove la valutazione discrezionale del rapporto fiduciario tra Amministrazione concedente e concessionario sia unitaria e complessiva, come quella sul “punto di rottura del rapporto fiduciario”, tutti gli elementi, complessivamente valutati, concorrono globalmente alla formazione della volontà dell’Amministrazione e il Consiglio di Stato non poteva, quindi, valutare autonomamente (solo) alcune delle criticità, ritenendole sufficienti a sorreggere la valutazione discrezionale del “punto di rottura”, e così facendo si è sostituito all’Amministrazione attiva ed ha sostanzialmente rifatto la motivazione e la scelta discrezionale che competeva esclusivamente all’Amministrazione, esercitando un proprio sindacato di merito. 22.Assume che tutte le pregresse vicende - alcune risalenti nel tempo, come la condanna della Corte dei Conti - non erano state mai, ancorchè complessivamente e discrezionalmente valutate, ritenute idonee a giustificare l’adozione di un provvedimento di decadenza (mai emanato in precedenza), tant’è che la società veniva convocata nuovamente per la stipula dell’atto integrativo, sicchè ADM, prima dell’acquisizione dello status di imputato del socio di riferimento (con la correlata ritenuta applicabilità dell’art. 24, comma 25 del decreto- legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.), non aveva mai Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 10 - ravvisato, in precedenza, alcuna opportunità di ritenere esaurito il rapporto concessorio. 23.Si sottolinea che nell’adottare il provvedimento di decadenza, ADM ritenne opportuno rafforzare tale provvedimento – basato sull’applicazione non discrezionale ma automatica del citato articolo 24, comma 25 del d.l. 98/11 - con un secondo troncone motivazionale di natura evidentemente recessiva ed ancillare, trattandosi di una serie di pregresse e presunte circostanze, in passato ritenute irrilevanti, rivolte a corroborare globalmente la valutazione discrezionale relativa al “punto di rottura” del rapporto fiduciario. 24.Si evidenzia che in appello la questione centrale è stata quella concernente l’applicazione dell’articolo 24, comma 25 del d.l.n. 98/11 cit. (e del conseguente, automatismo espulsivo) e che il Consiglio di Stato, tuttavia , per la complessità della vicenda inerente l’applicazione di tali disposizioni, si è esclusivamente concentrato sulle ragioni accessorie (ritenendole erroneamente autonome). 25.Si sottolinea che ADM, senza far leva sulla decadenza automatica prevista dall’art. 24 , comma 25 cit., non avrebbe adottato il provvedimento di decadenza (come del resto non aveva mai fatto in precedenza, pur essendo tutte pregresse le presunte criticità poi inserite complessivamente nel provvedimento), sicché spettava ad ADM, e solo ad essa, la valutazione discrezionale dell’adozione di un provvedimento di cessazione del rapporto fiduciario fondato su simili ragioni accessorie, pur in assenza del troncone principale su cui era stato impostato il provvedimento di decadenza. 26.Il Consiglio di Stato, soggiunge il ricorrente, non poteva sostituirsi in tale discrezionale valutazione all’amministrazione attiva e, in tal modo, ha travalicato il limite generale della giurisdizione nei confronti del potere amministrativo e non ha solamente deciso su Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 11 - poteri amministrativi non esercitati ma ha esso stesso direttamente esercitato il potere amministrativo, letteralmente “riscrivendo” in modo autonomo un nuovo provvedimento. 27.Il vizio di sconfinamento ed eccesso di potere giurisdizionale risulta ulteriormente evidente, ad avviso del ricorrente, allorquando il Consiglio di Stato, nell’esaminare le censure avverso le varie criticità che, complessivamente valutate, avevano indotto ADM a ravvisare la sussistenza del “punto di rottura fiduciario” per l’esaurimento del rapporto, ne ha estrapolate e valorizzatequattro, ponendole a fondamento della propria decisione “provvedimentale", quali: a) l’avere interrotto nel 2014 il “controllo” da parte del controllore (imposto con l’interdittiva poi dichiarata illegittima), circostanza valorizzata in particolare anche perché ritenuta non specificamente oggetto di impugnazione (punto 44 e ss. sentenza impugnata); b) l’aver rateizzato i tributi pur disponendo delle somme necessarie per pagarli ed aver al contempo utilizzato liberamente tali somme di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (punti 45 e ss. sentenza impugnata); c) l’aver subito la condanna della Corte dei Conti per fatti risalenti agli anni 2004-2006, emessa il 17 febbraio 2012 (punti 46 e ss. sentenza impugnata); d) l’aver rifiutato di sottoscrivere la nuova convenzione di concessione allegata al bando di gara del 2011, pur avendo lo stesso Consiglio di Stato accertato il diritto del concessionario di usufruire della proroga della precedente convenzione di concessione senza dover partecipare al nuovo bando di gara (e quindi, senza dover sottoscrivere la relativa e peggiorativa convenzione di concessione). 28.In definitiva, ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata ha dimezzato i profili di criticità ritenuti rilevanti, operando così autonomamente una (nuova) valutazione discrezionale di inaffidabilità del concessionario, il tutto aggravato Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 12 - dalla circostanza del venir meno delle vere ed uniche ragioni che avevano sorretto il provvedimento, ovverossia il rinvio a giudizio (affetto da nullità) del socio e dell’amministratore, poi trasformatisi in archiviazione,per il primo , e assoluzione piena per il secondo; in tal modo il Consiglio di Stato non solo ha travalicato i limiti della propria giurisdizione, ma lo ha fatto dando vita, in concreto, ad un provvedimento abnorme che l’Amministrazione stessa non avrebbe mai adottato, poiché ancorato a modeste vicende, laddov e spettava esclusivamente all’Amministrazione attiva riesaminare l’intera vicenda ed esprimere le proprie valutazioni discrezionali (valutando, appunto, i soli profili di criticità ritenuti rilevanti dal Consiglio di Stato). 29.Il Consiglio di Stato quindi, sostituendosi all’amministrazione allorquando ha ritenuto che solo quattro elementi fossero complessivamente sufficienti a sorreggere la valutazione discrezionale sulla “rottura del rapporto fiduciario”, ha di fatto sostanzialmente sconfinato esercitando i poteri discrezionali di merito spettanti all’amministrazione medesima, sostituendosi ad essa e sottraendo alla P.A. il potere di rivalutare la vicenda. 30.In definitiva, escludendo trattarsi di meri errori in procedendo e/o in j udicando , assume la parte ricorrente che spettava esclusivamente ad ADM: a) valutare discrezionalmente la permanenza della “rottura del rapporto fiduciario”, anche in mancanza dell’applicazione dell’articolo 24.25 del DL 98/11; b) valutare, discrezionalmente, sepermanesse la “rottura del rapporto fiduciario” considerando solo alcune delle criticità complessivamente ed unitariamente valutate e poste, in precedenza, alla base del provvedimento di decadenza. 31.In ogni caso, la tesi per cui si sarebbe trattato di atto “plurimotivato”, per cui anche uno solo dei “motivi” era idoneo a sorreggere la legittimità della disposta decadenza, poteva rilevare Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 13 - per l’atto amministrativo “fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalla altre” ma, al contrario, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione sul “punto di rottura” costituiva valutazione complessiva spettante esclusivamente ad ADM quanto all’opportunità e convenienza di mantenere la decadenza valutando, nel merito , solo alcuni dei profili delle presunte violazioni (ossia solo quelli ritenuti rilevanti dal Consiglio di Stato). 32.Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 1 prot. 1 CEDU e dell'art. 47 della Carta di Nizza, violazione dell'art. 111, ottavo commaCost. e dell'art. 362 cod.proc.civ. 33.Si censura, sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, la manifesta violazione di norme del diritto dell’Unione, oltre alla violazione del principio del legittimo affidamento. 34.Si assume che la gravità della vicenda e la manifesta violazione del principio di proporzionalità consigliano un ripensamento in ordine allo “sbarramento” preclusivo per effetto di Corte cost. n.6 del 2018 e Corte di G iustizia UE (Grande Sezione) del 21 di cembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] S . p . A . e d altri , C - 497/20,che ha respinto la pregiudiziale sollevata da Cass.,Sez.Un., n.19598 del 2020, rispetto alla necessità di porre comunque rimedio a gravi violazioni del diritto dell’Unione che incidono su diritti fondamentali dei cittadini o delle imprese e, quindi , sulla possibilità di utilizzo del rimedio ex art. 111, comma 8, Costituzione anche in tali ipotesi. 35.Si evidenziano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione, alla luce di quanto ritenuto rilevante dal Consiglio di Stato per privare della concessione di gioco [OSCURATO:PERSONA]: - l’aver e interrotto le operazioni di controllo (illegittimamente imposte) da parte del controllore, in guisa di comportamento che da solo giustificava la decadenza della concessione, per essere in Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 14 - palese violazione del principio di proporzionalità, con la conseguente violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU; - il rifiuto di sottoscrivere la nuova convenzione di concessione allegata al bando di gara, recante condizioni illegittimamente peggiorative in guisa di grave illecito professionale idoneo a supportare la disposta decadenza, con conseguente manifesta sproporzione del provvedimento di decadenza e la conseguente violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU; - il libero utilizzo del proprio patrimonio , ritenuto espressione di gravi illeciti professionali, al punto da consentire la decadenza della concessione; - nessuno degli altri concessionari che avrebbe commesso “illeciti” analoghi a quelli addebitati a Global S tarnet, subentrata nella convenzione di concessione solo successivamente al periodo cui i fatti contestati si riferiscono, ha mai subito alcuna decadenza, onde l’evidente (a parte la violazione del giudicato) grave disparità di trattamentoposta in essere, in violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. 36.Il ricorso è inammissibile perché i motivi su cui esso si fonda, esaminati congiuntamente, non sono riconducibili al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. 37.Si tratta di errori che, ove anche sussistenti, non inciderebbero sui limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. 38.Com’è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, in esplicito dissenso con alcuni precedenti di queste Sezioni Unite, ha affermato che «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando… non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (§11), aggiungendo che «l’intervento delle sezioni Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 15 - unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all’istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1). 39.Dopo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è andato consolidando il principio per cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (così Cass.,Sez.Un., n. 32773 /2018; nello stesso senso, tra le tante, le pronunce nn. 8311/2019, 27770/2020, 29653/2020, 36899/2021). 40.Tale orientamento espressamente include anche gli errores in procedendonell’area dell’insindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in sede di ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. ( tra le tante, Cass.,Sez.Un., n. 7926/2019, n. 29082/2019, n. 34470/2019, n. 27546/2021, n. 1454/2022 ed ivi ulteriori precedenti). 41.Si è altresì affermato, nell’ambito di detto indirizzo, che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 16 - europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio (Cass.,Sez.Un., n. 29085/2019; nello s te sso senso, Cass.,Sez.Un., n.6460/2020). 42.Con l’ulteriore precisazione che la non sindacabilità, da parte della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo co mma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che èrimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (cfr. Cass.,Sez. Un., n.32622/2018). 43.Orientamento, questo, che ha trovato conferma da parte della Corte di Giustizia U.E. conla sentenza 21 dicembre 2021, Randstad ItaliaS.p.A. c. [OSCURATO:PERSONA] S . p . A . e altri , C - 497/20, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite, sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 17 - giustizia amministrativa (cfr. § 81 CGUE 21 dicembre 2021, Randstad ItaliaS.p.A. c. [OSCURATO:SOCIETA] . e altri, cit .). 44.La Corte di Giustizia non si è pronunciata sulla esatta o migliore interpretazione delle norme nazionali che prevedono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione - che è attribuzione r iservata per Costituzione alle Sezioni Unite - ma sulla diversa questione (di rilievo unionale) che ad essa era stata sottoposta, riguardante la compatibilità con il diritto dell'Unione della riferita interpretazione in senso riduttivo dell'art. 111 Cost., comma 8, art. 360, primo comma 1, n. 1, cod.proc.civ. e art. 362, primo comma, cod.proc.civ., fornita dalla giurisprudenza successiva alla sentenza costituzionale del 2018. 45.Il rinvio pregiudiziale muoveva dalla considerazione della peculiarità e originalità del sistema processuale italiano che ammette il ricorso per cassazione avverso le sentenze dell'organo di giustizia amministrativa di ultimo grado nei casi in cui sia denunciato, non solo, il difetto (cd. relativo) di giurisdizione ratione materiae (pe r essere la controversia devoluta ad altro giudice) nel momento in cui il giudice è adito, ma anche il superamento dei limiti esterni nell'esercizio (o il mancato esercizio) della giurisdizione sugli interessi legittimi e (nelle particolari materie indicate dalla legge) sui diritti soggettivi, che sia tale da inficiare la decisione per ragioni di eccesso e/o difetto assoluto di potere giurisdizionale. 46.L'atteggiamento di self restraint delle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha , dunque, superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea sollecitatodall'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 cit. ed ha ricevuto conferma nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 18 - 2021 ( fra le plurime sentenze ed ordinanze, v. Cass.,Sez.Un., nn.1454, 1996, 2879, 5121, 11549, 23657, 25503, 28431, 37608 del 2022; 5862, 7581, 9988, 11444 del 2023). 47.Nello stesso giudizio che ha aperto l’adito al rinvio pregiudiziale secondo le direttrici della giurisprudenza di legittimità successiva al più volte richiamato arresto costituzionale del 2018, queste Sezioni Unite, con la sentenza 30 agosto 2022, n. 25503, hanno rimarcato che sebbene non esista,nel nostro sistema processuale, una norma che imponga la regola dello stare decisis, la conferma dei propri precedenti da parte delle Sezioni Unite costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento (all’uopo richiamando, tra i precedenti, Cass.,Sez.Un., n. 13620 del 2012), ulteriormente fondata e giustifica ta da ragioni di coerenza processuale e prevedibilità della giurisdizione. 48.Tanto premesso, va allora ribadito che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione). 49.Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 19 - sostanziali o processuali - di riferi mento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea. 50.Più in particolare, l’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile quando l’indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (tra le molte, Cass.,Sez.Un., n. 2604/2021). 51.Il Consiglio di Stato, con la sentenza all’esame, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in riferimento al fatto che sia stato "sostanzialmente riscritto il provvedimento di decadenza, dando rilievo ai fini della decadenza a circostanze “accessorie” che ADM aveva inserito solo ad colorandum"(come si legge nel ricorso all’esame), ha legittimamente e correttamente pronunciato nel rispetto e nei limiti del proprio potere giurisdizionale. 52.L’impugnata sentenza non evidenzia, invero, alcuno sconfinamento del Giudice amministrativo, né alcuna valutazione resa nei confronti di poteri non ancora esercitati, per avere il Consiglio di Stato esercitato il proprio sindacato valutando, a fronte di un provvedimento plurimotivato, la non illogicità e proporzionalità del provvedimento irrogato, interpretando le disposizioni normative regolatorie applicate dall’Amministrazione nel pronunciare la decadenza del concessionario, in linea con il canone di effettività Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 20 - della tutela e del giusto processo a cui tende il giudizio amministrativo, in ossequio ai consolidati principi eurounitari. 53.Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata in questa sede, lungi dall’esercitare la propria giurisdizione sconfinando nel merito amministrativo, ha fatto applicazione dei poteri ad esso attribuiti e la censura, volta a scalfire l’affermata qualificazion e di atto plurimotivato, si risolve in un’inammissibile denuncia di error in judicando finalizzata ad avversa re l’affermata superfluità della disamina di ulteriori profili - e rationes decidendi a fondamento della decadenza - per effetto della resistenza del provvedimento in presenza della legittimità anche di una sola delle ragioni. 54.Quanto al denunciato contrasto della decisione con il diritto europeo, va ribadito quanto dianzi detto , vale a di re che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass.,Sez.Un.,nn.29085/2019, 6460/2020, 8588 del 2022 ed ivi ulteriori precedenti). 55.Nella specie, entrambe le censure, nei diversi profili svolti, attengono al modo di esercizio della funzione giurisdizionale e sono, come tali, sottratte al sindacato di questa Corte. 56.In conclusione, il Consi glio di Stato, con la sentenza impugnata non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione Ric. 2022 n. 05516 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 21 - amministrativa, bensì ha esercitato l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, là dove le doglianze di parte ricorrente prospettano errores in j udicando anche in riferimento all’applicazione del diritto dell’Unione, non suscettibili, quindi, di sindacato in questa sede. 57.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento, in favore delle parti con troricorrenti, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. 58.Non occorre provvedere alla regolazione delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. 59.Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,