CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 05773/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13732/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanon. 140/2020, pubblicata in data 14/11/2020. Oggetto: Contratti bancari - R.G.N. 13732/2021 Ud. 26/02/2025CC Sez. S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020, la quale, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1231/2018, del 22 novembre 2018. − resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. − n on risulta essere avvenuta la trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza, originariamenteredatta in lingua tedesca; − tale traduzione, ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988 deve avvenire cura e spese dell’ufficio giudiziario ( “ Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza Sez. S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 3 di 3 o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.”). − si rende, pertanto, necessari a la fissazione, nel rispetto dei termini ex art. 377 c.p.c., di nuova udienza camerale, mandando la Cancelleria affinché provveda a sollecitare a l competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanol’adempimento dell’incombente di legge; P. Q. M. La Corte, dispone che la Cancelleria di questa Corte provveda a sollecitare il competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano affinché quest’ultima proced a , ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988, alla trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020; dispone che il procedimento venga chiamato all’udienza camerale del giorno 11 giugno 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile