CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 07822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 e 625, comrna 1, n. 7 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Palermo sino al 9 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. ed il vizio motivazione, oltre ad essere generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto contestato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificata mente enucleato gli indizi gravi, precisi e concordanti posti ai fondamento della dichiarazione di responsabilità per il delitto contestato, in quanto dimostrativi della consapevole fruizione abusiva di energia elettrica da parte dell'imputato, che abitava nell'immobile), è altresì non consentito in questa sede, giacché affidato a deduzione integralmente versate in fatto; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il,7 febbraio 2024 Il c nsie41-g^estensore [OSCURATO:PERSONA]