CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12417/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sede di Napoli n. 2960/2020 depositata il 16/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha ricevuto dalComune di [OSCURATO:SOCIETA] una ingiunzione di pagamento n. 1131/2018,notificata il 30 aprile 2018, con cui l’ente le ha richiesto il pagamentodi € 507,00 a titolo di TARSU per l’anno 2008. L’ingiunzione è statapreceduta da due atti: l’ingiunzione di pagamento n. 88/2010,notificata il 27 gennaio 2011 e un atto di precetto, notificato il 27agosto 2013.2. La società contribuente ha proposto ricorso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo che l’atto diprecetto fosse estraneo allo schema legale dell’ingiunzione fiscale,nullo perché firmato da soggetto non appartenente alla PubblicaAmministrazione e, comunque, inidoneo a interrompere laprescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del creditotributario.3. Con sentenza n. 3301/2019, depositata il 18 marzo 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, ha rigettato il ricorsodella contribuente. La CTP ha ritenuto che l’atto di precetto notificatonel 2013 fosse idoneo a interrompere la prescrizione, in quantoproveniente dal rappresentante del titolare del credito e contenenteuna chiara intimazione ad adempiere. Ha inoltre osservato che lacontribuente non aveva tempestivamente impugnato tale atto, per cuigli atti presupposti dovevano considerarsi definitivi.4. La contribuente ha proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, deducendo nuovamentel’inesistenza e nullità del precetto e la prescrizione quinquennale delcredito TARSU.5. Con sentenza n. 2960/2020, depositata il 16 giugno 2020, laCTR Campania ha rigettato l’appello e confermato integralmente lasentenza di primo grado.Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026La Commissione regionale ha rilevato che la prescrizionedecennale ex art. 2953 c.c. si applica solo ai crediti consacrati in untitolo giudiziale definitivo mentre per le pretese fondate su attiamministrativi non opposti, opera invece la prescrizione brevequinquennale prevista per i tributi locali. Ha quindi rilevato chel’ingiunzione 2010 aveva interrotto la prescrizione e che l’atto diprecetto del 2013 conteneva un’intimazione ad adempiere conindicazione del credito e delle parti, integrando così una validacostituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. Ne ha dedottoche tale atto, anche se non idoneo quale titolo esecutivo, eracomunque efficace a interrompere la prescrizione e l’ingiunzione del2018 risultava dunque tempestiva. La CTR ha inoltre ritenutoinfondata l’eccezione di nullità del precetto, osservando che l’avvocatoche risultava aver firmato il precetto era munito di regolare mandatodel Sindaco e che l’atto, pur non essendo prodromico all’esecuzioneforzata, era perfettamente idoneo quale atto interruttivo.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui ha resistitocon controricorso l’amministrazione comunale.7. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ederronea applicazione dell’art. 3 D.L. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art.58 e ss. del d.lgs. 57/1993, dell’art. 52 comma 5 lett. b) e c) e comma6 del d.lgs. 446/1997 e dell’art. 4 commi 2-sexies e seguenti del D.L.209/2002, nonché dell’art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e dell’art.21-septies l. 241/1990, in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,con riferimento alla violazione dei principi di nominatività, tipicità eprocedimentalizzazione per avere il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad unNumero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026soggetto terzo estraneo il compimento di un atto della riscossione1.1. Il ricorrente sostiene difatti che l’atto di precetto notificatonel 2013 costituisca un atto radicalmente atipico rispetto alladisciplina del R.D. 639/1910, la quale prevede che l’ingiunzionefiscale, già avente natura di titolo esecutivo e di precetto, sia l’unicoesterno, incaricato dal Comune per emettere un atto di precettoautonomo, violerebbe – secondo il ricorrente – i principi di tipicitàdegli atti della riscossione e comporterebbe un illegittimo aggravio dispese per il contribuente. Tale operato non sarebbe ammesso dalsistema, che configura la riscossione coattiva tramite ingiunzionecome procedura integralmente amministrativa e non suscettibile diibridazione con schemi privatistici o processuali.1.2. Nel controricorso il Comune replica sostenendo che, ai finidell’interruzione della prescrizione, non è richiesto un atto tipico, maè sufficiente qualunque manifestazione scritta proveniente dalcreditore contenente un’intimazione ad adempiere, idonea dunque acostituire in mora il debitore. Ne deriva che l’atto di precetto, benchénon necessario quale fase dell’esecuzione fiscale, sarebbe comunqueidoneo a interrompere la prescrizione quinquennale. La sentenza dellaCTR, confermata dal Comune, valorizza proprio questa natura di “attodi costituzione in mora”, ritenendone la piena efficacia interruttiva.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione ederronea applicazione degli artt. 52 comma 5 lett. b) e c) del d.lgs.446/1997 e 4 commi 2-sexies e segg. del d.l. 209/2002, nonchédell’art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in relazione agli artt. 360 n. 3e n. 4 c.p.c. e 132 c. 4 c.p.c., per avere il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] affidatoad un avvocato il mandato a redigere un atto di precetto avulso dalloschema legale tipizzato, con aggravio di oneri e spese; nullità edNumero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026inesistenza dell’atto di precetto notificato il 27/08/2013 per carenzadel requisito soggettivo del sottoscrittore.2.1. Il ricorrente lamenta che l’atto di precetto sia statosottoscritto da un avvocato privo di qualunque potere amministrativo,in violazione dell’art. 2 R.D. 639/1910, che richiede che l’ingiunzionee gli atti consequenziali provengano dal competente ufficio dell’enteimpositore. L’atto sarebbe quindi inesistente, non solo nullo, in quantoproveniente da un soggetto estraneo alla [OSCURATO:PERSONA],con conseguente impossibilità di attribuirgli la funzione interruttivadella prescrizione. Il ricorrente richiama pronunce che escludono lapossibilità di attribuire ad avvocati il potere di formare attiamministrativi di riscossione, trattandosi di funzioni pubbliche nondelegabili in via privatistica.2.2. Nel controricorso l’Amministrazione sostiene che il legaleera munito di mandato del Sindaco e agiva in nome e per contodell’ente; pertanto l’atto sarebbe pienamente riferibile al Comune.Inoltre – secondo il Comune – ai fini dell’interruzione dellaprescrizione non è richiesta l’adozione di un atto amministrativotipico, essendo sufficiente un atto recettizio idoneo a costituire inmora il debitore. La CTR ha ritenuto quindi che il requisito soggettivofosse soddisfatto, poiché il potere esercitato dal legale derivava da unespresso conferimento di incarico da parte dell’ente2.3. I motivi sono sia inammissibili che infondati.2.4. Con le censure in analisi non si prende in considerazione,né tantomeno si confuta, la corretta valutazione della CTR nella partein cui ha escluso che il precetto costituiva atto prodromicoall’esecuzione forzata, natura questa espressamente riconosciuta,invece, all’ingiunzione impugnata.Sotto tale profilo, non può negarsi che l’atto in esame costituiscaun atto proveniente dall’amministrazione e del tutto idoneo aNumero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026manifestare la volontà della stessa di procedere con il recupero delcredito. Né rileva, contrariamente a quanto si assume in memoria,che lo stesso sarebbe estraneo alla procedura di esecuzione,trattandosi, appunto, di atto idoneo a manifestare la volontà dell’entedi procedere alla esazione. Assume quindi piena validità ai fini dellamessa in mora.2.5. La duplice contestazione muove invero da un erroneopresupposto, assumendo che l’atto di precetto possa costituire soloun atto tipico della procedura di riscossione tributaria. Nel caso dispecie, invece, il precetto notificato nel 2013 non è stato utilizzatoquale titolo esecutivo ai sensi del R.D. n. 639/1910, maesclusivamente quale atto di costituzione in mora, che è comunqueidoneo a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e 2943c.c.Ne consegue che non trovano applicazione i principi di tipicità,nominatività e procedimentalizzazione propri degli atti impositivi,trattandosi di atto estraneo al procedimento tipico di riscossione,valendo solo a manifestare la volontà di conseguire il pagamento; lasottoscrizione da parte di un avvocato, munito di regolare delega delSindaco, non integra poi carenza di potere né nullità ex art. 21-septiesl. n. 241/1990, non essendo l’atto riconducibile all’esercizio di potestàamministrativa autoritativa.Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto ilprecetto atto idoneo a interrompere la prescrizione, in quantocontenente una chiara intimazione ad adempiere, proveniente dalcreditore, con indicazione del credito e delle parti, a prescindere dallasua idoneità a fondare l’esecuzione forzata.2.6. I motivi non meritano dunque accoglimento.Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/20263. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellasentenza gravata, in ragione della motivazione perplessa in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. e all’art. 132 c. 4 c.p.c.3.1. La parte ricorrente denuncia l’assoluta insufficienza econtraddittorietà della motivazione della CTR, la quale, purriconoscendo che l’atto di precetto non sia atto idoneo alla riscossioneTARSU e non rientri nello schema legale dell’ingiunzione fiscale, neavrebbe tuttavia affermato l’idoneità ad interrompere la prescrizione,senza spiegare logicamente come un atto privo dei requisiti soggettivied oggettivi possa produrre tale effetto. Tale contraddizione, secondoil ricorrente, impedisce di comprendere l’iter logico-decisionale delgiudice d’appello, rendendo la motivazione meramente apparente.3.2. Nel controricorso il Comune replica che la motivazione èpiena e coerente, avendo la CTR distinto correttamente la funzionedell’atto di precetto quale atto interruttivo, nonostante non costituiscasarebbe dunque insussistente, essendo la ratio decidendi chiara:l’atto, pur non necessario alla riscossione, ha comunque natura diintimazione ad adempiere.3.3. Il motivo non può essere accolto, in quanto palesementeinfondato.La motivazione è presente e integra il c.d. minimocostituzionale. Come argomentato dalla CTR, l’atto in questione èstato ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione, considerandolocome una valida manifestazione di volontà, ma estranea alla pretesaesecutiva, che è stata invece individuata nella autonoma e successivaprocedura: testualmente afferma il giudice del gravame che l'attodi precetto non ha costituito atto prodromico per l'esecuzione forzata,essendo stata quest'ultima intrapresa successivamente dal ComuneNumero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026di [OSCURATO:SOCIETA] mediante la notificazione di ingiunzione di pagamento,impugnata dal contribuente .3.4. Erra dunque già in fatto, il ricorrente, nel ricostruire lacontestazione circa l’apparenza della motivazione impugnata.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’error inprocedendo ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., in relazione alla violazionedell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR rilevato il decorso del terminedi prescrizione quinquennale, attesa la nullità/inesistenza dell’atto diprecetto notificato il 27/08/2013.4.1. Secondo la ricorrente, poiché l’atto di precetto èradicalmente inesistente, non sarebbe idoneo a interrompere ildecorso del termine di prescrizione quinquennale, che risulterebbedunque spirato già nel 2016, rendendo la successiva ingiunzione del2018 tardiva e dunque illegittima. La CTR avrebbe omesso dipronunciarsi sulla specifica eccezione di prescrizione, violando l’art.112 c.p.c.4.2. Nel controricorso il Comune osserva che il motivo èinammissibile, poiché cumula profili distinti e difetta diautosufficienza. Inoltre, la CTR avrebbe comunque deciso sullaprescrizione, rigettando la tesi dell’inesistenza dell’atto di precetto equindi reputando tempestiva l’ingiunzione del 2018.4.3. La censura non è meritevole di accoglimento.4.4. Come sopra osservato, si tratta di precetto redatto da unavvocato su mandato del Comune, con atto sostanziale cheinterrompe la prescrizione.Alla luce di quanto argomentato con riferimento ai precedentimotivi di ricorso, deve dunque ritenersi che la prescrizione del creditofosse stata validamente e tempestivamente interrotta. In particolare,l’ingiunzione di pagamento notificata nel 2010 e il successivo atto diprecetto del 2013, qualificabile come atto di costituzione in mora,Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026hanno prodotto effetti interruttivi ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c.,facendo decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale. Neconsegue che, al momento della successiva attivazione della pretesaimpositiva, il credito tributario non risultava prescritto, conconseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata dallaparte contribuente.4.5. Il motivo è dunque infondato e va rigettato.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si eccepisce la cessatamateria del contendere per cancellazione automatica del debitoTARSU di € 407,00 relativo all’anno 2008 ai sensi dell’art. 4 D.L.119/2018, convertito nella legge 136/2018, che è rilevabile d’ufficio.5.1. La ricorrente sostiene che il debito oggetto di causa,essendo inferiore a mille euro e risalente a carichi affidati all’agentedella riscossione nel periodo 2000–2010, dovrebbe rientrare nellostralcio automatico previsto dall’art. 4 D.L. 119/2018, conconseguente cessazione della materia del contendere. Tale normaavrebbe natura imperativa e sarebbe applicabile d’ufficio,indipendentemente dal fatto che il Comune abbia proceduto medianteingiunzione anziché mediante ruolo.5.2. Il Comune replica che lo stralcio automatico riguardaesclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione, mentrenel caso di specie la riscossione è stata effettuata direttamente dalComune tramite ingiunzione ex R.D. 639/1910, forma espressamenteesclusa dall’ambito applicativo dello stralcio. Di conseguenza nonsussisterebbe alcuna cessazione della materia del contendere.5.3. Anche tale censura non merita accoglimento.5.4. La Corte di legittimità ha ricordato che “lo stralcioautomatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall'enteimpositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agliagenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importoresiduo massimo di C 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi)”(Cass. 13/10/2020, n. 22018).Nel caso di specie, come eccepito dall’amministrazionecomunale, difetta il requisito dell’affidamento all’agente dellariscossione, trattandosi di riscossione diretta da partedell’amministrazione.5.5. Ne consegue il rigetto del motivo.6. In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.8. In ragione della manifesta temerarietà delle preteseavanzate, nonché della palese infondatezza dei motivi di ricorso, edella sostanziale incoerenza rispetto a quanto deciso dal giudice diappello, il Collegio ritiene di dover condannare ex officio la partericorrente al pagamento delle spese aggravate, ravvisandosi unevidente abuso dello strumento processuale, posto in essere inassenza dei presupposti minimi di fondatezza giuridica: la condannaex art. 96, terzo comma, c.p.c. è volta a salvaguardare finalitàpubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficacedefinizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed asanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestasagendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sélegittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, conconseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.Ne consegue che la condanna, al pagamento della sommaequitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte néla prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, inNumero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezzadell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenzadell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza),venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuositàdell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed allagiurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica dellecensure in sede di gravame ovvero la palese e strumentaleinfondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 13/09/2018, n.22405 (Rv. 650452 - 01). Ed anche: ai fini dell'applicazione dell'art.96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazionela proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivimanifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnatao completamente privo di autosufficienza oppure contenente unamera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito dellacontroversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis",l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in taliipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionaledai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenziosoche ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il correttoimpiego delle risorse necessarie per il buon andamento dellagiurisdizione (Cass. 27/02/2019, n. 5725 (Rv. 652838 - 02)).La misura è liquidata in dispositivo.9. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 1680/2021Numero sezionale 3192/2026Numero di raccolta generale 12417/2026Data pubblicazione 03/05/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese aggravate ai sensidell’art. 96 c.p.c. che liquida in euro 700,00 in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia