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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 25550/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza emessa in data 1.6 settembre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di motivazione per non avere il giudice dato conto della qualificazione giuridica, con adeguata argomentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, nonché riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sic:urezza.

Nel caso in esame non si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, bensì l'omessa motivazione a riguardo, il che rende il motivo non consentito.

Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. peri, per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame.

Per altro nella sentenza impugnata vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, secondo la quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza emessa in data 1.6 settembre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione per non avere il giudice dato conto della qualificazione giuridica, con adeguata argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva, nonché riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sic:urezza. Nel caso in esame non si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, bensì l'omessa motivazione a riguardo, il che rende il motivo non consentito. Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. peri, per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro nella sentenza impugnata vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, secondo la quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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