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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 05773/2025

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13732/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanon. 140/2020, pubblicata in data 14/11/2020.

Oggetto: Contratti bancari - R.G.N. 13732/2021 Ud. 26/02/2025CC Sez.

S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020, la quale, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1231/2018, del 22 novembre 2018. − resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. − n on risulta essere avvenuta la trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza, originariamenteredatta in lingua tedesca; − tale traduzione, ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988 deve avvenire cura e spese dell’ufficio giudiziario ( “ Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza Sez.

S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 3 di 3 o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca.

Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.”). − si rende, pertanto, necessari a la fissazione, nel rispetto dei termini ex art. 377 c.p.c., di nuova udienza camerale, mandando la Cancelleria affinché provveda a sollecitare a l competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanol’adempimento dell’incombente di legge; P. Q. M. La Corte, dispone che la Cancelleria di questa Corte provveda a sollecitare il competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano affinché quest’ultima proced a , ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988, alla trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020; dispone che il procedimento venga chiamato all’udienza camerale del giorno 11 giugno 2025.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13732/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanon. 140/2020, pubblicata in data 14/11/2020. Oggetto: Contratti bancari - R.G.N. 13732/2021 Ud. 26/02/2025CC Sez. S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020, la quale, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1231/2018, del 22 novembre 2018. − resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. − n on risulta essere avvenuta la trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza, originariamenteredatta in lingua tedesca; − tale traduzione, ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988 deve avvenire cura e spese dell’ufficio giudiziario ( “ Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza Sez. S1 - R.G. 13732/2021 – CC 26/02/2025 - Pagina nr. 3 di 3 o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.”). − si rende, pertanto, necessari a la fissazione, nel rispetto dei termini ex art. 377 c.p.c., di nuova udienza camerale, mandando la Cancelleria affinché provveda a sollecitare a l competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzanol’adempimento dell’incombente di legge; P. Q. M. La Corte, dispone che la Cancelleria di questa Corte provveda a sollecitare il competente ufficio della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano affinché quest’ultima proced a , ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988, alla trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020; dispone che il procedimento venga chiamato all’udienza camerale del giorno 11 giugno 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile
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