Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1981

Cassazione n. 15293/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1981 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10/09/2024 la Corte d'Appello di Palermo conferma fa la sentenza emessa il 13/06/2022 dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Vai( roso Calogero responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90, condl )nnandolo alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di -nulta, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. L'imputato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazic. ne deducendo erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., lamentando il travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alle caratteristiche dell'attività di coltivazione della marijuana e all'offensività in concreto della conc otta.

Contesta altresì la nullità della sentenza per l'inattendibilità della perizia tossicolo iica eseguita, sostenendo che le modalità di conservazione del reperto abbiano alterato l'effica zia drogante e che la valutazione del dato ponderale è stata effettuata, considerando anche il pi !so delle radici e dei fusti.

Il ricorrente invoca, inoltre, l'applicazione della legge n. 242/2016 ch( disciplina la coltivazione della canapa industriale, sostenendo che sarebbe stato one .e dell'accusa dimostrare che le piantagioni non appartenessero alle varietà di cannabis amnne: se, iscritte nel Catalogo europeo. 3 .

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissil pile. 3.1 Va rilevato che le censure formulate dal ricorrente sono, in larga parte, caratterizzate da un'inammissibile critica alla valutazione delle prove operata dai giudici di nner to, nonché da un'erronea interpretazione del quadro normativo e giurisprudenziale inerent.2 al reato di coltivazione di stupefacenti.

Questa Corte ha costantemente affermato che "ai fini della punibilità della cc Itivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'ofl ensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazionc dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico svilu )po, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è dttività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico" ( da ultimo, Sez.

U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020 ) Rv. 278624 Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270495).

Nel caso di specie i giudici hanno dato atto non solo del rinvenimento di 75 p ante coltivate in un terreno a ciò destinato, nella disponibilità dell'imputato, nonché altre z .000 piantine pronte per essere impiantate .

Le piante mature avevano un peso complessivo di circa 7 di kg, con principio attivo pari a 7.765,00 mg, da cui erano ricavabili 331,6 dosi medie.

In base a quanto emerso, nel caso di specie, secondo la logica e congrui motivazione della sentenza impugnata, gli spunti investigativi, si sono tradotti in gravi, precisi e concordanti 2_ indizi circa il fatto che l'imputato ha impiantato una coltivazione di pian e di cannabis rientranti in tipologia di cui deve ritenersi tutt'altro che lecita la coltivazione In sentenza ci si confronta anche con la tesi sostenuta dalla Difesa circa l'E venienza di un possibile fenomeno di degradazione che, come evidenziato dai giudici del meri :o, avrebbe, al più inficiato, per difetto, l'esito delle analisi.

Peraltro, irrilevante è l'argomentazione spesa in merito alla necessità di coi siderare, nella quantificazione del principio attivo, la presenza di muffe che altererebbero il THC.

Ciò perché si tratta di un calcolo che l'autorità giudiziaria non è tenuta ad )perare né nel valutare la sussistenza di principio attivo in grado di superare la soglia drogantE , né in sede di valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 30 del d.P.R. 309/1990, per la cui integrazione la consolidata giurisprudenza di legittimità richiede che il giudice formuli semplicemente un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacmte ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio prudenziale impos o dalla natura proiettiva di tale giudizio. 3.2 Quanto alla censura relativa alla perizia tossicologica, la doglianza si i raduce in una mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e disath se dalla Corte d'Appello con motivazione immune da vizi logici.

Come precisato nella sentenza impugnata, le contestazioni relative alle modalità di conservazione dei reperti non hanno trovato alcun riscontro e, comunque, non sarebbero idonee a inficiare l'esito delle analisi. 3.3 In ordine alla ipotesi della coltivazione consentita ai sensi della legge 2d' 2 del 2016, si rammenta che l'art. 2

I. 242/2016 - rubricato "liceità della coltivazione" - cons ante, al primo comma, la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'art. 1, comma 2 sen23 necessità di autorizzazione.

Al coltivatore è imposto l'obbligo di conservare sia i cartellini Jena semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, sia le relative fatture di Icquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente, come stabilito dal successivo art 3, rubricato "obblighi del coltivatore".

Al riguardo, il ricorso risulta generico non essendo neppure prospettato de il ricorrente disponesse della suddetta documentazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )Si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentg. delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1981 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10/09/2024 la Corte d'Appello di Palermo conferma fa la sentenza emessa il 13/06/2022 dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Vai( roso Calogero responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/90, condl )nnandolo alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di -nulta, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazic. ne deducendo erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., lamentando il travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alle caratteristiche dell'attività di coltivazione della marijuana e all'offensività in concreto della conc otta. Contesta altresì la nullità della sentenza per l'inattendibilità della perizia tossicolo iica eseguita, sostenendo che le modalità di conservazione del reperto abbiano alterato l'effica zia drogante e che la valutazione del dato ponderale è stata effettuata, considerando anche il pi !so delle radici e dei fusti. Il ricorrente invoca, inoltre, l'applicazione della legge n. 242/2016 ch( disciplina la coltivazione della canapa industriale, sostenendo che sarebbe stato one .e dell'accusa dimostrare che le piantagioni non appartenessero alle varietà di cannabis amnne: se, iscritte nel Catalogo europeo. 3 . Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissil pile. 3.1 Va rilevato che le censure formulate dal ricorrente sono, in larga parte, caratterizzate da un'inammissibile critica alla valutazione delle prove operata dai giudici di nner to, nonché da un'erronea interpretazione del quadro normativo e giurisprudenziale inerent.2 al reato di coltivazione di stupefacenti. Questa Corte ha costantemente affermato che "ai fini della punibilità della cc Itivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'ofl ensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazionc dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico svilu )po, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è dttività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico" ( da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020 ) Rv. 278624 Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270495). Nel caso di specie i giudici hanno dato atto non solo del rinvenimento di 75 p ante coltivate in un terreno a ciò destinato, nella disponibilità dell'imputato, nonché altre z .000 piantine pronte per essere impiantate . Le piante mature avevano un peso complessivo di circa 7 di kg, con principio attivo pari a 7.765,00 mg, da cui erano ricavabili 331,6 dosi medie. In base a quanto emerso, nel caso di specie, secondo la logica e congrui motivazione della sentenza impugnata, gli spunti investigativi, si sono tradotti in gravi, precisi e concordanti 2_ indizi circa il fatto che l'imputato ha impiantato una coltivazione di pian e di cannabis rientranti in tipologia di cui deve ritenersi tutt'altro che lecita la coltivazione In sentenza ci si confronta anche con la tesi sostenuta dalla Difesa circa l'E venienza di un possibile fenomeno di degradazione che, come evidenziato dai giudici del meri :o, avrebbe, al più inficiato, per difetto, l'esito delle analisi. Peraltro, irrilevante è l'argomentazione spesa in merito alla necessità di coi siderare, nella quantificazione del principio attivo, la presenza di muffe che altererebbero il THC. Ciò perché si tratta di un calcolo che l'autorità giudiziaria non è tenuta ad )perare né nel valutare la sussistenza di principio attivo in grado di superare la soglia drogantE , né in sede di valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 30 del d.P.R. 309/1990, per la cui integrazione la consolidata giurisprudenza di legittimità richiede che il giudice formuli semplicemente un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacmte ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio prudenziale impos o dalla natura proiettiva di tale giudizio. 3.2 Quanto alla censura relativa alla perizia tossicologica, la doglianza si i raduce in una mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e disath se dalla Corte d'Appello con motivazione immune da vizi logici. Come precisato nella sentenza impugnata, le contestazioni relative alle modalità di conservazione dei reperti non hanno trovato alcun riscontro e, comunque, non sarebbero idonee a inficiare l'esito delle analisi. 3.3 In ordine alla ipotesi della coltivazione consentita ai sensi della legge 2d' 2 del 2016, si rammenta che l'art. 2 I. 242/2016 - rubricato "liceità della coltivazione" - cons ante, al primo comma, la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'art. 1, comma 2 sen23 necessità di autorizzazione. Al coltivatore è imposto l'obbligo di conservare sia i cartellini Jena semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, sia le relative fatture di Icquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente, come stabilito dal successivo art 3, rubricato "obblighi del coltivatore". Al riguardo, il ricorso risulta generico non essendo neppure prospettato de il ricorrente disponesse della suddetta documentazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )Si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentg. delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 15293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris