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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13945/2026

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ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condemi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A Rl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Bonetta, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 468/2023 depositatail 1 febbraio 2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], riportantesi alla sua memoria;uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori dei controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio Banca di CreditoPopolare di Torre del Greco soc. coop. p.a. presso la quale erano i contiper i rapporti di credito dei soci e amministratori di [OSCURATO:SOCIETA].,Carlo, Angela e [OSCURATO:PERSONA] e della stessa società, denunciando ilcomportamento della banca che, nonostante le asserite palesi anomaliedelle singole operazioni bancarie poste in essere dai soci, in un arcotemporale dal 2006 al 2010 avrebbe consentito la prosecuzione deirapporti bancari senza segnalare le numerose operazioni sospette alleautorità di vigilanza né tantomeno interromperle, violando il disposto dicui all’art. 3 d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), consentendol’uso dei propri servizi bancari per importi economici ingentissimi asostegno della illecita raccolta del risparmio posta in essere dai soci indanno della società e dei suoi creditori.

I suddetti soci, per tali fatti,erano stati dapprima sottoposti a misure restrittive della loro libertàpersonale e poi portati a giudizio innanzi al Tribunale di TorreAnnunziata per i reati di abusiva raccolta del risparmio, di bancarotta edi false comunicazioni sociali, aggravate per la rilevanza economica deldanno prodotto, definito con sentenza di patteggiamento della pena.2.

A fronte della attività di illecita raccolta di risparmio posta in essereda tali soci attraverso i conti personali e della società nella banca,veniva addotta la mancata interruzione dell’attività bancaria da parteNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026della banca, in violazione della normativa di antiriciclaggio alloravigente, e, più in generale un suo comportamento complessivamentenegligente che avrebbe consentito l’attività criminale posta in esseredagli ex soci della società fallita e avrebbe generato un dannoingentissimo alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla massa dei creditori che avevanoconfidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società.Per tali ragioni, parte attrice chiedeva l’accertamento dellaresponsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della banca, concondanna della medesima al risarcimento dei danni subiti pari all’interoimporto raccolto nell’ambito del prestito obbligazionario avvenuto fuoribilancio e canalizzato sui conti correnti intestati ai coinvolti soci eversati solo in parte alla società come finanziamenti e, in subordine, alrisarcimento della somma pari all’intero deficit fallimentare e/o, inulteriore subordine, al risarcimento della somma corrispondente allaperdita implementata negli anni 2006-2010 e, ancora in subordine, alrisarcimento della somma corrispondente agli importi raccolti dagliobbligazionisti e non versati dagli amministratori nelle casse sociali;infine, in via ulteriormente subordinata, veniva chiesta la condannadella banca al risarcimento derivante dalla mancata segnalazione delleoperazioni anomale di cassa.Si costituiva in giudizio la banca, che otteneva la chiamata in causa diSocietà Cattolica di Assicurazione, sua compagnia assicuratrice – oraGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. -, la quale si costituiva per resistere alla domandae alla chiamata in manleva.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 967/2018, rigettava ledomande risarcitorie, ritenendo non provato il nesso causale tra leomissioni denunciate e l’entità del danno patito dalla massa deicreditori rilevata in sede fallimentare, dopo avere respinto la richiestadi ammissione della CTU, ritenuta esplorativa.

Quanto al pretesoinadempimento contrattuale, riteneva poi che le argomentazioniNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026sviluppate nell’atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183,sesto comma, c.p.c. non fossero in grado di soddisfare l’onereassertivo gravante sulla parte attrice.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corted’appello di Napoli, chiedendo la riforma integrale della sentenza.

Sicostituiva la banca appellata, la quale proponeva appello incidentaleanche in via condizionata avverso la ritenuta infondatezza delleeccezioni preliminari e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello,nonché, in subordine, di dichiarare la compagnia assicuratrice obbligataa tenere indenne la banca medesima nei limiti del massimale di polizza.Si costituiva anche la compagnia suddetta, che proponeva appelloincidentale condizionato e, in subordine, chiedeva di dichiarare la nonoperatività della polizza invocata dalla banca appellata e, in ulterioresubordine, di quantificare l’indennizzo eventualmente dovuto nei limitidel massimale di €

2.000.000.4. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 468/2023, rigettavail gravame, confermando la sentenza di primo grado sull’assunto che ilc.d.

“modello 231” di compliance alla normativa antiriciclaggio adottatonel 2008 dalla banca fosse stato ritenuto idoneo dal consulente del PMe che pertanto fosse mancata la prova del nesso causale in sensoprobabilistico della sussistenza di sintomi di operazioni sospette tali dadeterminare l’obbligo (comunque di natura pubblicistica e privo dirilevanza contrattuale) di cessare i rapporti coi soci de quibus o tali dafar insorgere l’obbligo, anche in termini di correttezza e buona fede dicui agli artt. 1175 e 1375 c.c., di tutelare gli interessi della societàcorrentista, condannando la parte appellante alle spese di lite delgrado di giudizio .5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.

Sia labanca sia la compagnia assicuratrice si sono difese con controricorso.Le parti hanno pure depositato memorie.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con ordinanza interlocutoria del 22 maggio 2025 questa SupremaCorte, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione correlataall’adozione, da parte della banca, della rilevanza del modelloorganizzativo 231 da essa predisposto con riferimento alla normativaantiriciclaggio, e considerata la mancanza di specifici precedenti sulpunto, ha rimesso le parti alla pubblica udienza.

In data 27 gennaio2026 il Procuratore Generale ha depositato memoria.

Memoria hannopoi depositato sia la banca sia la compagnia assicuratrice.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Il primo motivo, relativo al rigetto dell’azione extracontrattuale,lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 2727 e 2728 c.c., 18 e 23 d.lgs.231/2007 e 2697 c.c.Parte ricorrente contesta, in particolare, l’affermazione del giudice dimerito per cui non sarebbero stati forniti elementi idonei a ritenere,secondo il criterio del “più probabile che non”, che la segnalazione delleoperazioni sospette avrebbe determinato l’intervento degli organi divigilanza e, quindi, impedito la prosecuzione delle operazioni in dannodella società e dei suoi creditori ammessi nello stato passivofallimentare in relazione agli importi versati in occasione della raccoltadi risparmio.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato iprincipi in tema di nesso causale, specie con riferimento alla causalitàomissiva, nonché invertito l’onere della prova, laddove sarebbe statoinvece onere della banca dimostrare l’assenza di violazioni dellanormativa antiriciclaggio ovvero la non riconducibilità causaledell’evento dannoso alle condotte contestate; il giudice di meritoavrebbe pure errato nel ritenere insussistente un obbligo della bancastessa di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall’esecuzionedelle operazioni sospette, sostenendo che la disciplina di cui al d.lgs. n.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026231/2007 imporrebbe specifici doveri di condotta in presenza dioperazioni anomale.Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di procedere ad un correttoaccertamento controfattuale, volto a verificare se, qualora fossero statiadempiuti gli obblighi di segnalazione e di astensione, l’evento dannososarebbe stato evitato, evidenziando come l’interruzione dei rapportibancari e la mancata esecuzione delle operazioni avrebbero impedito ilprotrarsi, per anni, dell’attività illecita e, conseguentemente, laproduzione del danno nell’ammontare in via alternativa indicato.7.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., quantoal rigetto ancora dell’azione extracontrattuale, “nullità della sentenza odel procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111Cost. (motivazione meramente apparente, obiettiva incomprensibilità)– error in procedendo”.La Corte d’appello avrebbe reso una decisione sorretta daargomentazioni solo assertive, prive di un effettivo percorso logico-giuridico e, pertanto, inidonee a integrare il c.d.

“minimocostituzionale” di motivazione.

In particolare, non avrebbe esaminatoné adeguatamente confutato i motivi di gravame, omettendo diesplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibile laprospettazione del ricorrente in ordine agli obblighi gravanti la banca aisensi del d.lgs. n. 231/2007, precisamente con riguardo ai doveri diinterruzione dei rapporti e di rifiuto delle operazioni sospette.Inoltre, il giudice d’appello non chiarirebbe le ragioni per cui l’ampiocompendio probatorio documentale acquisito agli atti, compreso quelloproveniente dal procedimento penale avviato nei confronti dei soci edell’amministratore della società, sia risultato inidoneo a dimostrare gliassunti attorei, risolvendosi in affermazioni generiche e non verificabili.Sotto tale profilo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omessodi confrontarsi con le risultanze del giudizio penale richiamateNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026dall’attuale ricorrente, dalle quali sarebbero stati desumibili elementirilevanti anche ai fini dell’accertamento causale, così determinando unvizio motivazionale integrante la denunciata nullità della decisione.8.

Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sulcontratto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. denuncia “violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (all’art. 23 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 231normativa antiriciclaggio) – violazione delle norme in tema dicorrettezza e buona fede 1175 e 1375 c.c. con riferimento al contrattodi conto corrente e all’uso anomalo delle prestazioni connesse -automatica esistenza della prova del nesso di causa tra inadempimentoe danno”.Si contesta l’assunto del Giudice di seconde cure secondo cui lanormativa antiriciclaggio avrebbe natura esclusivamente pubblicistica,con conseguente inidoneità della sua eventuale violazione a fondarepretese risarcitorie nell’ambito del rapporto tra banca e cliente.

Alcontrario, gli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio siinserirebbero nel sinallagma contrattuale e concorrerebbero a definire ilcontenuto del rapporto di conto corrente, incidendo direttamente suidoveri di condotta gravanti sull’intermediario bancario, anche alla lucedei principi di correttezza e buona fede.Si afferma, pertanto, che l’inosservanza di tali obblighi sarebbesuscettibile di integrare un inadempimento contrattuale, rilevante ai finirisarcitori, non potendosi escludere che le regole dettate dallanormativa di settore assumano rilievo anche nei rapporti tra privati.Inoltre la banca, ove avesse correttamente adempiuto ai doveri impostidalla normativa richiamata, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguireoperazioni ritenute anomale o sospette, ancorché astrattamenterientranti nelle prestazioni tipiche del contratto di conto corrente, taliobblighi espletando anche ad una funzione di protezione del cliente edell’integrità del mercato, come rilevabile dalla normativa di settore.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/20269.

Il quarto motivo, ancora attinente al rigetto dell’azione risarcitoriafondata sul contratto, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

“nullitàdella sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132,comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. – motivazione apparente illogicaperplessa – error in procedendo”: la Corte d’appello avrebbeerroneamente ricostruito la vicenda fattuale, pervenendo adaffermazioni ritenute incompatibili con le risultanze istruttorie e con ilcontenuto degli atti acquisiti al giudizio.In particolare, si contesta l’asserto che dal procedimento penale nonsarebbero emersi elementi idonei a dimostrare violazioni dellanormativa antiriciclaggio da parte della banca, sostenendo che, alcontrario, il materiale probatorio proveniente dal fascicolo penaleevidenzierebbe profili di responsabilità e consapevolezza in capo ai suoiorgani.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e valutareadeguatamente la documentazione richiamata dall’attuale ricorrente,incorrendo in un vizio motivazionale che si tradurrebbe in unasostanziale apparenza della motivazione, non essendo consentitocomprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito.Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrisa di argomentazioniassertive e prive di un qualsiasi confronto con il compendio probatorio,così determinando la denunciata nullità della decisione.10.

Il quinto motivo prospetta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo e discusso; denuncia altresì:“Mancata ammissione di CTU percipiente, prove testimoniali ed ordinedi esibizione.

In via subordinata o alternata, ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., error in procedendo, motivazione apparente, contraddittoria,incomprensibile per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.”Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corteterritoriale ha rigettato le sue istanze istruttorie - in particolare quelleNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026relative all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, delle provetestimoniali e dell’ordine di esibizione -, sostenendo che tali mezziistruttori sarebbero stati necessari ai fini dell’accertamento dei fatticontroversi e che il loro mancato espletamento avrebbe inciso in mododecisivo sull’esito del giudizio, impedendo la completa ricostruzionedella vicenda.

Soprattutto, gli elementi indiziari emersi in sede penale,per quanto riferiti a procedimenti non direttamente coinvolgentil’istituto di credito, avrebbero imposto una più approfondita attivitàistruttoria, idonea a chiarire i profili di responsabilità dedotti in giudizio.Sotto diverso profilo, il ricorrente denuncia motivazione apparente,perché non risulterebbero adeguatamente esplicitate le ragioni delrigetto delle richieste istruttorie, con conseguente violazione deiparametri costituzionali e processuali richiamati.11.

Devono trattarsi in via logicamente prioritaria i motivi secondo equarto, essendo entrambi attinenti a denunciati profili di vizio dellamotivazione riguardo alle azioni extracontrattuali e contrattuali avviatedal Fallimento.

Questi si manifesteranno ora fondati, determinandopertanto l’assorbimento degli altri motivi denuncianti specificheviolazioni di diritto (il primo e il terzo) od omissioni di fatti rilevanti, ivicomprese le richieste istruttorie e di ammissione di una CTU (ilquinto).12.

L’apparenza di motivazione conduce alla dichiarazione di nullitàdella sentenza, perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee aesternare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1 -,Ordinanza n. 1986 del 28/1/2025; Cass.

S.U., Sentenza n. 22232 del3/11/2016).

Difatti, il giudizio di merito non può ridursi ad un assertoNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026destinato a sollevare il giudice dall’obbligo di rendere una compiutamotivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano lanecessaria intelaiatura di legittimità della pronuncia e sono costituiti dacriteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunquelogicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema delladecisione.13.

La normativa nazionale di riferimento, per questo aspetto, ècostituita, come è noto, dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 -concernente la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopodi riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento delterrorismo”, emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE -, ilquale prevede un approccio basato sul rischio e una serie di misureminime di diligenza professionale, identificabili nei seguenti obblighi diprevenzione: 1) identificazione del cliente; 2) adeguata verifica dellaclientela (in forma ordinaria ovvero semplificata o rafforzata, previavalutazione del profilo di rischio); 3) registrazione delle operazioni([OSCURATO:PERSONA]); 4) conservazione dei documenti e dei datiper un periodo di dieci anni; 5) segnalazione delle operazioni sospetteall’UIF/Unità di [OSCURATO:PERSONA] (Banca d’Italia), con garanziadi riservatezza dei segnalanti e divieto di comunicazione a terzi; 6)trasmissione all’UIF dei dati aggregati relativi all’operatività, su basemensile; 7) astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapportobancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguataverifica della clientela.Nel caso specifico, la società correntista è stata dichiarata fallita dopoche era stata trasformata da s.p.a. in s.r.l. e a seguito delle illeciteoperazioni di abusiva raccolta del risparmio (vietata dalla legge esanzionata penalmente) realizzate dai suoi soci e amministratori, intesi, con il colposo coinvolgimento dell’istituto di credito, del tuttoomissivo riguardo a un’attività perdurata per anni, sul piano delNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026rispetto della normativa antiriciclaggio e dei doveri di protezione delcliente che gravano sul medesimo.

La deduzione della ricorrente è nelsenso che la banca, se avesse rispettato le regole primarie de quibus,avrebbe tutelato lo stesso contraente correntista (in questo caso lasocietà, che è soggetto distinto dall’amministratore infedele), oltreall’intero mercato.14.

Nell’affrontare la questione sottoposta al vaglio di questa SupremaCorte, va premesso che la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n.231/2007 ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta atutela di interessi generali - integrità del sistema finanziario eprevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo -.

Diregola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della bancanon è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il clienteo terzi, né contrattuale né extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 525 del 15/1/2020, in tema di nullità contrattuale).Tuttavia la medesima normativa di settore, ponendo obblighi dicomportamento in capo alle banche, non esclude in astratto che leregole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando siinnestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancarioconcretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt.1175, 1375 e 1218 c.c., e quindi che il loro inadempimento si traduca,in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatricedi operazioni illecite o dannose.Questo profilo può emergere nelle controversie, come quella in esame,in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancatasegnalazione e/o astensione o mancata interruzione del rapporto afronte di persistenti ed evidenti operazioni gravemente anomale osospette, e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organipreposti alla vigilanza del settore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14392Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026del 10/8/2012, in tema di violazione di norme poste a tutela delmercato azionario e finanziario).15.

Per altro verso, è anche vero che non ogni inosservanza formaledella normativa antiriciclaggio possa essere sufficiente per affermare laresponsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbiaconcretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, talida discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato,rendendo colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapportobancario.

Sotto questo profilo, la compliance al modello 231 della leggeantiriciclaggio rileva certamente come fatto storico, ai fini dellavalutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deverimanere una mera analisi sulla carta; essa, inoltre, non impone allabanca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica delconto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattualidi protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali (cfr. Cass. pen.Sez. 1 - , Sentenza n. 4230 del 15/1/2026).16.

Va al proposito rilevato che la Corte territoriale non ha negato inastratto la portata precettiva degli obblighi di adeguata verifica econtrollo gravanti sull’istituto di credito in materia di antiriciclaggio, maha fondato la decisione sulla carenza del quadro probatorio offerto, conparticolare riguardo alla dimostrazione del collegamento tra leoperazioni ritenute anomale e la società poi fallita, nonché alla provadel nesso eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentatodalla società, dando esclusivo rilievo alla presenza di un “modello 231”adeguato e al mancato rilievo di violazioni da parte dell’organismopreposto alla vigilanza.

Nel far ciò, tuttavia, la Corte di merito èrimasta su un piano astratto, perché ha mancato di confrontarsi colcomplesso quadro fattuale rilevabile in atti e allegato dall’attualericorrente, ivi compresa la addotta irrilevanza della avvenutapredisposizione, da parte della banca, del “modello 231” richiesto dallaNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026normativa in questione, ritenuto certamente idoneo dal consulente delPM, ma dimostratosi nei fatti – a suo stesso dire – inefficace inrelazione alle plurime, reiterate e rilevanti operazioni di raccoltaanomala di risparmio messe in atto dai soci della società attraverso iloro conti personali, con ulteriore passaggio di parte della enormequantità di liquidità illecitamente raccolta nel conto corrente dellasocietà per cui agivano e nei confronti della quale la banca aveva, intesi, un obbligo di segnalazione.17.

In particolare, del tutto omessa risulta la considerazione che lafallita [OSCURATO:SOCIETA]. (che allora operava in forma di s.p.a.) avevaemesso obbligazioni per un importo molto al di sopra del capitalesociale e aveva recepito nelle proprie casse, attraverso il conto correnteaperto presso l’istituto di credito qui resistente, importi illecitamenterastrellati dai suoi soci e amministratori; che i [OSCURATO:PERSONA], per tali condotteillecite, erano stati tratti a giudizio per abusiva raccolta di risparmio,con procedimenti definiti a seguito di patteggiamento della pena; che indagli accertamenti svolti in sede fallimentare, tra cui vi erano ledichiarazioni confessorie degli imputati e le sommarie informazionitestimoniali degli impiegati della banca, nonché la consulenza tecnicadisposta dal PM, da cui risultava un esiguo e tardivo numero disegnalazioni da parte dei funzionari della banca rispetto all’entità delfenomeno protrattosi per anni, tutte prove atipiche e indizi che eranostati indicati dall’attuale ricorrente come idonei a delineare unasituazione di sostanziale carenza di attenzione e attività di controllodella banca sugli enormi flussi di danaro tra i conti correnti dellasocietà e dei [OSCURATO:PERSONA].Soprattutto, nella sentenza si dà incongruamente risalto al fatto che labanca avesse adottato un “modello 231” idoneo a intercettarecondotte di riciclaggio e che non vi fossero stati successivi rilievi daNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026parte degli organi di vigilanza a ciò preposti, senza tuttavia considerareche qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale,relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in gradodi contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaroproveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso puòassumere, come si evince dalle pronunce penali in tema di rispetto deimodelli preventivi imposti dalla legge (con riguardo al modello previstodalla legge 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti, cfr.Cass. pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 27148 del 17/5/2023; Cass. pen.,Sez. 6 - , Sentenza n. 23401 del 11/11/2021).18.

Da qui, pertanto, scaturisce in primario rilievo la mancatamotivazione circa la dedotta natura ex ante sospetta delle numerose ereiterate operazioni intraprese dai [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dellanormativa antiriciclaggio, potenzialmente idonei a determinare gliobblighi di segnalazione e di interruzione dei rapporti con la societàcliente correntista previsti dalla normativa, nonché di generale obbligodi protezione, da parte della banca, degli interessi della societàcorrentista in nome e nell’interesse della quale l’amministratore e glialtri soci operavano, versando nelle casse sociali, attraverso il contocorrente appoggiato sulla banca, parte degli ingenti importiillecitamente raccolti dai [OSCURATO:PERSONA] tra i risparmiatori, per lo piùgiustificati quali “ finanziamenti soci” all’atto del versamento nel contocorrente della società.In sostanza, con il secondo e quarto motivo il ricorrente fondatamentedenuncia, con argomenti del tutto conferenti e appropriati rispetto alcaso di specie, supportati dal riferimento ad asseriti numerosi elementidi prova atipica e documentale correlata agli accertamenti svolti in sedepenale e fallimentare, che la motivazione è meramente apparente, inquanto non consente di comprendere il ragionamento seguito dalgiudice d’appello per giungere alla pronuncia di rigetto, soprattuttoNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto con argomentipalesemente astratti: 1) non provato il nesso di causa per non aver ilcaso concreto da cui poter dedurre la prevalenza della probabilità chela eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomaleavrebbe evitato il danno prodotto; 2) non desumibili gli elementiprobatori né dai documenti prodotti e tratti dagli accertamenti svolti insede penale, né da una CTU richiesta - ma tuttavia non ammessaperché ritenuta esplorativa nonostante la sua chiara valenzapercipiente -, nonché dalla prova per testi richiesta - ma pure nonammessa -; 3) condivisibile la motivazione del giudice di primo gradosenza rispondere alle specifiche censure mosse dalla Curatela nell'attodi appello ; 4) non sussistente in concreto l’obbligo dell'istituto dicredito di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall'eseguire lesingole operazioni, pur in presenza di operazioni rivelatesi in sedepenale palesemente anomale in rapporto alla capacità delle società diemettere un prestito obbligazionario di quell’importo; 5) di non dovereesaminare, né valutare il compendio probatorio documentale acquisitoagli atti, in astratto già di per sé idoneo a dimostrare la responsabilitàdella banca.19.

Dunque, da una complessiva analisi della motivazione si evinceche la Corte di merito, a fronte delle plurime e specifiche censuremosse alla sentenza di prima istanza in ordine alla mancata analisi deifatti di causa, per come desumibili dagli atti di causa e dalle indaginipenali offerte quali prove atipiche, nell’escludere la sussistenza di unnesso causale tra le plurime condotte omissive contestate alla banca eil dissesto societario occorso, non ha motivatamente esternato di averecompiutamente esaminato le prove o gli indizi all’uopo offerti in analisi,soffermandosi solo su aspetti formali del tutto insufficienti in relazionealla denunciata dimensione dell’attività illecita di raccolta di risparmioNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026intrapresa dai [OSCURATO:PERSONA] in danno della società e della massa dei creditoriche in essa avevano inteso convogliare i propri risparmi.

Pertanto, lamancata valutazione dei fatti di causa, a prescindere pure dal diniegodi prove e in particolare di CTU immotivatamente ritenutainammissibile, ha reso la motivazione incompleta e del tutto apparente,nel senso indicato da Cass.

S. U. n. 8053/2014.20.

Alla luce di quanto sopra osservato, i motivi secondo e quarto sonofondati, mentre i motivi primo, terzo e quinto restano assorbiti dallerelative considerazioni.

Conclusivamente, questa Suprema Corteaccoglie il ricorso per quanto indicato, cassa la sentenza e rinvia, ancheper le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

P.Q.MAccoglie il secondo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, e rinvia, anche perle spese, alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il Consigliere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condemi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A Rl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Bonetta, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 468/2023 depositatail 1 febbraio 2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], riportantesi alla sua memoria;uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori dei controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio Banca di CreditoPopolare di Torre del Greco soc. coop. p.a. presso la quale erano i contiper i rapporti di credito dei soci e amministratori di [OSCURATO:SOCIETA].,Carlo, Angela e [OSCURATO:PERSONA] e della stessa società, denunciando ilcomportamento della banca che, nonostante le asserite palesi anomaliedelle singole operazioni bancarie poste in essere dai soci, in un arcotemporale dal 2006 al 2010 avrebbe consentito la prosecuzione deirapporti bancari senza segnalare le numerose operazioni sospette alleautorità di vigilanza né tantomeno interromperle, violando il disposto dicui all’art. 3 d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), consentendol’uso dei propri servizi bancari per importi economici ingentissimi asostegno della illecita raccolta del risparmio posta in essere dai soci indanno della società e dei suoi creditori. I suddetti soci, per tali fatti,erano stati dapprima sottoposti a misure restrittive della loro libertàpersonale e poi portati a giudizio innanzi al Tribunale di TorreAnnunziata per i reati di abusiva raccolta del risparmio, di bancarotta edi false comunicazioni sociali, aggravate per la rilevanza economica deldanno prodotto, definito con sentenza di patteggiamento della pena.2. A fronte della attività di illecita raccolta di risparmio posta in essereda tali soci attraverso i conti personali e della società nella banca,veniva addotta la mancata interruzione dell’attività bancaria da parteNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026della banca, in violazione della normativa di antiriciclaggio alloravigente, e, più in generale un suo comportamento complessivamentenegligente che avrebbe consentito l’attività criminale posta in esseredagli ex soci della società fallita e avrebbe generato un dannoingentissimo alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla massa dei creditori che avevanoconfidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società.Per tali ragioni, parte attrice chiedeva l’accertamento dellaresponsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della banca, concondanna della medesima al risarcimento dei danni subiti pari all’interoimporto raccolto nell’ambito del prestito obbligazionario avvenuto fuoribilancio e canalizzato sui conti correnti intestati ai coinvolti soci eversati solo in parte alla società come finanziamenti e, in subordine, alrisarcimento della somma pari all’intero deficit fallimentare e/o, inulteriore subordine, al risarcimento della somma corrispondente allaperdita implementata negli anni 2006-2010 e, ancora in subordine, alrisarcimento della somma corrispondente agli importi raccolti dagliobbligazionisti e non versati dagli amministratori nelle casse sociali;infine, in via ulteriormente subordinata, veniva chiesta la condannadella banca al risarcimento derivante dalla mancata segnalazione delleoperazioni anomale di cassa.Si costituiva in giudizio la banca, che otteneva la chiamata in causa diSocietà Cattolica di Assicurazione, sua compagnia assicuratrice – oraGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. -, la quale si costituiva per resistere alla domandae alla chiamata in manleva.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 967/2018, rigettava ledomande risarcitorie, ritenendo non provato il nesso causale tra leomissioni denunciate e l’entità del danno patito dalla massa deicreditori rilevata in sede fallimentare, dopo avere respinto la richiestadi ammissione della CTU, ritenuta esplorativa. Quanto al pretesoinadempimento contrattuale, riteneva poi che le argomentazioniNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026sviluppate nell’atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183,sesto comma, c.p.c. non fossero in grado di soddisfare l’onereassertivo gravante sulla parte attrice.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame innanzi alla Corted’appello di Napoli, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Sicostituiva la banca appellata, la quale proponeva appello incidentaleanche in via condizionata avverso la ritenuta infondatezza delleeccezioni preliminari e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello,nonché, in subordine, di dichiarare la compagnia assicuratrice obbligataa tenere indenne la banca medesima nei limiti del massimale di polizza.Si costituiva anche la compagnia suddetta, che proponeva appelloincidentale condizionato e, in subordine, chiedeva di dichiarare la nonoperatività della polizza invocata dalla banca appellata e, in ulterioresubordine, di quantificare l’indennizzo eventualmente dovuto nei limitidel massimale di € 2.000.000.4. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 468/2023, rigettavail gravame, confermando la sentenza di primo grado sull’assunto che ilc.d. “modello 231” di compliance alla normativa antiriciclaggio adottatonel 2008 dalla banca fosse stato ritenuto idoneo dal consulente del PMe che pertanto fosse mancata la prova del nesso causale in sensoprobabilistico della sussistenza di sintomi di operazioni sospette tali dadeterminare l’obbligo (comunque di natura pubblicistica e privo dirilevanza contrattuale) di cessare i rapporti coi soci de quibus o tali dafar insorgere l’obbligo, anche in termini di correttezza e buona fede dicui agli artt. 1175 e 1375 c.c., di tutelare gli interessi della societàcorrentista, condannando la parte appellante alle spese di lite delgrado di giudizio .5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Sia labanca sia la compagnia assicuratrice si sono difese con controricorso.Le parti hanno pure depositato memorie.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con ordinanza interlocutoria del 22 maggio 2025 questa SupremaCorte, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione correlataall’adozione, da parte della banca, della rilevanza del modelloorganizzativo 231 da essa predisposto con riferimento alla normativaantiriciclaggio, e considerata la mancanza di specifici precedenti sulpunto, ha rimesso le parti alla pubblica udienza. In data 27 gennaio2026 il Procuratore Generale ha depositato memoria. Memoria hannopoi depositato sia la banca sia la compagnia assicuratrice.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Il primo motivo, relativo al rigetto dell’azione extracontrattuale,lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 2727 e 2728 c.c., 18 e 23 d.lgs.231/2007 e 2697 c.c.Parte ricorrente contesta, in particolare, l’affermazione del giudice dimerito per cui non sarebbero stati forniti elementi idonei a ritenere,secondo il criterio del “più probabile che non”, che la segnalazione delleoperazioni sospette avrebbe determinato l’intervento degli organi divigilanza e, quindi, impedito la prosecuzione delle operazioni in dannodella società e dei suoi creditori ammessi nello stato passivofallimentare in relazione agli importi versati in occasione della raccoltadi risparmio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato iprincipi in tema di nesso causale, specie con riferimento alla causalitàomissiva, nonché invertito l’onere della prova, laddove sarebbe statoinvece onere della banca dimostrare l’assenza di violazioni dellanormativa antiriciclaggio ovvero la non riconducibilità causaledell’evento dannoso alle condotte contestate; il giudice di meritoavrebbe pure errato nel ritenere insussistente un obbligo della bancastessa di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall’esecuzionedelle operazioni sospette, sostenendo che la disciplina di cui al d.lgs. n.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026231/2007 imporrebbe specifici doveri di condotta in presenza dioperazioni anomale.Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di procedere ad un correttoaccertamento controfattuale, volto a verificare se, qualora fossero statiadempiuti gli obblighi di segnalazione e di astensione, l’evento dannososarebbe stato evitato, evidenziando come l’interruzione dei rapportibancari e la mancata esecuzione delle operazioni avrebbero impedito ilprotrarsi, per anni, dell’attività illecita e, conseguentemente, laproduzione del danno nell’ammontare in via alternativa indicato.7. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., quantoal rigetto ancora dell’azione extracontrattuale, “nullità della sentenza odel procedimento in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111Cost. (motivazione meramente apparente, obiettiva incomprensibilità)– error in procedendo”.La Corte d’appello avrebbe reso una decisione sorretta daargomentazioni solo assertive, prive di un effettivo percorso logico-giuridico e, pertanto, inidonee a integrare il c.d. “minimocostituzionale” di motivazione. In particolare, non avrebbe esaminatoné adeguatamente confutato i motivi di gravame, omettendo diesplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto non condivisibile laprospettazione del ricorrente in ordine agli obblighi gravanti la banca aisensi del d.lgs. n. 231/2007, precisamente con riguardo ai doveri diinterruzione dei rapporti e di rifiuto delle operazioni sospette.Inoltre, il giudice d’appello non chiarirebbe le ragioni per cui l’ampiocompendio probatorio documentale acquisito agli atti, compreso quelloproveniente dal procedimento penale avviato nei confronti dei soci edell’amministratore della società, sia risultato inidoneo a dimostrare gliassunti attorei, risolvendosi in affermazioni generiche e non verificabili.Sotto tale profilo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omessodi confrontarsi con le risultanze del giudizio penale richiamateNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026dall’attuale ricorrente, dalle quali sarebbero stati desumibili elementirilevanti anche ai fini dell’accertamento causale, così determinando unvizio motivazionale integrante la denunciata nullità della decisione.8. Il terzo motivo, relativo al rigetto dell’azione risarcitoria fondata sulcontratto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. denuncia “violazione e falsaapplicazione di norme di diritto (all’art. 23 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 231normativa antiriciclaggio) – violazione delle norme in tema dicorrettezza e buona fede 1175 e 1375 c.c. con riferimento al contrattodi conto corrente e all’uso anomalo delle prestazioni connesse -automatica esistenza della prova del nesso di causa tra inadempimentoe danno”.Si contesta l’assunto del Giudice di seconde cure secondo cui lanormativa antiriciclaggio avrebbe natura esclusivamente pubblicistica,con conseguente inidoneità della sua eventuale violazione a fondarepretese risarcitorie nell’ambito del rapporto tra banca e cliente. Alcontrario, gli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio siinserirebbero nel sinallagma contrattuale e concorrerebbero a definire ilcontenuto del rapporto di conto corrente, incidendo direttamente suidoveri di condotta gravanti sull’intermediario bancario, anche alla lucedei principi di correttezza e buona fede.Si afferma, pertanto, che l’inosservanza di tali obblighi sarebbesuscettibile di integrare un inadempimento contrattuale, rilevante ai finirisarcitori, non potendosi escludere che le regole dettate dallanormativa di settore assumano rilievo anche nei rapporti tra privati.Inoltre la banca, ove avesse correttamente adempiuto ai doveri impostidalla normativa richiamata, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguireoperazioni ritenute anomale o sospette, ancorché astrattamenterientranti nelle prestazioni tipiche del contratto di conto corrente, taliobblighi espletando anche ad una funzione di protezione del cliente edell’integrità del mercato, come rilevabile dalla normativa di settore.Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/20269. Il quarto motivo, ancora attinente al rigetto dell’azione risarcitoriafondata sul contratto, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. “nullitàdella sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132,comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. – motivazione apparente illogicaperplessa – error in procedendo”: la Corte d’appello avrebbeerroneamente ricostruito la vicenda fattuale, pervenendo adaffermazioni ritenute incompatibili con le risultanze istruttorie e con ilcontenuto degli atti acquisiti al giudizio.In particolare, si contesta l’asserto che dal procedimento penale nonsarebbero emersi elementi idonei a dimostrare violazioni dellanormativa antiriciclaggio da parte della banca, sostenendo che, alcontrario, il materiale probatorio proveniente dal fascicolo penaleevidenzierebbe profili di responsabilità e consapevolezza in capo ai suoiorgani.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e valutareadeguatamente la documentazione richiamata dall’attuale ricorrente,incorrendo in un vizio motivazionale che si tradurrebbe in unasostanziale apparenza della motivazione, non essendo consentitocomprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito.Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrisa di argomentazioniassertive e prive di un qualsiasi confronto con il compendio probatorio,così determinando la denunciata nullità della decisione.10. Il quinto motivo prospetta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo e discusso; denuncia altresì:“Mancata ammissione di CTU percipiente, prove testimoniali ed ordinedi esibizione. In via subordinata o alternata, ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., error in procedendo, motivazione apparente, contraddittoria,incomprensibile per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.”Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corteterritoriale ha rigettato le sue istanze istruttorie - in particolare quelleNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026relative all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, delle provetestimoniali e dell’ordine di esibizione -, sostenendo che tali mezziistruttori sarebbero stati necessari ai fini dell’accertamento dei fatticontroversi e che il loro mancato espletamento avrebbe inciso in mododecisivo sull’esito del giudizio, impedendo la completa ricostruzionedella vicenda. Soprattutto, gli elementi indiziari emersi in sede penale,per quanto riferiti a procedimenti non direttamente coinvolgentil’istituto di credito, avrebbero imposto una più approfondita attivitàistruttoria, idonea a chiarire i profili di responsabilità dedotti in giudizio.Sotto diverso profilo, il ricorrente denuncia motivazione apparente,perché non risulterebbero adeguatamente esplicitate le ragioni delrigetto delle richieste istruttorie, con conseguente violazione deiparametri costituzionali e processuali richiamati.11. Devono trattarsi in via logicamente prioritaria i motivi secondo equarto, essendo entrambi attinenti a denunciati profili di vizio dellamotivazione riguardo alle azioni extracontrattuali e contrattuali avviatedal Fallimento. Questi si manifesteranno ora fondati, determinandopertanto l’assorbimento degli altri motivi denuncianti specificheviolazioni di diritto (il primo e il terzo) od omissioni di fatti rilevanti, ivicomprese le richieste istruttorie e di ammissione di una CTU (ilquinto).12. L’apparenza di motivazione conduce alla dichiarazione di nullitàdella sentenza, perché affetta da error in procedendo, quando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee aesternare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1 -,Ordinanza n. 1986 del 28/1/2025; Cass. S.U., Sentenza n. 22232 del3/11/2016). Difatti, il giudizio di merito non può ridursi ad un assertoNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026destinato a sollevare il giudice dall’obbligo di rendere una compiutamotivazione in ordine ai parametri utilizzati, i quali realizzano lanecessaria intelaiatura di legittimità della pronuncia e sono costituiti dacriteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunquelogicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema delladecisione.13. La normativa nazionale di riferimento, per questo aspetto, ècostituita, come è noto, dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 -concernente la “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopodi riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento delterrorismo”, emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE -, ilquale prevede un approccio basato sul rischio e una serie di misureminime di diligenza professionale, identificabili nei seguenti obblighi diprevenzione: 1) identificazione del cliente; 2) adeguata verifica dellaclientela (in forma ordinaria ovvero semplificata o rafforzata, previavalutazione del profilo di rischio); 3) registrazione delle operazioni([OSCURATO:PERSONA]); 4) conservazione dei documenti e dei datiper un periodo di dieci anni; 5) segnalazione delle operazioni sospetteall’UIF/Unità di [OSCURATO:PERSONA] (Banca d’Italia), con garanziadi riservatezza dei segnalanti e divieto di comunicazione a terzi; 6)trasmissione all’UIF dei dati aggregati relativi all’operatività, su basemensile; 7) astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapportobancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguataverifica della clientela.Nel caso specifico, la società correntista è stata dichiarata fallita dopoche era stata trasformata da s.p.a. in s.r.l. e a seguito delle illeciteoperazioni di abusiva raccolta del risparmio (vietata dalla legge esanzionata penalmente) realizzate dai suoi soci e amministratori, intesi, con il colposo coinvolgimento dell’istituto di credito, del tuttoomissivo riguardo a un’attività perdurata per anni, sul piano delNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026rispetto della normativa antiriciclaggio e dei doveri di protezione delcliente che gravano sul medesimo. La deduzione della ricorrente è nelsenso che la banca, se avesse rispettato le regole primarie de quibus,avrebbe tutelato lo stesso contraente correntista (in questo caso lasocietà, che è soggetto distinto dall’amministratore infedele), oltreall’intero mercato.14. Nell’affrontare la questione sottoposta al vaglio di questa SupremaCorte, va premesso che la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n.231/2007 ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta atutela di interessi generali - integrità del sistema finanziario eprevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo -. Diregola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della bancanon è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il clienteo terzi, né contrattuale né extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 525 del 15/1/2020, in tema di nullità contrattuale).Tuttavia la medesima normativa di settore, ponendo obblighi dicomportamento in capo alle banche, non esclude in astratto che leregole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando siinnestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancarioconcretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt.1175, 1375 e 1218 c.c., e quindi che il loro inadempimento si traduca,in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatricedi operazioni illecite o dannose.Questo profilo può emergere nelle controversie, come quella in esame,in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancatasegnalazione e/o astensione o mancata interruzione del rapporto afronte di persistenti ed evidenti operazioni gravemente anomale osospette, e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organipreposti alla vigilanza del settore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14392Numero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026del 10/8/2012, in tema di violazione di norme poste a tutela delmercato azionario e finanziario).15. Per altro verso, è anche vero che non ogni inosservanza formaledella normativa antiriciclaggio possa essere sufficiente per affermare laresponsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbiaconcretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, talida discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato,rendendo colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapportobancario. Sotto questo profilo, la compliance al modello 231 della leggeantiriciclaggio rileva certamente come fatto storico, ai fini dellavalutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deverimanere una mera analisi sulla carta; essa, inoltre, non impone allabanca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica delconto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattualidi protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali (cfr. Cass. pen.Sez. 1 - , Sentenza n. 4230 del 15/1/2026).16. Va al proposito rilevato che la Corte territoriale non ha negato inastratto la portata precettiva degli obblighi di adeguata verifica econtrollo gravanti sull’istituto di credito in materia di antiriciclaggio, maha fondato la decisione sulla carenza del quadro probatorio offerto, conparticolare riguardo alla dimostrazione del collegamento tra leoperazioni ritenute anomale e la società poi fallita, nonché alla provadel nesso eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentatodalla società, dando esclusivo rilievo alla presenza di un “modello 231”adeguato e al mancato rilievo di violazioni da parte dell’organismopreposto alla vigilanza. Nel far ciò, tuttavia, la Corte di merito èrimasta su un piano astratto, perché ha mancato di confrontarsi colcomplesso quadro fattuale rilevabile in atti e allegato dall’attualericorrente, ivi compresa la addotta irrilevanza della avvenutapredisposizione, da parte della banca, del “modello 231” richiesto dallaNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026normativa in questione, ritenuto certamente idoneo dal consulente delPM, ma dimostratosi nei fatti – a suo stesso dire – inefficace inrelazione alle plurime, reiterate e rilevanti operazioni di raccoltaanomala di risparmio messe in atto dai soci della società attraverso iloro conti personali, con ulteriore passaggio di parte della enormequantità di liquidità illecitamente raccolta nel conto corrente dellasocietà per cui agivano e nei confronti della quale la banca aveva, intesi, un obbligo di segnalazione.17. In particolare, del tutto omessa risulta la considerazione che lafallita [OSCURATO:SOCIETA]. (che allora operava in forma di s.p.a.) avevaemesso obbligazioni per un importo molto al di sopra del capitalesociale e aveva recepito nelle proprie casse, attraverso il conto correnteaperto presso l’istituto di credito qui resistente, importi illecitamenterastrellati dai suoi soci e amministratori; che i [OSCURATO:PERSONA], per tali condotteillecite, erano stati tratti a giudizio per abusiva raccolta di risparmio,con procedimenti definiti a seguito di patteggiamento della pena; che indagli accertamenti svolti in sede fallimentare, tra cui vi erano ledichiarazioni confessorie degli imputati e le sommarie informazionitestimoniali degli impiegati della banca, nonché la consulenza tecnicadisposta dal PM, da cui risultava un esiguo e tardivo numero disegnalazioni da parte dei funzionari della banca rispetto all’entità delfenomeno protrattosi per anni, tutte prove atipiche e indizi che eranostati indicati dall’attuale ricorrente come idonei a delineare unasituazione di sostanziale carenza di attenzione e attività di controllodella banca sugli enormi flussi di danaro tra i conti correnti dellasocietà e dei [OSCURATO:PERSONA].Soprattutto, nella sentenza si dà incongruamente risalto al fatto che labanca avesse adottato un “modello 231” idoneo a intercettarecondotte di riciclaggio e che non vi fossero stati successivi rilievi daNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026parte degli organi di vigilanza a ciò preposti, senza tuttavia considerareche qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale,relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in gradodi contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaroproveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso puòassumere, come si evince dalle pronunce penali in tema di rispetto deimodelli preventivi imposti dalla legge (con riguardo al modello previstodalla legge 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti, cfr.Cass. pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 27148 del 17/5/2023; Cass. pen.,Sez. 6 - , Sentenza n. 23401 del 11/11/2021).18. Da qui, pertanto, scaturisce in primario rilievo la mancatamotivazione circa la dedotta natura ex ante sospetta delle numerose ereiterate operazioni intraprese dai [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dellanormativa antiriciclaggio, potenzialmente idonei a determinare gliobblighi di segnalazione e di interruzione dei rapporti con la societàcliente correntista previsti dalla normativa, nonché di generale obbligodi protezione, da parte della banca, degli interessi della societàcorrentista in nome e nell’interesse della quale l’amministratore e glialtri soci operavano, versando nelle casse sociali, attraverso il contocorrente appoggiato sulla banca, parte degli ingenti importiillecitamente raccolti dai [OSCURATO:PERSONA] tra i risparmiatori, per lo piùgiustificati quali “ finanziamenti soci” all’atto del versamento nel contocorrente della società.In sostanza, con il secondo e quarto motivo il ricorrente fondatamentedenuncia, con argomenti del tutto conferenti e appropriati rispetto alcaso di specie, supportati dal riferimento ad asseriti numerosi elementidi prova atipica e documentale correlata agli accertamenti svolti in sedepenale e fallimentare, che la motivazione è meramente apparente, inquanto non consente di comprendere il ragionamento seguito dalgiudice d’appello per giungere alla pronuncia di rigetto, soprattuttoNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto con argomentipalesemente astratti: 1) non provato il nesso di causa per non aver ilcaso concreto da cui poter dedurre la prevalenza della probabilità chela eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomaleavrebbe evitato il danno prodotto; 2) non desumibili gli elementiprobatori né dai documenti prodotti e tratti dagli accertamenti svolti insede penale, né da una CTU richiesta - ma tuttavia non ammessaperché ritenuta esplorativa nonostante la sua chiara valenzapercipiente -, nonché dalla prova per testi richiesta - ma pure nonammessa -; 3) condivisibile la motivazione del giudice di primo gradosenza rispondere alle specifiche censure mosse dalla Curatela nell'attodi appello ; 4) non sussistente in concreto l’obbligo dell'istituto dicredito di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall'eseguire lesingole operazioni, pur in presenza di operazioni rivelatesi in sedepenale palesemente anomale in rapporto alla capacità delle società diemettere un prestito obbligazionario di quell’importo; 5) di non dovereesaminare, né valutare il compendio probatorio documentale acquisitoagli atti, in astratto già di per sé idoneo a dimostrare la responsabilitàdella banca.19. Dunque, da una complessiva analisi della motivazione si evinceche la Corte di merito, a fronte delle plurime e specifiche censuremosse alla sentenza di prima istanza in ordine alla mancata analisi deifatti di causa, per come desumibili dagli atti di causa e dalle indaginipenali offerte quali prove atipiche, nell’escludere la sussistenza di unnesso causale tra le plurime condotte omissive contestate alla banca eil dissesto societario occorso, non ha motivatamente esternato di averecompiutamente esaminato le prove o gli indizi all’uopo offerti in analisi,soffermandosi solo su aspetti formali del tutto insufficienti in relazionealla denunciata dimensione dell’attività illecita di raccolta di risparmioNumero registro generale 8402/2023Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 13945/2026Data pubblicazione 13/05/2026intrapresa dai [OSCURATO:PERSONA] in danno della società e della massa dei creditoriche in essa avevano inteso convogliare i propri risparmi. Pertanto, lamancata valutazione dei fatti di causa, a prescindere pure dal diniegodi prove e in particolare di CTU immotivatamente ritenutainammissibile, ha reso la motivazione incompleta e del tutto apparente,nel senso indicato da Cass. S. U. n. 8053/2014.20. Alla luce di quanto sopra osservato, i motivi secondo e quarto sonofondati, mentre i motivi primo, terzo e quinto restano assorbiti dallerelative considerazioni. Conclusivamente, questa Suprema Corteaccoglie il ricorso per quanto indicato, cassa la sentenza e rinvia, ancheper le spese, alla Corte d’appello di Napoli. P.Q.MAccoglie il secondo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, e rinvia, anche perle spese, alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il Consigliere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris