CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato FrancescaPulejo;- ricorrenti -contro-) Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, in persona del sindaco protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 15 ottobre 2024 n. 897;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancorarilevanti in questa sede.2. Nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale di Mistretta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, chiedendonela condanna al risarcimento del danno sofferto in conseguenza degli illegittimiprovvedimenti amministrativi adottati dall’amministrazione comunale.Numero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026A fondamento della domanda dedussero che l’amministrazione comunale,dopo avere rilasciato loro una concessione edilizia in sanatoria, checonsentiva di proseguire i lavori di ristrutturazione d’un immobile, la revocòin autotutela.Dopo l’annullamento di tale ultimo provvedimento da parte del giudiceamministrativo l’amministrazione comunale adottò altri quattroprovvedimenti illegittimi: dapprima tre ordinanze di decadenza dallaconcessione edilizia (ordinanze nn. 36, 37 e 38 del 1992); quindi un ulterioreTutti questi provvedimenti furono annullati dal giudice amministrativo.Il contenzioso tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra e i proprietaridell’immobile, dinanzi al giudice amministrativo, si protrasse per dodici anni,dal 1986 al 1998, ovvero fino a che il Consiglio della [OSCURATO:PERSONA] confermò la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] la quale avevaannullato l’ultima, reiterata revoca della concessione in sanatoria (sentenza28.9.1998 n. 540).3. Il Tribunale di Mistretta accolse la domanda. Ritenne tuttavia che gli attoriavessero chiesto il risarcimento dei soli danni sofferti sino al 15.10.1993 (datain cui il TAR con sentenza n. 692/93 aveva annullato il provvedimento didecadenza dalla concessione edilizia); a tal riguardo il Tribunale affermò chegli attori avevano limitato la domanda ai soli danni patiti fino alla suddettadata.3.1. La Corte d’appello di Messina, adìta dagli attori, modificò la sentenza diprimo grado in melius per i danneggiati, stabilendo che ad essi fosse dovutoanche il danno da mora (liquidato sotto forma di interessi compensativi), estabilì che questo dovesse computarsi a decorrere dal 2001.3.2. Questa Corte con ordinanza 6574/18 cassò con rinvio la sentenzad’appello per vizio di extrapetizione.La suddetta ordinanza ritenne che:Numero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026a) “la limitazione temporale della domanda risarcitoria [all’anno 1993]non trova riscontro nel petitum”;b) fondata era la censura con cui i ricorrenti lamentavano la sottostimadel danno da mora, che si sarebbe dovuto calcolare rivalutando il creditorisarcitorio anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado;4. Riassunta la causa, con sentenza 15.10.2024 n. 897 la Corte d’appello diMessina così provvide:-) rilevò la formazione del giudicato interno sull’an debeatur;-) rilevò la formazione del giudicato interno sulla misura delrisarcimento del danno emergente in conto capitale;-) stabilì che l’unica questione ancora sub iudice era rappresentatadalla stima del danno patito dagli attori nel periodo compreso tra il 1993 (dataalla quale la precedente sentenza d’appello aveva limitato la liquidazione) edil 1998;-) ritenne tuttavia che agli attori spettasse, con riferimento al suddettoperiodo, il risarcimento del solo danno emergente, e non anche del lucrocessante;-) a tal riguardo ritenne che, con riferimento al suddetto periodo, ildanno emergente era rappresentato dai maggiori costi sostenuti dagli attoriper aver potuto ultimare la costruzione soltanto nel 1998, rispetto a quelliche avrebbero sostenuti se la costruzione fosse stata ultimata nel 1993;-) stimò tale differenza in euro 183.326,88;-) rigettò la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante peril periodo compreso tra il 1993 ed il 1998;-) osservò, a tale ultimo riguardo, che nell’atto di citazione gli attoriavevano allegato l’esistenza d’un solo tipo di lucro cessante, e cioè “la perditadel guadagno che avrebbero tratto dal rapporto contrattuale intercorrente coldott. Mangano, futuro avente causa, per l’alienazione di due appartamenticostituenti l’intero piano terra” del controverso immobile; altri tipi di dannoda lucro cessante non erano stati “né allegati, né provati”, ed in particolare illucro cessante consistente nella “perdita del guadagno che gli attoriNumero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026avrebbero conseguito se avessero potuto ultimare la costruzione nel 1986invece che nel 1998”.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione:-) da [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e CarmelaBiffarella), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime quali eredi dicon ricorso fondato su due motivi;-) dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, con ricorso incidentalefondato su due motivi.Ambo le parti hanno resistito con controricorso all’avversa impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra è statonotificato per primo, ma depositato per secondo; dunque, deve qualificarsicome “ricorso principale” quello proposto dalle Gerbino, e “ricorso successivo”quello proposto dal Comune.2. Ordine delle questioni.Va esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276, secondo comma, c.p.c., ilsecondo motivo del ricorso principale.Con tale motivo, infatti, è denunciata la violazione dei limiti del giudizio dirinvio, la quale è questione pregiudiziale di rito logicamente antecedente aquella, posta col primo motivo di ricorso, concernente l’accertamento delcontenuto della domanda originaria.3. Il secondo motivo del ricorso principale (Gerbino).Col secondo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione degli artt.384 e 394 c.p.c. L’illustrazione del motivo si può così riassumere:a) questa Corte, con l’ordinanza del 2018, aveva imposto alla Corted’appello l’obbligo di ricalcolare i danni (sia il danno emergente che il lucrocessante) sino al 28.9.1998 (data in cui i proprietari dell’immobile poteronoriprendere l’attività edilizia), sul presupposto che l’atto introduttivo delNumero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudizio non avesse affatto chiesto il risarcimento dei soli danni patiti sino al1993 e non oltre;b) poiché l’una e l’altra voce di danno (danno emergente e lucrocessante) erano già stati riconosciuti dal Tribunale, il giudice di rinvio nonavrebbe dovuto fare altro che estendere la stima del danno includendo imaggiori costi sostenuti, ed i minori redditi realizzati, dai danneggiati a partiredal 1993 sino al 1998;c) il giudice d’appello, invece, aveva ritenuto di potere sindacare nonsolo l’entità, ma anche l’esistenza della domanda di risarcimento del lucrocessante e della sua prova.Pertanto la decisione del giudice di rinvio da un lato aveva violato il vincoloimposto dall’ordinanza di questa Corte; dall’altro aveva contraddittoriamenteammesso l’esistenza del danno da lucro cessante per perdita dei frutti civilisino al 1993 (sul presupposto che si fosse formato il giudicato interno sulpunto), e l’aveva negata dal 1993 al 1998.2.1. Il motivo è fondato.In primo grado il Tribunale espressamente riconobbe la sussistenza del lucrocessante consistito nella “mancata redditività dell’immobile conseguita allaimpossibile fruizione dello stesso” (p. 12 della sentenza primo grado).Quella statuizione non fu impugnata da alcuno.Pertanto il giudice di rinvio non avrebbe potuto ritenere non formulata unadomanda che il primo giudice aveva esaminato ed accolto, sia puresottostimando il danno.3. Il primo motivo del ricorso principale.Col primo motivo sono denunciati - in epigrafe - ben tre vizi diversi: quelli dicui all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.Nell’illustrazione del motivo si deduce che la Corte d’appello avrebbe maleinterpretato l’atto di citazione. Erroneo fu il giudizio con cui la Corte d’appelloritenne non formulata una domanda di risarcimento del danno da lucrocessante consistito nella perdita del lucro che avrebbero potuto ritrarreNumero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026dall’impiego produttivo dell’immobile, se fosse stato possibile ultimarlo giànel 1993.Deducono che nell’atto di citazione avevano chiesto non solo il risarcimentodel danno derivante dalla forzosa vanificazione della programmata vendita atale Mangano, ma anche il risarcimento del lucro cessante. Precisano chel’atto di citazione per la quantificazione di tale danno rinviava ad una allegatarelazione di stima, nella quale si calcolava espressamente il danno da lucrocessante; aggiungono che il danno per mancata conclusione dell’affare colsuddetto Mangano era dedotto come danno ulteriore, non come unica voce dilucro cessante.3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.4. Primo motivo del ricorso del Comune.Col primo motivo è denunciata sia la violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c.,sia l’omesso esame di un fatto decisivo.Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la liquidazione del dannoemergente compiuta dal giudice di rinvio (consistito nei maggiori costisostenuti per l’ultimazione dell’immobile) fu sovrastimata.Deduce l’amministrazione comunale che i danneggiati sin dal 1980 avevanopromesso in vendita a tale [OSCURATO:PERSONA] il piano seminterratodell’immobile.Pertanto, nel liquidare il danno, il giudice di merito avrebbe dovuto escluderei maggiori costi costruttivi sostenuti per ultimare la porzione già promessa invendita prima della commissione del fatto illecito.Non avendo provveduto a tale diffalco, la Corte avrebbe da un lato violatol’articolo 1223 c.c., dall’altro omesso di considerare il fatto decisivorappresentato dalla suddetta promessa di vendita.4.1. Il motivo è ammissibile - contrariamente a quanto eccepito dallericorrenti principali - ma infondato.Numero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il motivo è ammissibile perché – contrariamente a quanto eccepito dallericorrenti principali – sulla questione non si è formato il giudicato interno.In primo grado il Tribunale stabilì che nella liquidazione del risarcimento del(solo) lucro cessante non potesse computarsi il lucro teoricamente ricavabile“dagli immobili oggetto della scrittura privata 21.12.1980 intercorsa fra gliLa prima sentenza d’appello (p. 8) ritenne tali danni “correttamente esclusi”dalla stima del lucro cessante.La prima sentenza d’appello su questo punto non è stata impugnata daalcuno. Il solo Comune - senza contestare il criterio - censurò il risultato deiconteggi del c.t.u. recepiti dalla Corte d’appello, con ricorso ritenutogiustamente inammissibile dall’ordinanza di questa Corte 6574/18, per esserela stima del danno un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.Si è dunque formato il giudicato interno sulla necessità che il valore dellaporzione immobiliare promessa in vendita nel 1980 dagli odierni ricorrentifosse esclusa dal solo computo del lucro cessante, non anche dal computo deldanno emergente. Tale ultima questione può quindi essere esaminata inquesta sede in quanto ancora sub iudice.4.2. Tuttavia il motivo è infondato.La Corte d’appello ha liquidato il danno emergente dichiarando di recepire econdividere il risultato - sul quale questa Corte non può effettuare alcunsindacato - della c.t.u. eseguita in grado di appello.Alle pp. 14-15 della suddetta relazione si legge: “Nella quantificazioneverranno esclusi i danni per lucro cessante inerenti all’immobile oggettodella scrittura privata del 21/12/1980 con terzo (dott. [OSCURATO:PERSONA] ManganoMangano) mentre nessuna decurtazione verrà effettuata sull’ammontaredel danno emergente in quanto gli attori avevano assunto l’onere diconsegnare rifinito l’immobile promesso in vendita”.A prescindere dalla imprecisione lessicale (viene definito “onere” quel cheera una obbligazione contrattuale), il senso del suddetto passo è chiaro:la promessa di vendita obbligava il promittente venditore ad alienare unNumero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026immobile ultimato e rifinito. Pertanto il differimento dei lavori dicompletamento impose al promittente venditore di sostenere i maggioricosti per manodopera e materiali, causati dal ritardo, anche conriferimento alla porzione immobiliare già promessa in vendita.L’errore di diritto (violazione dell’art. 1223 c.c.) dunque non sussiste, inquanto in base all’accertamento compiuto dal giudice di merito i costi dicui si chiese il risarcimento furono effettivamente sostenuti.Né sussiste il vizio di omesso esame del fatto, giacché per quanto appenadetto l’esame della scrittura privata del 1980 non fu affatto omesso;semplicemente, quella scrittura fu ritenuta irrilevante ai fini della stimadel danno emergente.Lo stabilire poi se tali accertamenti di fatto fossero coerenti con le proveraccolte è questione non sindacabile in sede di legittimità.4. Il secondo motivo di ricorso del Comune.Prospetta la violazione dell’articolo 394 c.p.c. e resta assorbitodall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice dirinvio.P.q.m.(-) accoglie il secondo motivo del ricorso principale (Gerbino); dichiaraassorbito il primo;(-) rigetta il primo motivo del ricorso incidentale (Comune di Muravera) edichiara assorbito il secondo;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 20 febbraio 2026.Numero registro generale 8284/2025N.R.G.: 8284/25Camera di consiglio del 20 febbraio 2026 Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 12183/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])